PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTEPER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

UFFICIO TRIBUTI

Guida ICI 2009

A partire dall'anno d'imposta 2008 è prevista per legge l'esenzione dell'ICI delle unità adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, nonché le unità immobiliari assimilate ad abitazione principale dal vigente regolamento ICI.

Non godono dell'esenzione le unità immobiliari che, pur essendo utilizzate come abitazione principale, sono classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9. Le stesse continuano a pagare l'ICI con l'aliquota del 5,3°/°°.

Pertanto sono esenti:

  1. l'abitazione utilizzata come residenza dal contribuente e dalla sua famiglia;
  2. UNA pertinenza dell'abitazione (garage, cantina e simili)
  3. il fabbricato abitativo concesso in comodato (uso) gratuito a parente entro il primo grado (figlio o genitore) che vi risieda, ed UNA pertinenza dell'appartamento stesso;
  4. l'abitazione di persona ora ricoverata in casa di riposo o struttura sanitaria di accoglienza, a condizione che il fabbricato non sia dato in locazione o in uso gratuito;
  5. l'abitazione assegnata ad uno dei due coniugi in caso di separazione o divorzio, per la quota di proprietà del coniuge non assegnatario, a condizione che lo stesso non sia titolare di dirirtti reali su altro fabbricato idoneo all'abitazione;
  6. Immobili posseduti ed utilizzati dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)

IL CONTRIBUENTE PER GODERE DELL'AGEVOLAZIONE PER I FABBRICATI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO DEVE PRESENTARE, ENTRO IL 30 SETTEMBRE DI CIASCUN ANNO, INDICANDONE GLI ESTREMI CATASTALI, LE GENERALITA' DEI CONDUTTORI, NONCHE' IL LORO STATO DI RESIDENZA, DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE.

Il Comune di Lamezia Terme ha stabilito la seguente aliquota e detrazione d'imposta ai fini ICI per l'anno 2009:

1. aliquota abitazione principale 5,3°/°°;

2. detrazione per abitazione principale € 120,00;

L'imposta non è dovuta se l'importo annuale è inferiore o uguale a € 12,00.

Il Comune di Lamezia Terme in base al Regolamento ICI in vigore stabilisce che:

(a) per abitazione principale si intende l'unità immobiliare utilizzata direttamente dal contribuente e dalla sua famiglia (residenza);

costituisce abitazione principale il fabbricato concesso in comodato (uso) gratuito (non affittato) ad un parente entro il primo grado (figli o genitori) ivi residente. Dal 2008 questi fabbricati sono esenti da ICI;

(a) il garage (o altra pertinenza, gruppi catastali C2, C6 se autonomamente iscritti in catasto) a servizio dell'abitazione principale appartanenti ad un medesimo corpo immobiliare o a corpi immobiliari contigui, anche se con accesso da diverse vie è considerato assimilato all'abitazione principale e dal 2008 è esente da ICI. Si precisa che tale trattamento si applica a una sola pertinenza, cioè un solo garage o una sola pertinenza;

(b) i terreni agricoli, gli altri fabbricati e le aree fabbricabili pagano l'ICI con l'aliquota del 6 °/°°

(c) gli immobili nel centro storico interessati da lavori di ristrutturazione e/o restauro regolarmente autorizzati pagano L'ICI con l'aliquota del 4°/°°;

(d) gli immobili inizialmente non locati, destinati ad uso abitativo, concessi in locazione nel corso dell'anno con regolare contratto registrato a condizione che i conduttori iscrivano negli stessi la loro residenza a titolo di abitazione principale pagano l'ICI con l'aliquota del 5,3°/°°;

RELATIVAMENTE A QUESTA FATTISPECIE I CONTRIBUENTI DOVRANNO INOLTRARE UNA COMUNICAZIONE ENTRO IL 30 SETTEMBRE DI CIASCUN ANNO, RIPORTANTE GLI ESTREMI CATASTALI DEGLI IMMOBILI OGGETTO DELLA LOCAZIONE, CON ALLEGATA COPIA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE, DEBITAMENTE SOTTOSCRITTO E REGISTRATO.

(e) gli immobIli merce ossia realizzati per la vendita e non venduti (massimo tre anni dalla data di ultimazione dei lavori) dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la

 

costruzione e l'alienazione degli immobili pagano l'ICI con l'aliquota del 4°/°°;

PER AVERE DIRITTO A QUESTA AGEVOLAZIONE LE IMPRESE DOVRANNO PRESENTARE AL COMUNE, ANNUALMENTE ENTRO IL 30 SETTEMBRE, AUTOCERTIFICAZIONE CONTENENTE LE SEGUENTI INDICAZIONI: UBICAZIONE, ESTREMI CATASTALI, RENDITA E DATA ULTIMAZIONE DEI LAVORI, NONCHE' ESPRESSA DICHIARAZIONE CHE NON SI TRATTA DI "FABBRICATI- BENI PATRIMONIALI".

Riscossione:

  1. C/C n. 88680228 INTESTATO EQUITALIA -ETR SPA- LAMEZIA TERME -CZ-ICI;
  2. MODELLO F/24;

L'ufficio tributi del Comune di Lamezia Terme è a disposizione per ogni chiarimento o informazione utile o necessaria per aiutare il contribuente a svolgere correttamente i propri adempimenti.