Premesso che con il D. Lgs. n. 504 del 30/12/92, in attuazione alla delega conferita in materia di finanza territoriale dall' art. 4 della legge 23/10/1992 n. 421 e' stata istituita l'imposta comunale sugli immobili - ICI e che, già dal
Visto che la legge 23/12/96 n.
Preso atto che il comma 55 art. 3, della L. 662/96 prevede l'aumento della detrazione per le unita' immobiliari adibite all'abitazione principale dal soggetto passivo da euro
Preso atto della rivalutazione, ai fini ICI, con decorrenza dall'anno di imposta 1997 delle rendite catastali urbane nella misura del 5% e dei redditi dominicali del 25% come disposto dai commi 48-51-52 dell'art. 3 della menzionata L. 662/96;
Visto il D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997 titolo terzo recante norme in materia di "Riordino della disciplina dei tributi locali" ed in particolare gli art. 58 e 59 riguardanti ulteriori modifiche alla disciplina dell' ICI nonché relativa potestà regolamentare;
Vista la deliberazione C.C. n. 28 del 30/10/2002, divenuta esecutiva in data 06/12/2002 relativa all'adozione del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili - ICI, con decorrenza 1/1/2003;
Considerato che La nuova legge Finanziaria 2006 propone misure fortemente penalizzanti per i Comuni, in relazione alla drastica riduzione di risorse;
Visto che il bilancio di previsione 2006 si chiude con la stessa impostazione dei servizi e delle funzioni del 2005 ed è quindi necessario reperire risorse.
Considerato che la scelta di fondo di questo bilancio rimane la salvaguardia e l’estensione dei servizi confermando tutti gli interventi già assicurati nei settori della Scuola, del Sociale, dello Sport, dei Giovani e della Cultura.
Ritenuto opportuno riconfermare le aliquote ICI per l’anno 2006 per le suddette motivazioni;
Ritenuto opportuno, anche, salvaguardare ulteriormente l'abitazione principale applicando la detrazione per abitazione principale 6 per mille anche alle relative pertinenze e di considerare abitazione principale anche l'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 1° grado, che la occupano quale loro abitazione principale.( art. n.8 comma del Regolamento )
- Visto il parere favorevole in ordine alla regolarita’ tecnica rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario;
Ad unanimità di voti,
DELIBERA
Di confermare per l'anno 2006 la aliquota ICI da applicare nel Comune di PLATANIA nella seguente misura:
1) Aliquota ordinaria del 6 per mille.
2) Aliquota del 6,00 per mille, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale ivi comprese le pertinenze durevolmente ed esclusivamente asservite alla predetta abitazione con la precisazione che:
a. per pertinenza si intende il garage o box o posto auto, la soffitta e la cantina classificati o classificabili alle categorie catastali C/6, C/2 e C/7, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare o comunque nelle immediata vicinanze dell’abitazione principale;
b) di considerare abitazione principale anche l'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 1°, che la occupano quale loro abitazione principale, usufruendo della detrazione per abitazione principale, per poter beneficiare della detrazione gli interessati dovranno darne comunicazione scritta all'Ente nel corso del 2006, allegando un certificato di residenza ed un certificato di parentela.
c) Per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e' prevista la
detrazione di legge di euro 103,29 .
Di disporre la pubblicazione di un estratto della presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale, in base a quanto disposto dal comma 2, art. 52 del Decreto Legislativo 446/1997, così come modificato dall’articolo 1, comma “s” del D.Lgs. 30/12/99, n. 506;