Premesso che con il D. Lgs. n. 504 del 30/12/92, in attuazione alla delega conferita in materia di finanza territoriale dall' art. 4 della legge 23/10/1992 n. 421 e' stata istituita l'imposta comunale sugli immobili - ICI e che, già dal 1994  l'introito dell'imposta e' destinato integralmente al bilancio comunale;


Visto che la legge 23/12/96 n. 662  ha modificato in modo consistente la legislazione ICI e in particolare il comma 53  ha cambiato completamente l'art. 6 del D. Lgs. 504/92 disponendo che l'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, ne' superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati;


Preso atto che il comma 55 art. 3, della L. 662/96 prevede l'aumento della detrazione per le unita' immobiliari adibite all'abitazione principale dal soggetto passivo da euro 92,96  a euro 103,29  dall'anno d'imposta 1997;


 Preso atto della rivalutazione, ai fini ICI, con decorrenza dall'anno di imposta 1997 delle rendite catastali urbane nella misura del 5% e dei redditi dominicali del 25% come disposto dai commi 48-51-52 dell'art. 3 della menzionata L. 662/96;


Visto il D. Lgs. n. 446 del 15/12/1997 titolo terzo recante norme in materia di "Riordino della disciplina dei tributi locali" ed in particolare gli art. 58 e 59 riguardanti ulteriori modifiche alla disciplina dell' ICI nonché  relativa potestà regolamentare;


 Vista la deliberazione C.C. n. 28 del  30/10/2002, divenuta esecutiva in data 06/12/2002 relativa all'adozione del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili - ICI, con decorrenza 1/1/2003;

 

Considerato che La nuova legge Finanziaria 2005 propone misure fortemente penalizzanti per i Comuni, in relazione alla drastica riduzione di risorse;

 

Visto  che il bilancio di previsione 2005 si chiude con la stessa impostazione dei servizi e delle funzioni del 2004 ed è quindi necessario reperire  risorse.

 

Considerato che la scelta di fondo di questo bilancio rimane la salvaguardia e l’estensione dei servizi confermando tutti gli interventi già assicurati nei settori della Scuola, del Sociale, dello Sport, dei Giovani e della Cultura.

 

Ritenuto opportuno riconfermare le aliquote ICI per l’anno  2005  per le suddette motivazioni;


Ritenuto opportuno, salvaguardare ulteriormente l'abitazione principale applicando la detrazione per abitazione principale, e il  6 per mille anche alle relative pertinenze, e di considerare abitazione principale anche l'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 1° grado, che la occupano quale loro abitazione principale.( art. 2  comma 8 del Regolamento );

 

- Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario;


 Ad unanimità di voti,

 

DELIBERA


Di riconfermare per l'anno 2005 l’aliquota ICI da applicare nel Comune di  PLATANIA nella seguente misura:

 

1)       Aliquota ordinaria del 6 per mille;

                                                           
2)  Aliquota del 6,00 per mille, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale ivi comprese le pertinenze durevolmente ed esclusivamente asservite alla predetta abitazione con la precisazione che:

 

a.      per pertinenza si intende il garage o box o posto auto, la soffitta e la cantina classificati o classificabili alle categorie catastali C/6, C/2 e C/7, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare o comunque nelle immediate  vicinanze dell’abitazione principale;

 

b.  si considera abitazione principale anche   l'abitazione   concessa  dal possessore in uso gratuito a parenti

    in linea retta fino al 1°, che la occupano quale loro abitazione principale, usufruendo della detrazione per abitazione principale, per poter beneficiare della detrazione gli interessati dovranno darne comunicazione scritta all'Ente nel corso del 2005. Allegando un certificato di residenza ed un certificato di parentela.


c.  Per l'unita'   immobiliare  direttamente  adibita  ad   abitazione  principale e' prevista la detrazione di legge 

    di euro 103,29.

 

 Di disporre la pubblicazione di un estratto della presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale, in base a quanto disposto dal comma 2, art. 52 del Decreto Legislativo 446/1997,   così come  modificato dall’articolo 1, comma “S” del D. Lgs. 30/12/99, n. 506;