ALIQUOTE I.C.I. ANNO 2008

DELIBERA N. 5 DEL 09/04/2008

RISCOSSIONE

C/C n.88680228 INTESTATO EQUITALIA- ETR SPA-LAMEZIA TERME-CZ-ICI

MODELLO F/24

Aliquota ordinaria terreni, aree edificabili ed

altri fabbricati

6°/°°

Immobili nel centro storico ed interessati da

lavori di ristrutturazione e/o restauro

regolarmente autorizzati

4°/°°

Immobili, oltre a quello considerato principale,

concessi dal proprietario in uso gratuito a

parenti in linea retta entro il 1° grado ed adibiti

dagli stessi a residenza principale.

5,3°/°° **

Immobili inizialmente non locati, destinati ad

uso abitativo, che nel corso dell'anno relativo al

versamento e alla dichiarazione, saranno locati

con contratto regolarmente registrato a

condizione che i conduttori iscrivano sugli stessi

la loro residenza a titolo di abitazione

principale.

5,3°/° Presentare comunicazione

entro il 30 settembre come da

regolamento

Immobili merce ossia realizzati per la vendita e

non venduti (massimo tre anni dalla data di

ultimazione dei lavori) dalle imprese che hanno

per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la

costruzione e l'alienazione degli immobili.

5,3°/° **

Immobili posseduti ed utilizzati dalle

organizzazioni non lucrative di utilità sociale

(Onlus)

esonero

 

abolisce l'ICI sulla prima casa e sulla relativa pertinenza (un solo immobile di categoria catastale C/2 o C/6) ad

eccezione degli immobili classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9.

Pertanto, alcune agevolazioni previste dal Comune di Lamezia Terme nel bilancio 2008, in particolare riguardanti l'ICI

sull'abitazione principale, vengono superate dall'abolizione dell'imposta decisa dal Governo.

Ad ogni contribuente è stato spedito (prima che il Governo decidesse per l'abolizione dell'ICI sull'abitazione principale)

un bollettino per il pagamento dell'ICI sia per l'abitazione principale, sia per gli altri immobili, con un prospetto che

descrive tutte le detrazioni ed esenzioni deliberate dal Comune di Lamezia Terme. Nel compilare il bollettino i

contribuenti sono invitati a non tenere conto della riga “abitazione principale” con eccezioni dei proprietari delle

abitazioni classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9.

Se l'imposta sull'abitazione principale per il 2008 è stata già pagata, deve essere richiesto il rimborso con una istanza al

Servizio tributi del Comune.

**Presentare autocertificazione entro il 30 settembre di ogni anno come da regolamento