LA GIUNTA COMUNALE
“Vista la legge 23.10.1992 n. 421, contenente la delega al governo per l’istituzione e la disciplina dell’Imposta Comunale sugli Immobili;
Visto il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 4 del D.L. 8-8-1996, n. 437, convertito con modificazioni con L. 24-10-1996, n. 556;
Visto il Decreto Legislativo 15-12-1997, n. 446;
Vista la legge 27-12-1997, n. 449;
Dato atto che per l'anno 2006 il termine per la deliberazione delle aliquote dell'imposta è fissato nel termine dell'approvazione del bilancio di previsione, ai sensi dell’art. 1 comma 155 legge 266 del 23.12.2005;
Dato inoltre atto delle seguenti disposizioni in ordine alla determinazione dell'aliquota e dell'imposta:
1) l'aliquota deve essere determinata in misura non inferiore al 4 per mille nè superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento agli immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o agli alloggi non locati; può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro;
2) l'aliquota può essere determinata in misura ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato;
3) la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è fissata in €.103,29;
4) l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50 per cento; in alternativa l'importo della detrazione di €. 103,29 può essere elevato fino a €. 258,23, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio; detta facoltà può essere esercitata anche con riferimento a categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico o sociale;
5) limitatamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo la detrazione può essere stabilita in misura superiore a €. 258,23; in tal caso non può essere stabilita un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;
6) i comuni possono fissare aliquote agevolate anche inferiori al 4 per mille, a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;
7) i comuni possono deliberare aliquote più favorevoli, anche derogando al limite minimo del 4 per mille, per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni previste dall'art. 2, comma 3, della legge 9-12-1998, n. 431 (contratti tipo); possono inoltre, se identificati tra i comuni di cui all'art. 1 del D.L. 30-12-1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21-2-1989, n. 61 (comuni ad alta tensione abitativa), prevedere un'aliquota anche superiore al 7 per mille, non oltre il 9 per mille, per gli immobili non locati per i quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione da almeno 2 anni;
Visto il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta I.C.I., approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 in data 29/12/2000 , con effetto dal 1-1-2001
Richiamata la deliberazione n. 41 in data 15/03/2005 , della Giunta Comunale, con la quale sono state determinate le aliquote e detrazione ordinaria per l'anno 2005;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.9 in data 31/03/2005 , che ha individuato le situzioni di disagio economico-sociale per il riconoscimento di agevolazioni per l'abitazione principale;
Richiamata la medesima deliberazione con la quale sono state previste per l'anno 2006 maggiori detrazioni (oppure riduzioni d'imposta) per categorie di soggetti in situazioni di disagio economico e sociale;
Dato atto della previsione di gettito dell'imposta per l'anno 2006 quantificato in €. 180.000,00;
Ritenuto necessario, in considerazione al gettito dell’imposta determinante per la conservazione dell’equilibrio del bilancio e della gestione finanziaria e per far fronte ai costi , sempre crescenti, per i servizi di primaria e generale utilità da prestare alla popolazione amministrata di modificare le attuali misure dell'imposta, avvalendosi della descritta facoltà di diversificazione;
Ritenuto inoltre:
– di avvalersi della facoltà di elevare l'importo della detrazione per abitazione principale;
– di aumentare la detrazione per abitazione principale, con riferimento alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale individuate dalla citata deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 in data 31/03/2005 ;
– di avvalersi/non avvalersi della facoltà di deliberare aliquote agevolate per proprietari che eseguono interventi di recupero di immobili inagibili o inabitabili, o di interesse artistico o architettonico, o per l'utilizzo di sottotetti, o che realizzano autorimesse o posti auto;
– di avvalersi della facoltà di deliberare un'aliquota più favorevole per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni previste dall'art. 2, comma 3, della legge 9-12-1998, n. 431;
– di elevare la detrazione per abitazione principale, in relazione a situazioni particolari di disagio economico-sociale, secondo i criteri individuati dal Consiglio Comunale con deliberazione n.9 del 31/03/2005 ,nella misura di €. 200,00 (duecento/00);
Dato atto che ai sensi dei commi 48 e 51 della L. 662/1996 le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5 per cento ed i redditi dominicali sono rivalutati del 25 per cento, ai fini I.C.I.;
Quantificata pertanto la previsione di entrata per l'anno 2006 in €.180.000,00;
Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
a) Responsabile del Servizio interessato:Favorevole;
b) Responsabile Servizio Finanziario: Favorevole;
Con voti unanimi espressi ai sensi di legge,
DELIBERA
Di confermare per l'anno 2006 l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2006, vigenti nell'anno 2005, come riepilogate di seguito alla presente deliberazione formandone parte integrante;
1) aliquota ridotta, da applicare per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 5*1000 - ( cinque ) per mille;
per le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: 5*1000 - ( cinque ) per mille;
2) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all’abitazione principale e locate ad un soggetto che non le utilizza come abitazione principale: 6*1000 (sei) per mille;
3) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 6*1000 (sei) per mille;
4) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel Comune: 6*1000 (sei) per mille;
5) aliquota agevolata per gli immobili posseduti da enti od organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni dall’imposta previste dall’art. 7 della legge 30 dicembre 1992, n. 504, compresi nelle seguenti tipologie:
5.1. organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nel registro istituito dalle regioni: 4*1000 - ( quattro ) per mille;
5.2. cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte nell’albo regionale: 4*1000 - ( quattro ) per mille;
6) aliquota agevolata in favore di proprietari che eseguono interventi volti:
a) al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili:3*1000-(tre) per mille;
b) al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro storico: 3*1000-(tre) per mille;
c) alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali 3*1000-(tre) per mille;
d) all’utilizzo di sottotetti: 3*1000-(tre) per mille; da applicare limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori, così come previsto dall’art. 1, comma 5, della legge 27dicembre 1997, n. 449;
7. aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni:6*1000 (sei) per mille;
8. aliquota speciale del 6*1000 (sei) per mille,per gli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;
9. Di stabilire nella misura del quattro per mille (5*1000), per un periodo non superiore a tre anni, l’aliquota per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell’attività la costruzione o l’alienazione di beni. Per beneficiare dell’aliquota agevolata l’impresa deve effettuare immediata dichiarazione al Comune della data di ultimazione della costruzione, con avviso che la stessa è destinata alla vendita. Entro 15 giorni dalla cessione dell’immobile l’impresa deve comunicare al Comune i dati relativi agli acquirenti e la data del contratto. L’aliquota stabilita dal presente Capo è applicata dalla data di ultimazione della costruzione a quella del contratto di vendita;
10. Di stabilire che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, €URO 105,00 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per la determinazione dell’imposta dovuta per le predette unità immobiliari, è inoltre stabilito che, per abitazione principale s’intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
11. Di elevare la detrazione per abitazione principale, in relazione a situazioni particolari di disagio economico-sociale, secondo i criteri individuati dal Consiglio Comunale con deliberazione n.9 del 06/03/2004, nella misura di €.200,00 (duecento/00);
12. Di dare atto che nella determinazione delle aliquote di cui al Capo I e di quanto oggetto del Capo IV, nonché nella definizione della riduzione o detrazione di cui al Capo V sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio;
13. Di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale.
Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con successive ed unanime votazioni.