INFORMATIVA I.C.I. ANNO 2008


                           ALIQUOTE E DETRAZIONI APPROVATE CON DELIBERAZIONEDEL CONSIGLIO COMUNALE N. 09 DEL 27/03/2008 

             
1) Aliquota ordinaria 7 per mille (terreni agricoli, aree edificabili, abitazioni secondarie, negozi, capannoni industriali ecc.);
2) Aliquota agevolata 5 per mille per l’abitazione principale e le relative pertinenze,nonché per quella data in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale fino al
terzo grado;
3) Detrazione per abitazione principale  nonché per quella concessa in uso gratuito e utilizzata come tale  da parenti come sopra identificati euro 103,29;

Le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale, sono  equiparate alle abitazioni principali se, nelle stesse, i medesimi hanno stabilito la propria residenza anagrafica ai sensi degli articoli 21 e  22 del Regolamento Comunale sull’ICI approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 30/12/1998;

NOVITA’ 2008: Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l’ICI dovuta applicando l’aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze e la relativa detrazione di imposta deliberata dal comune, in proporzione alla quota di possesso a condizione che non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale. 
                                                                                                  CHI DEVE PAGARE
Soggetto passivo dell’imposta è il proprietario di immobili  (case, negozi, capannoni industriali, aree fabbricabili, terreni agricoli) oppure chi  detiene su di un immobile
il diritto reale  di usufrutto,  uso, abitazione, enfiteusi e superficie, anche se non residente sul territorio dello Stato. Per gli immobili condotti in leasing, il soggetto passivo è il locatario, non sono soggetti ICI gli inquilini.

Per determinare quanto si deve pagare è necessario prima determinare la base imponibile, che è data dal valore dell’immobile con riferimento a diversi coefficienti.
Per i fabbricati iscritti in catasto, si applica alla rendita catastale risultante al
1° gennaio  dell’anno in corso aumentata del 5%  il coefficiente moltiplicatore previsto:
per 100 per i fabbricati classificati nei gruppi catastali A e C (escluse A/10 e C/1);
per 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B;
per 50 per i fabbricati classificati nei gruppi catastali D  e nella categoria A/10;
per 34 per i fabbricati classificati nella categoria C/1;
per le aree fabbricabili, il valore è quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione;
per i terreni agricoli la base imponibile si ottiene moltiplicando il  reddito dominicalerisultante in catasto al 1° gennaio dell’anno d’imposizione, aumentato del 25 %, per il
coefficiente pari a 75; 
                                                                                           VERSAMENTO DELL’IMPOSTA
L’imposta complessivamente dovuta deve essere versata per l’anno in corso in due rate:
-la prima rata entro il 16 giugno 2008, pari al 50% dell’imposta dovuta, calcolata sulla base delle aliquote e detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente;
-la seconda rata entro il 16 dicembre 2008, a saldo dell’imposta dovuta per l’interoanno 2008, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.
E’ consentito il versamento in unica soluzione entro il termine di scadenza della prima rata, applicando le aliquote e le detrazioni deliberate per l’anno in corso. 
                                                                                                MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il versamento dovrà essere effettuato, presso gli uffici postali, utilizzando i bollettini  intestati a: Comune di Satriano - Servizio Tesoreria - ICI -  conto corrente n. 18701888 in due rate (Acconto e Saldo) oppure in unica soluzione.
Si ricorda che l'ICI può essere liquidata anche  in sede di dichiarazione dei redditi e può essere versata facoltativamente con il modello F24.
                                                                                              DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE
La dichiarazione ICI deve essere presentata obbligatoriamente nei casi previsti dalla legge quali, a titolo esemplificativo, la modifica della titolarità, della destinazione
(abitazione principale, ecc.) ovvero per far valere il diritto a ottenere riduzioni d’imposta (fabbricati inagibili, ecc.).
La dichiarazione può essere presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio.
Si precisa che questa Amministrazione ritiene comunque regolari le dichiarazioni presentate entro il 31 luglio 2008.
                                                                                                                ATTENZIONE
Il Consiglio dei Ministri, in data 21 maggio 2008, ha approvato con decreto legge N. 93, del 27/05/08, in Gazzetta Ufficiale n.124 del 28/05/08, l'abolizione dell'ICI sulla prima casa. Il taglio entra in vigore dal primo acconto di giugno 2008 e riguarda anche le pertinenze dell'abitazione principale (garage, cantina, box auto, ecc.). Restano esclusi dallo sgravio gli immobili di categoria A1, A8 e A9, cioè abitazioni di lusso, ville, castelli; L’esenzione dall’imposta è estesa anche alle abitazioni assimilate alle prime case dai regolamenti comunali in vigore alla data di pubblicazione del decreto legge sulla Gazzetta Ufficiale.
Si prega pertanto, prima del calcolo e del relativo versamento, di dare massima attenzione alle norme contenute in detto decreto legge;
Ulteriori informazioni possono essere richieste a: Comune di Satriano Via Marconi, 5  - Tel. 0967/543018 int. 7 -Fax 0967/543300 - e-mail: ufftributi.satriano@libero.it