COMUNE DI SELLIA MARINA
(Provincia di Catanzaro)
Via Acqua delle Mandrie – 88050 SELLIA MARINA(CZ)
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O R I G I N A L E
DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
N°22 reg.
DEL 10.03.2005
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OGGETTO: Aliquote I.C.I. (Imposta Comunale sugli immobili) Anno 2005-
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UFFICIO E/O SOGGETTO PROPONENTE: Responsabile AREA TRIBUTI
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PARERI CUI ALL’ART. 49 del T.U. DI CUI AL D. LGS. 18.08.2000, n° 267
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Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA.
.Il Responsabile del Servizio
(Rag. Elisabetta Dardano)
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Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.
Il Responsabile del Servizio
(Rag. Elisabetta Dardano)
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L’anno Duemilacinque addi dieci del Mese di Marzo alle ore 18,00 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con apposito avviso, la GIUNTA COMUNALE, si è riunita con la presenza dei Sigg.ri:
COGNOME E NOME
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INCARICO
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PRESENTE
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ASSENTE
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Giuseppe AMELIO
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Sindaco
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SI
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Antonio DAVOLI
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Vice Sindaco
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SI
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Antonio GARCEA
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Assessore
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SI
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Paolo TAVELLA
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Assessore
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SI
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Giuseppe COSTANTINO
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Assessore
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SI
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Nicola GIANCOTTI
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Assessore
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SI
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Antonio RAGUSA
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Assessore
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SI
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Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Vincenzina Sica
· Il Sindaco - Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
- LA GIUNTA COMUNALE –
Dato atto che sono stati acquisiti i prescritti pareri da parte dei responsabili dei servizi interessati ai sensi di quanto prescritto dall’art. 49, 1° comma del T.U.E:L. di cui al D.Lgs. n. 267/2000;
Premesso:
- Che l’I.C.I. è stata istituita con il titolo I, capo I, del D.Lgs. 30 Dicembre 1992, n. 504 e dallo stesso disciplinata, con le modifiche ed integrazioni introdotte con successivi provvedimenti legislativi;
- Che istituita a decorrere dall’anno 2003, tale imposta rappresenta ad oggi il tributo locale di maggiore importanza, sia per l’ingente gettito dal medesimo ricavato, che per le ampie facoltà concesse all’Ente Locale in ordine alla determinazione delle aliquote e delle detrazioni applicabili;
- Che l’art. 54 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dall’art. 6 del D.Lgs. 23 marzo 1998 n. 56, ha stabilito che il Comune approva le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione, determinando quindi la misura del prelievo tributario in relazione al complesso delle spese previste dal bilancio annuale;
- Che, secondo diritto e logica, la determinazione dell’aliquota I.C.I. deve essere compiuta entro il termine per l’adozione del documento di bilancio (31 dicembre, ovvero il termine ulteriormente prorogato) essendo con quest’ultimo strettamente legata da un nesso di pregiudizialità –dipendenza;
- Che se la deliberazione di determinazione dell’aliquota non è adottata, non si intende prorogata automaticamente l’aliquota fissata per l’anno precedente, bensì troverà applicazione l’aliquota minima del 4 per mille;
- Che l’organo competente ad adottare la deliberazione di determinazione dell’aliquota deve ad oggi essere individuato nella Giunta Comunale, principio ricavato dalla norma espressamente dettata nell’art. 42, comma 2, lettera f) del T.U.E.L.;
- Che la deliberazione annuale di determinazione delle aliquote e della detrazione per l’abitazione principale deve essere pubblicata “per estratto” nella Gazzetta Ufficiale;
- Che per ciò che concerne la misura dell’aliquota essa deve essere fissata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille, e può essere diversificata, entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati;
- Che l’art. 4 comma 1, del D.L. 8 agosto 1996, n. 437, attribuisce all’ente locale la facoltà di deliberare un’aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all’ultimo gettito annuale realizzato;
Considerato che la Giunta Comunale ha valutato tutti gli effetti che le norme stabilite dalla nuova disciplina, sopra riassunta, producono, a seconda delle modalità di attuazione stabilite dall’ente:
- nei riguardi dei contribuenti interessati dalle citate disposizioni ed in particolare dei soggetti ad imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;
- in relazione al gettito dell’imposta, determinata per la conservazione dell’equilibrio del bilancio e della gestione finanziaria e per far fronte ai costi, sempre crescenti, per i servizi di primaria generale utilità da prestare alla popolazione;
Visto l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine puo' essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
Preso atto che con legge n. 26 del 01.03.2005 è stato convertito in legge il D.L. n. 314 del 30 dicembre 2004, secondo cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2005 da parte degli enti locali è stato prorogato al 31 marzo 2005;
Visto il Vigente Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili;
Ritenuto, in relazione alle necessità finanziarie e contabili dell’Ente, confermare anche per l’anno 2005 l’aliquota dell’ICI e le agevolazioni di cui sotto;
Vista la delibera della giunta municipale n. 156 del 30/12/2003 ad oggetto:”conferma aliquota ICI anno 2004”
Ritenuto di poter mantenere invariata, per l'anno 2005 l'aliquota e le detrazioni in vigore per l'anno 2004;
- Visto il D.Lgs. 30.12.1992 n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Vista la legge 15.12.1997, n. 446;
- Visto l’art. 1, comma 5, della legge 27.12.1997 n. 449;
- Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 – Testo Unico della Legge sull’ordinamento degli Enti Locali;
Con voti unanimi, espressi nei modi di legge
D E L I B E R A
1) Che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
2) Di confermare le aliquote dell’I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, in questo Comune, con effetto dal l° gennaio 2005, come segue:
-) aliquota ridotta, da applicare:
a) per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale 4 per mille;
b) per le persone fisiche soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all’abitazione principale e date in uso a parenti ed affini entro il 3° grado che utilizzano i medesimi immobili come abitazione principale – 4 per mille.
c) per magazzini, garage e locali di pertinenza dell’abitazione principale, utilizzati dai soggetti di cui ai punti a) e b): 4 per mille;
d) terreni agricoli: 4 per mille.
-) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti
nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 6 per mille.
3) Per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall’art. 5 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48. 51 e 52, lettera a) dell’art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
4) Di stabilire nella misura del quattro per mille (4%o), per un periodo non superiore a due anni, l’aliquota per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell’attività la costruzione o l’alienazione di beni. Per beneficiare dell’aliquota agevolata l’impresa deve effettuare immediata dichiarazione al Comune della data di ultimazione della costruzione, con avviso che la stessa è destinata alla vendita. Entro 15 giorni dalla cessione dell’immobile l’impresa deve comunicare al Comune i dati relativi agli acquirenti e la data del contratto. L’aliquota stabilita dal presente Capo è applicata dalla data di ultimazione della costruzione a quella del contratto di vendita;
5) ) Di stabilire che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per la determinazione dell’imposta dovuta per le predette unità immobiliari, è inoltre stabilito che, per abitazione principale s’intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.
Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
6) Di dare atto che nella determinazione delle aliquote di cui al Capo I e di quanto oggetto del Capo III, nonché nella definizione della riduzione o detrazione di cui al Capo IV sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio;
7) L’imposta è ridotta del cinquanta per cento (50%) per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall’ufficio tecnico del Comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d’inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l’immobile. Il contribuente ha l’obbligo di comunicare al Comune, con raccomandata A.R. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l’immobile è comunque utilizzato. Il Comune può effettuare accertamenti d’ ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente.
8) Di disporre che siano attuate tutte le iniziative per la più ampia conoscenza delle nuove tariffe da parte degli utenti del servizio.
9) Di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del DL.gs 267/2000
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco-Presidente Il Segretario Comunale
(Giuseppe Amelio) (Sica D.ssa Vincenzina)
REFERTO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’
(Art. 124 comma 1, art. 125 ed art. 134 comma 3° del T.U. di cui al D. Lgs 18.08.2000, n° 267)
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
CERTIFICA
Che la presente deliberazione, non essendo soggetta a controllo preventivo di legittimità, a norma dell’art. 124 comma 1 del T.U. di cui al D. Lgs 18.08.2000, n° 267, è stata affissa all’Albo Pretorio del Comune, in data odierna, per restarvi per 15 giorni consecutivi, ed è stata contestualmente trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari con nota prot. N° ________________, ai sensi dell’art. 125 del precitato D. Lgs. 267, ed ai sensi del successivo art. 134 comma 3° diventa esecutiva dopo del decimo giorno dalla sua pubblicazione in assenza di annotazione in calce alla presente e nell’apposito riquadro, relativa a richiesta di controllo eventuale a termini dell’art. 127 del più volte citato T.U. 267.
Sellia Marina lì___________
Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Vincenzina Sica)
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ANNOTAZIONI RELATIVE A RICHIESTA DI CONTROLLO EVENTUALE
La suestesa deliberazione, è stata sottoposta al controllo, su richiesta - prodotta a termini dell’art. 127 comma 1 del T.U. di cui al D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 - acquisita agli atti dell’Ente in data _________________ al n° _______ di protocollo.
Il Responsabile del Servizio
Il Segretario Comunale
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