ESTRATTO di DELIBERA G.C. n 26 del 06/03/2007

 

1) Di confermare per l’anno 2007, per l'applicazione dell'I.C.l. -Imposta comunale sugli immobili, in questo Comune, l’ aliquota del 6 per mille (sei per mille); dando atto che a decorrere dal 2007, per i soggetti passivi portatori di handicap, la detrazione di imposta per l'abitazione principale passa da € 103.29 a € 154.94

 

2) Di tenere conto, per la determinazione della base imponibile, di quanto stabilito dall'art. 5 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 5l e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

 

3) Di ridurre l'imposta del cinquanta per cento (50%) per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del Comune, con perizia a carico del proprietario, che allegherà all’uopo idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente avrà la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n° 445/2000 e s.m. e i., nella quale dovrà dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente avrà l'obbligo di comunicare al Comune, con raccomandata Â.R., la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il Comune potrà effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

 

4) Di prevedere che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

 

5) Di prevedere che per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari vi dimorano abitualmente.

 

6) Di prevedere che le disposizioni di cui alla presente deliberazione si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

 

7) Di incaricare il responsabile del servizio Finanziario in ordine alla posizione in essere di ogni più idonea attività in seguito all’approvazione della presente deliberazione, come per legge.