STRALCIO DELLA DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA N. 60 DEL 22/03/2005

 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Premesso:
 
-         Che l’I.C.I. – Imposta comunale sugli immobili, è stata istituita con il titolo I, capo 1, del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504 e dallo stesso disciplinata, con le modificazioni ed integrazioni introdotte con successivi provvedimenti legislativi:
 
-         Che l’art. 54 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, come modificato dall’art. 6 del D.Lgs. 23/03/1998, n. 56, ha stabilito che il Comune approva le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione, determinando quindi la misura del prelievo tributario in relazione al complesso delle spese previste dal bilancio annuale;
 
-         Che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, 48 e 172 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, compete all’Amministrazione Comunale l’approvazione delle tariffe e delle aliquote ai fini dell’approvazione dello schema di bilancio preventivo;
 
-         Che l’art. 58 comma 3 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, attribuisce all’Ente la facoltà di aumentare la detrazione per l’abitazione principale di cui all’art. 8, comma 3, del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504, come sostituito dall’art. 3, comma 55, della legge 23/12/1996, n. 662, fino alla concorrenza dell’imposta dovuta per la predetta unità immobiliare;
 
-         Visto l’art. 2, comma 41, della legge 24/12/2003, n. 350, che regola le modalità di versamento dovuto per i fabbricati oggetto di regolarizzazione degli illeciti edilizi di cui all’art. 32 del D.L. 30/09/2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24/11/2003, n. 326;
 
-         Visto il parere favorevole del Funzionario Responsabile della gestione Tributi, in ordine alla regolarità tecnica allegato al presente atto per costituirne parte integrante;
 
-         Visto il parere favorevole del Responsabile del Settore Economico e Finanziario in ordine alla regolarità contabile allegato alla presente per costituirne parte integrante;
 
-         Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
 
-         Visto il vigente Statuto Comunale;
 
-         Visto il regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta, approvato con delibera Consiliare n. 11 del 31/03/1999;
 
-         Con voti unanimi e favorevoli resi ed accertati in forma palese
 

D E L I B E R A

 
         Per le motivazioni di cui in narrativa:
 
1- Di stabilire nella misura del sei per mille l’aliquota relativa all’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) per l’anno 2005, per tutti gli immobili insistenti nella giurisdizione Comunale;
 
2- Di stabilire che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, € 103,29 rapportato al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; per abitazione principale s’intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale di godimento, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. La detrazione spetta anche alle unità immobiliari appartenenti ai soci di Cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
 
3- Di stabilire, altresì, l’esenzione totale del pagamento dell’imposta per abitazione principale per le persone anziane in età pensionabile (uomo: 65 anni – donna: 60 anni) con reddito familiare complessivo non superiore a €  7.500,00, riferito all’anno precedente; per ottenere le agevolazioni sopra indicate, ogni contribuente,  dovrà presentare al servizio comunale dei tributi entro il 31 maggio di ogni anno, apposita istanza allegando alla stessa copia dell’ultima dichiarazione dei redditi (modello CUD o modello UNICO);
 
4)- Di prendere atto da quanto stabilito dall’art. 2, comma 41, della legge 24/12/2003, n. 350, fissando la quota dovuta per i fabbricati oggetto di regolarizzazione di illeciti edilizi, di cui all’art. 32 del D.L. 30/09/2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24/11/2003, n. 326, in € 2,00 per ogni metro quadrato di opera realizzata, con decorrenza 01/01/003 sulla rendita catastale attribuita a seguito della procedura di regolarizzazione, sempre che la data di ultimazione dei lavori o quella in cui il fabbricato è comunque utilizzato sia antecedente;
 
5- Di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata per estratto sulla Gazzetta Ufficiale;
 
6- Di dare mandato al responsabile del settore Economico-Finanziario per gli adempimenti connessi e conseguenti al presente deliberato;
 
7- Di dichiarare per l’urgenza, con separata ed unanime votazione favorevole il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4^, art. 34 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.