Deliberazione n. 36 del 23/02/2005
Visto il D. Lgs. 30/12/1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni disciplinanti l’imposta comunale sugli immobili;
Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212 relativa alla disciplina in materia di Statuto dei diritti del contribuente;
Visto il regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili approvato con delibera del C.C. 30/12/1998, n. 65, integrata con atto 30 gennaio 1999, n. 15;
Ritenuto di dover confermare anche per l’anno 2005 l’aliquota unica del 5,00 per mille;
Ritenuto di dover confermare anche per l’anno 2005 per l'unità adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nonchè per quella dei parenti in linea retta di primo grado (genitori-figli) ai quali lo stesso abbia concesso l'immobile in uso gratuito, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
Ritenuto inoltre voler concedere per l’anno 2005 , ai sensi all’art. 8, comma 3 del D.lgs. 504/1992, la riduzione del 50 per cento dell’imposta dovuta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo nei seguenti casi:
a- di fissare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con Decreto Legislativo 504 del 30/12/1992, per l'anno 2005, nella misura UNICA DEL 5,00 PER MILLE;
b- di fissare che per l'unità adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nonchè per quella dei parenti in linea retta di primo grado (genitori-figli) ai quali lo stesso abbia concesso l'immobile in uso gratuito, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
c- di stabilire per l’anno 2005 che l’imposta dovuta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo è ridotta del 50 per cento solo per i seguenti casi:
· nucleo familiare all’interno del quale è presente un componente portatore di handicap e invalido al 74% con reddito ISEE non superiore a € 13.427,88, così come individuato dall’art. 13 del vigente regolamento comunale per l’erogazione di prestazioni agevolate;
d- di stabilire che per avere diritto alla detrazione prevista al punto i) occorre darne comunicazione all’Ufficio tributi utilizzando la modulistica predisposta dal Comune, alla quale andrà allegata la dichiarazione ISEE debitamente compilata;
e- di dare atto che il gettito presunto dell’ICI per l’anno 2005 è di € 69.175 al lordo delle richiesta di riduzione di cui al punto c);
SUCCESSIVAMENTE
Ritenuto di dover dare immediata attuazione al presente provvedimento stante l'urgenza dello stesso;
Con separata votazione unanime;
DELIBERA
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.