COMUNE DI TORRE DI RUGGIERO
Provincia di Catanzaro
Deliberazione di G. C. n. 18 del 14/03/2006
OGGETTO:
Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
Imposta Comunale sugli immobili (I.C.I.).
Determinazione delle aliquote, delle riduzioni e delle detrazioni per l’anno 2006.
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, che, al Titolo I, disciplina le modalità applicative dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);
RICHIAMATO i Regolamento Comunale per la gestione dell'imposta, adottato in forza dell'art. 52 del D. Lgs. 446/1997, con atto del Consiglio Comunale n. 103 del 23/12/1998;
CONSIDERATO che l'art. 6, comma primo, del citato Decreto 504/1992, come sostituito dall'art. 54 della Legge 23 dicembre 1996, n. óó2, prevede che il Comune adotta annualmente entro il 31 dicembre ovvero entro termine diverso, se previsto da norma legislativa, aliquota da applicarsi per l'anno successivo, come meglio specificato dalla Circolare Ministero delle Finanze 29.11.1999, n. 160/E;
ATTESO, che la mancata adozione comporta l'applicazione dell'aliquota minima del quattro per mille;
VISTO che l'art. 54 del citato Decreto 446/1997, come modificato dall'art. 6 del Decreto Legislativo 23 marzo 1998, n. 56, stabilisce che i Comuni applicano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione, in funzione, pertanto, di un fabbisogno finanziario certo e definito;
ESAMINATE, inoltre, le norme che permettono agli enti locali l'applicazione di aliquote ridotte o agevolate, ed in particolare quelle contenute nella legge 27 dicembre 1997, n. 449 a favore dei:
a) proprietari di immobili che eseguono interventi volti a recupero dì unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interessi artistico ed architettonico localizzati nei centro storici ovvero interventi diretti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti;
b) proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni previste dagli accordi “tipo”.
VALUTATE le risorse, proprie e da trasferimenti, dell'Ente in rapporto ai programmi, alla necessità del mantenimento di determinati standards qualitativi e quantitativi nei servizi, a favore della popolazione, ed all'obbligatorietà del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base di quanto indicato dalla Giunta Comunale;
RITENUTO, vagliate e fatte proprie le suddette valutazioni, di poter accogliere le proposte formulate in merito all'applicazione dell’imposta comunale sugli immobili per l'esercizio 2003;
VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Tributi, ex art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000;
VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario e Contabile, ex art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000;
VISTO i T.U. Ordinamento Enti Locali, Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
VISTI lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità;
VISTO il Regolamento Comunale per la gestione dell'I.C.I.;
VISTA la del. Del C.C. n. 10 del 17/05/2004 “Riduzione per famiglie con portatori di handicap”
VISTA la presente proposta redatta dal Responsabile dell'area Finanziaria,
dietro direttive dell'Amministrazione Comunale;
Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese
DELIBERA
1)di determinare per l’anno 2006, le aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili I.C.I. che saranno applicate in questo Comune nelle seguenti misure:
a) Unità immobiliare adibita ad abitazione principale (5,50 per mille);
Si considera direttamente adibita ad abitazione principale anche l'unità immobiliare posseduta a titolo o di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricoveri o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
b) Altre unità immobiliari (6,00 per mille);
c) Terreni agricoli (- per mille);
d) Aree edificabili (5,50 per mille);
e) Aliquota agevolata a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili (- per mille);
f) Aliquota agevolata a favore di proprietari che eseguono interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico nel centro storico (- per mille;
Le aliquote di cui alle lettere e) ed f) sono da applicarsi limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi par la durata di 3 (tre) anni dall’inizio dei lavori, così come previsto dall’art. 1, comma quinto, della citata Legge 449/1997;
g) Aliquota agevolata proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni previste dagli accordi “tipo” (- per mille);
2)Di determinare per l’anno 2006 in € 103,29 la detrazione per l’abitazione principale;
3)di determinare:
q L’elevazione delle detrazione spettante a € - e comunque non oltre l’importo dell’imposta dovuta;
q Per le abitazioni principali delle seguenti categorie di contribuenti, in particolari situazioni di disagio socio-economico;
þ Riduzione di Euro 30,00 annui per le abitazioni principali delle seguenti categorie di contribuenti in particolari situazioni di disagio socio economico: Famiglie nel cui nucleo sia presente almeno un soggetto portatore di handicap grave riconosciuto ai sensi della legge 104/92.
4)di stimare in base alle proiezioni elaborate dal Responsabile del Servizio Tributi, il gettito complessivo dell’importo in € 85.000,00 da iscriversi nel Bilancio di Previsione dell’anno 2006;
5)di disporre che l’Ufficio Tributi del Comune attui tutte le iniziative per la più ampia conoscenza delle aliquote e delle agevolazioni deliberata da parte dei contribuenti;
6)di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, con votazione separata ed unanime.