IL CONSIGLIO COMUNALE

 

RICHIAMATO l’art. 6, comma 1, del D.Lgs. 504/1992, come modificato dall’art. 1, comma 156, della L. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), il quale stabilisce che l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili è stabilita dal Consiglio Comunale con effetto per l’anno successivo;

CONSIDERATI gli effetti che le norme stabilite dalla legge sopra citata producono, a seconda delle modalità di attuazione stabilite dall’Ente:

a)     – nei riguardi dei contribuenti interessati;

b)    – in relazione al gettito dell’imposta per la conservazione del’equilibrio del bilancio e della gestione finanziaria;

DATO ATTO che l’art. 1, comma 169, della citata L. 296/2006 dispone che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e che detto termine per l’anno 2010 è stato differito al 30 aprile 2010;

RICHIAMATO l’art. 1 del D.L. 27/05/2008, n. 93, conv. dalla L. 24/07/2008, n. 126, il quale ha escluso a partire dall’anno 2008 dall’Imposta Comunale sugli Immobili l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, con l’eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione previgente di cui all’art. 8 del D.Lgs. 504/1992;

VISTI:

-         il D.Lgs. 504/92;

-         il D.Lgs. 267/00;

-         il Regolamento di Contabilità Comunale;

-         il Regolamento Comunale I.C.I.;

-         lo Statuto Comunale;

-         i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai funzionari responsabili;

Con 10 voti favorevoli e 3 contrari (Amoroso, Battista, Paonessa) su 13 presenti e votanti, resi per alzata di mano

 

D E L I B E R A

 

Per i motivi di cui alla premessa che si intendono integralmente e sostanzialmente riportati

Stabilire per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili, con effetto 1 gennaio 2010, l’aliquota nelle misure seguenti:

 

Ø     5,5‰ (cinquevirgolacinque per mille) per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale (categoria catastale A1, A8 e A9);

Ø     7,0‰ (settevirgolazero per mille) per gli altri immobili.