IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATO l’art. 6, comma 1, del D.Lgs. 504/1992, come modificato dall’art. 1, comma 156, della L. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), il quale stabilisce che l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili è stabilita dal Consiglio Comunale con effetto per l’anno successivo;
CONSIDERATI gli effetti che le norme stabilite dalla legge sopra citata producono, a seconda delle modalità di attuazione stabilite dall’Ente:
a) – nei riguardi dei contribuenti interessati;
b) – in relazione al gettito dell’imposta per la conservazione del’equilibrio del bilancio e della gestione finanziaria;
DATO ATTO che l’art. 1, comma 169, della citata L. 296/2006 dispone che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e che detto termine per l’anno 2008 è stato differito al 31 maggio 2008;
VISTI:
- il D.Lgs. 504/92;
- il D.Lgs. 267/00;
- il Regolamento di Contabilità Comunale;
- il Regolamento Comunale I.C.I.;
- lo Statuto Comunale;
- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai funzionari responsabili;
Con 8 voti favorevoli, 1 astenuto (Merante) e 1 contrario (Marino Mario) su 10 presenti e votanti, resi per alzata di mano
D E L I B E R A
Per i motivi di cui alla premessa che si intendono integralmente e sostanzialmente riportati
1) Stabilire per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili, con effetto 1 gennaio 2008, l’aliquota nelle misure seguenti:
Ø 5,5‰ (cinquevirgolacinque per mille) per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale;
Ø 7,0‰ (settevirgolazero per mille) per gli altri immobili.