IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
ASSUNTI I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE
VISTI:
- .Il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504, concernente l’istituzione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);
- L’art. 6 del D.Lgs N. 504/1992,e successive modificazioni ed integrazioni il quale fissa la misura minima e massima dell’aliquota che il Comune deve adottare entro il termine fissato dal Comma 1 del sopra citato articoli;
- l’art. 8 del D.Lgs N. 504/1992, così come sostituito dal comma 55 dell’art.3 della legge 23/12/1996, N. 662, il quale, tra l’altro, prevede le varie e possibili detrazioni da applicare all’imposta dovuta per le unità immobiliari adibite ad abitazioni del soggetto passivo;
VISTO il Decreto Legge 27 maggio 2008 N. 93, convertito con legge 24 luglio 2008,, N. 126, con cui è stata introdotta l’esclusione dell’imposta comunale per l’abitazione principale dei contribuenti ( unità immobiliare adibita ad abitazione principale) con esclusione delle abitazioni principali di lusso ( categoria A1, A8 e A9) ed unità immobiliari possedute da cittadini italiani residenti all’estero;
VISTO l’art.1, comma 5 della legge 24/12/2007, N.244 ( Finanziaria 2008) il quale introduce una ulteriore detrazione d’imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, pari all’ 1,33 per mille della base imponibile, e comunque non superiore a 200 euro;
RICHIAMATA la delibera del Consiglio Comunale N. 5 del 20/05/2008, con la quale si stabilì per l’anno 2008:
1) aliquota ridotta, da applicare per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 6 ( sei ) per mille;
per le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: 6 ( sei ) per mille;
2) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all’abitazione principale e locate ad un soggetto che non le utilizza come abitazione principale: 6,50 (seivirgolacinque) per mille;
3) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 6 (sei) per mille;
4) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel Comune: 6,50 (seivirgolacinque) per mille;
5) aliquota agevolata per gli immobili posseduti da enti od organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni dall’imposta previste dall’art. 7 della legge 30 dicembre 1992, n. 504, compresi nelle seguenti tipologie:
5.1. organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nel registro istituito dalle regioni: 4 ( quattro ) per mille;
5.2. cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte nell’albo regionale: 4 ( quattro ) per mille;
6) aliquota agevolata in favore di proprietari che eseguono interventi volti:
a) al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili:3 (tre) per mille;
b) al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro storico: 3 (tre) per mille;
c) alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali 3 (tre) per mille;
d) all’utilizzo di sottotetti: 3 (tre) per mille; da applicare limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori, così come previsto dall’art. 1, comma 5, della legge 27dicembre 1997, n. 449;
7. aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 6,50 (seivirgolacinque) per mille;
8. aliquota speciale del 6,50 (seivirgolacinque) per mille, per gli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;
9. confermare in €.105,00 la detrazione prevista per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo;
Visto il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta I.C.I., approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 in data 29/12/2000 , con effetto dal 1-1-2001;
Visto il comma 156 della legge 27 dicembre , N.296 – Finanziaria 2007 il quale stabilisce che l’organo competente ad approvare le aliquote dell’ICI è il Consiglio Comunale in deroga implicita a quanto stabilito dall’art.42 del T.U. sugli Enti Locali, D.Lgs.267/2000;
Dato atto della previsione di gettito dell'imposta per l'anno 2009 quantificato in €. 217.000,00;
RITENUTO di dover confermare per l’anno 2009 sia le aliquote ICI che le detrazioni per le unità immobiliari adibite ad abitazioni principali così come sopra riportate,
Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
a) Responsabile del Servizio interessato:Favorevole;
b) Responsabile Servizio Finanziario: Favorevole;
Su conforme proposta del responsabile del servizio tributi.
DELIBERA
di confermare per l’anno 2009 sia l’applicazione dell’aliquota ICI, dando atto che le stesse rientrano nella misura così per come fissato dall’art.6 del D.Lgs.504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, che le detrazioni per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale già in vigore nell’anno 2008 e precisamente:
1) aliquota ridotta, da applicare per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 6 ( sei ) per mille;
per le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: 6 ( sei ) per mille;
2) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all’abitazione principale e locate ad un soggetto che non le utilizza come abitazione principale: 6,50 (seivirgolacinque) per mille;
3) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 6 (sei) per mille;
4) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel Comune: 6,50 (seivirgolacinque) per mille;
5) aliquota agevolata per gli immobili posseduti da enti od organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni dall’imposta previste dall’art. 7 della legge 30 dicembre 1992, n. 504, compresi nelle seguenti tipologie:
5.1. organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nel registro istituito dalle regioni: 4 ( quattro ) per mille;
5.2. cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte nell’albo regionale: 4 ( quattro ) per mille;
6) aliquota agevolata in favore di proprietari che eseguono interventi volti:
e) al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili:3 (tre) per mille;
f) al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro storico: 3 (tre) per mille;
g) alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali 3 (tre) per mille;
h) all’utilizzo di sottotetti: 3 (tre) per mille; da applicare limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori, così come previsto dall’art. 1, comma 5, della legge 27dicembre 1997, n. 449;
7) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 6,50 (seivirgolacinque) per mille;
8) aliquota speciale del 6,50 (seivirgolacinque) per mille, per gli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;
9) confermare in €.105,00 la detrazione prevista per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo;
10) Di dare atto che con il Decreto 27 maggio 2008, N.93, convertito con legge 24 luglio 2008, N.126, è stata introdotta l’esclusione dell’imposta comunale per l’abitazione principale dei contribuenti ( unità immobiliare adibita ad abitazione principale), con esclusione delle abitazioni principali di lusso ( Categoria A1, A8 e A9), ed unità immobiliari possedute da cittadini italiani residenti all’estero;
Dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi di legge .