D E L I B E R A
1) Che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
2)
Di determinare le seguenti aliquote dell’I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, con effetto dal 1°Gennaio 2010:
-
aliquota ridotta pari al 4 per mille, da applicare:a)
alle persone fisiche soggetti passivi e ai soci di cooperativa edilizia a proprietà indivisa perl’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, sempre che tale unità
immobiliare non rientri tra quelle considerate esenti ai sensi dell’art. 1, comma 2 della L. n.
126/2008
;b)
ai locali di pertinenza dell’abitazione principale utilizzati dai soggetti ed alle condizioni dicui ai punto a);
c)
ai terreni agricoli;-
aliquota ordinaria pari al 7 per mille, da applicare ai soggetti passivi ed agli immobili che nonrientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni;
3)
Di stabilire nella misura del quattro per mille (4%o), per un periodo non superiore a due anni,l’aliquota per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto
esclusivo o prevalente dell’attività la costruzione o l’alienazione di beni. Per beneficiare dell’aliquota
agevolata l’impresa deve effettuare immediata dichiarazione al Comune della data di ultimazione della
costruzione, con avviso che la stessa è destinata alla vendita. Entro 15 giorni dalla cessione
dell’immobile l’impresa deve comunicare al Comune i dati relativi agli acquirenti e la data del
contratto. L’aliquota stabilita dal presente Capo è applicata dalla data di ultimazione della costruzione
a quella del contratto di vendita;
4)
Di stabilire che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale delsoggetto passivo e non considerata esente ai sensi dell’art. 1, comma 2 della L. n. 126/2008
, sonodetratte, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro
103,29 rapportate al periodo dell’anno durante ilquale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più
soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la
destinazione medesima si verifica. Le disposizioni di cui al presente punto si applicano anche alle
unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione
principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per
le case popolari;
5)
Di stabilire che la detrazione totale per i soggetti portatori di handicap, di cui all’art. 11 del vigenteregolamento per la gestione dell’I.C.I., è pari ad Euro
129,116)
Di stabilire che l’imposta è ridotta del cinquanta per cento (50%) per i fabbricati dichiarati inagibiliod inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale viene
accertata la sussistenza di tali condizioni dall’ufficio tecnico del Comune, con perizia a carico del
proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha
facoltà di presentare apposita dichiarazione, nella quale deve dichiarare la data d’inizio delle
condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l’immobile. Il contribuente ha l’obbligo
di comunicare al Comune, con raccomandata A.R. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o
restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l’immobile è comunque utilizzato. Il Comune può
effettuare accertamenti d’ ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente.
7) Di disporre che siano attuate tutte le iniziative per la più ampia conoscenza delle nuove tariffe da
parte degli utenti del servizio.