COMUNE DI CROTONE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 6 Reg. COPIA
OGGETTO:
Determinazione aliquote e detrazioni dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) per l’anno 2007.OMISSIS
DELIBERA
1. Confermare per l’anno 2007 le aliquote e detrazioni dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) in vigore al 31 dicembre 2006 per come contenuto nel prospetto allegato che forma parte integrante della presente deliberazione;
OMISSIS
COMUNE DI CROTONE
Allegato alla deliberazione C.C. n° 6 del 04.05.2007
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)
ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2007
Categorie |
Aliquote |
Immobili adibiti ad abitazione principale del contribuente ed alle pertinenze degli stessi |
6 per mille |
Ogni altra unità immobiliare urbana, per i terreni e per le aree fabbricabili |
7 per mille |
Abitazioni non locate possedute in aggiunta all’abitazione principale |
9 per mille |
Detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale |
euro 113,62 |
Detrazione di imposta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale per i contribuenti che si trovano nelle seguenti condizioni di disagio: a)invalidi o portatori di handicap in possesso di attestato di invalidità civile, rilasciato dalle competenti strutture pubbliche , non inferiore al 70%; b)soggetti anziani di età superiore a settanta anni, unici occupanti dell’immobile. Per usufruire della detrazione di euro 144,60 il contribuente deve possedere alla data del 1° gennaio dell’anno di imposta la sola abitazione principale e le relative pertinenze (box-auto, garage, cantina), anche se accatastate singolarmente, non deve possedere diritti reali su altri immobili a qualsiasi uso destinati e il proprio nucleo familiare non deve aver posseduto nell’anno precedente a quello di imposta un reddito superiore a € 15.493,71 incrementato per i contribuenti di cui al punto a) di € 1.032,91 per ogni figlio a carico di età inferiore ai 25 anni. La detrazione d’imposta dovrà essere richiesta con apposito modello da indirizzare al Funzionario Responsabile dell’imposta entro e non oltre il termine di versamento della prima rata; la mancata richiesta non darà diritto al beneficio e comporterà il recupero dell’eventuale imposta non versata oltre sanzioni ed interessi. |
euro 144,60 |