DELIBERA

 

Þ    DETERMINARE, per l’anno d’imposta 2008,  le seguenti aliquote da applicare all’I.C.I. (imposta comunale immobili) istituita con la legge 23 ottobre 1992, n. 421 ed attuata con D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni:

?     aliquota del 7‰ (sette per mille) da applicare a tutte le tipologie di immobili soggetti ad I.C.I. del territorio comunale ad eccezione di quelli di cui al punto successivo;

?     aliquota del 4‰ (quattro per mille) da applicare a tutte le tipologie di immobili soggetti ad I.C.I. localizzati nel perimetro P.I.P. (piano insediamenti produttivi) e in eventuali ampliamenti dello stesso o attigui al medesimo regolarmente autorizzati per l’uso produttivo.

 

Þ    STABILIRE, per lo stesso anno 2008,  che dall’imposta dovuta, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze, si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, €. 103,29, rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione, a cui si aggiunge l'ulteriore detrazione pari all'1,33 per mille della base imponibile (limite max annui € 200,00= prevista dall'art.1, comma 5 della legge 24.12.2007 n.244;

Þ    STABILIRE al presente atto deliberativo che verranno apportate tutte quelle eventuali modifiche che disporrà il decreto legge sull'ICI;

omissis