LA  GIUNTA  COMUNALE

 

RICHIAMATO l’art. 6, comma 1, D.Lgs. 504/1992, il quale stabilisce che l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili è stabilita dal Comune con effetto per l’anno successivo;

 

CONSIDERATO che la Giunta Comunale ha valutato tutti gli effetti che le norme stabilite dalla legge sopra citata producono, a seconda delle modalita’ di attuazione stabilite dall’Ente:

a)      – nei riguardi dei contribuenti interessati;

b)      – in relazione al gettito dell’imposta per la conservazione del’equilibrio del bilancio e della gestione finanziaria;

 

DATO ATTO che l’art. 53, comma 16, L. 23/12/00, n. 388, ha stabilito che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per i servizi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e che detto termine per l’anno 2006 è stato differito al 31 marzo 2006;

 

VISTI:

-         il D.Lgs. 504/92;

-         il D.Lgs. 267/00;

-         il Regolamento di Contabilità Comunale;

-         il Regolamento Comunale I.C.I.;

-         lo Statuto Comunale;

-         i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai funzionari responsabili;

 

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

 

 

D E L I B E R A

 

Per i motivi di cui alla premessa che si intendono integralmente e sostanzialmente riportati

Stabilire per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili, con effetto 1 gennaio 2006, l’aliquota nelle misure seguenti:

Ø      5,5‰ (cinquevirgolacinque per mille) per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

Ø      7,0‰ (settevirgolazero per mille) per gli altri immobili.

 

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.