STRALCIO DELIBERA COMMISSARIO PREFETTIZIO N. 37 DEL 1303/2008-04-28
OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTA IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) ANNO 2008.
IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
Premesso:
- Che l’I.C.I. – Imposta comunale sugli immobili, è stata istituita con il titolo I, capo 1, del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504 e dallo stesso disciplinata, con le modificazioni ed integrazioni introdotte con successivi provvedimenti legislativi:
- Che l’art. 58 comma 3 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, attribuisce all’Ente la facoltà di aumentare la detrazione per l’abitazione principale di cui all’art. 8, comma 3, del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504, come sostituito dall’art. 3, comma 55, della legge 23/12/1996, n. 662, fino alla concorrenza dell’imposta dovuta per la predetta unità immobiliare;
- Visto l’art. 2, comma 41, della legge 24/12/2003, n. 350, che regola le modalità di versamento dovuto per i fabbricati oggetto di regolarizzazione degli illeciti edilizi di cui all’art. 32 del D.L. 30/09/2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24/11/2003, n. 326;
- Visto il comma 156 dell’art. 1 della legge finanziaria per il 2007 che assegna al Consiglio Comunale la competenza in materia di determinazione delle aliquote I.C.I.;
- Visto l’art. 1, comma 5 della legge 24/12/2007, n. 244 (finanziaria 2008), che modificando l’art. 8, comma 2, del D.Lgs. 504/1992, ha inserito i commi 2-bis che dispone testualmente “«2-bis. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all'1,33 per mille della base imponibile di cui all'articolo 5. L'ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ed il comma 2-ter che dispone testualmente “2-ter. L'ulteriore detrazione di cui al comma 2-bis si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9»;
- Visto l’art. 1, comma 7 della legge 244/2007, che dispone “7. La minore imposta che deriva dall'applicazione del comma 5 è rimborsata, con oneri a carico del bilancio dello Stato, ai singoli comuni. Entro il 28 febbraio 2008 il Ministero dell'interno definisce il modello per la certificazione, da parte dei comuni, del mancato gettito previsto. I comuni trasmettono al Ministero dell'interno il modello compilato entro la data del 30 aprile 2008. Il trasferimento compensativo è erogato per una quota pari al 50 per cento dell'ammontare riconosciuto in via previsionale a ciascun comune entro e non oltre il 16 giugno e per il restante 50 per cento entro e non oltre il 16 dicembre dell'anno di applicazione del beneficio. Gli eventuali conguagli sono effettuati entro il 31 maggio dell'anno successivo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e per gli affari regionali e le autonomie locali, d'intesa con la Conferenza Statocittà ed autonomie locali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità con le quali possono essere determinati conguagli sulle somme trasferite per effetto del presente comma;
- Visto il decreto del Ministero del 15/02/2008, che in attuazione della normativa sopra riportata ha approvato il modello di certificazione per il rimborso per il minor introito I.C.I., per l'anno 2008 di cui all'art. 1, commi 5, 7 e 287, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- Visto il parere favorevole del Funzionario Responsabile della gestione Tributi, in ordine alla regolarità tecnica allegato al presente atto per costituirne parte integrante;
- Visto il parere favorevole del Responsabile del Settore Economico e Finanziario in ordine alla regolarità contabile allegato alla presente per costituirne parte integrante;
- Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- Visto il vigente Statuto Comunale;
- Visto il regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta, approvato con delibera Consiliare n. 11 del 31/03/1999;
Per le motivazioni di cui in narrativa:
1- Di stabilire nella misura del sei per mille l’aliquota relativa all’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) per l’anno 2008, per tutti gli immobili insistenti nella giurisdizione Comunale;
2- Di stabilire che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, € 103,29 rapportato al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione oltre all’ulteriore importo previsto dall’entrata in vigore dell’art. 1, comma 5 della legge 24/12/2007, n. 244; Per abitazione principale s’intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale di godimento, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. La detrazione spetta anche alle unità immobiliari appartenenti ai soci di Cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
3- Di stabilire, altresì, l’esenzione totale del pagamento dell’imposta per abitazione principale per le persone anziane in età pensionabile (uomo: 65 anni – donna: 60 anni) con reddito familiare complessivo non superiore a € 7.500,00, riferito all’anno precedente; Per ottenere le agevolazioni sopra indicate, ogni contribuente, dovrà presentare al servizio comunale dei tributi entro il 31 maggio di ogni anno, apposita istanza allegando alla stessa copia dell’ultima dichiarazione dei redditi (modello CUD o modello UNICO);
4)- Di prendere atto da quanto stabilito dall’art. 2, comma 41, della legge 24/12/2003, n. 350, fissando la quota dovuta per i fabbricati oggetto di regolarizzazione di illeciti edilizi, di cui all’art. 32 del D.L. 30/09/2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24/11/2003, n. 326, in € 2,00 per ogni metro quadrato di opera realizzata, con decorrenza 01/01/003 sulla rendita catastale attribuita a seguito della procedura di regolarizzazione, sempre che la data di ultimazione dei lavori o quella in cui il fabbricato è comunque utilizzato sia antecedente;
5)- Di prendere atto che a seguito delle modifiche apportate all’art. 2 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504, la minore imposta derivante dall’entrata in vigore del comma 5 della legge 24/12/2007, n. 244 è preventivata in € 30.000,00, che verrà compensata con oneri a carico dello Stato ai sensi del comma 7 delle medesima legge 244/2007;
6- Di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata per estratto sulla Gazzetta Ufficiale;
7- Di dare mandato al responsabile del settore Economico-Finanziario per gli adempimenti connessi e conseguenti al presente deliberato:
8- Di dichiarare per l’urgenza, con separata ed unanime votazione favorevole il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4^, art. 34 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.