ORIGINALE
COMUNE DI MOTTA S. LUCIA
( Provincia di Catanzaro)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 13
Del 08/03/2005
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OGGETTO: I.C.I. – Determinazione aliquota anno 2005. |
L’anno duemilacinque, il giorno otto del mese di marzo , dalle ore 13,30 a seguire nella sede della segreteria comunale si è riunita la Giunta Comunale, convocata nei modi e termini di legge per deliberare quanto in oggetto.
Risultano presenti e assenti i seguenti componenti:
PRESENTE ASSENTE
ZERARDI Francesco Giuseppe (Sindaco) X
COSTANZO Mario X
GIGLIOTTI Pasquale X
PERRONE Davide X
BEVACQUA Lucio X
- Presiede la seduta il dott. Francesco G. ZERARDI nella sua qualità di Sindaco;
- Partecipa il Segretario Comunale dr.Sante VITALE
- Gli intervenuti sono in numero legale;
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del giorno
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che nell’individuare la competenza dell’organo consiliare, l’art. 42, comma 1, lett. f, del D. Lgs. 8.8.2000, N° 267, attribuisce allo stesso l’istituzione e l’ordinamento dei tributi locali;
CHE innovando rispetto al previdente art. 32 della legge 142/90, la citata disposizione esclude dalla competenza consiliare la determinazione delle relative aliquote, conseguentemente attribuita alla competenza dell’organo esecutivo, non potendosi ritenere che la stessa risulta assegnata ai Dirigenti o al Sindaco;
RICHIAMATO l’art. 1 e seguenti del D. Lgs. 504/92 emanato dal Governo con riferimento alla legge delega N° 421/92 che istituisce l’imposta sugli immobili (ICI), stabilendo come presupposto per l’applicazione il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli;
DATO ATTO che l’art. 6 del citato decreto legislativo stabilisce che entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l’anno successivo l’Ente determina l’aliquota da applicare dal 4 al 6 per mille, ovvero pari al 7 per mille per straordinarie esigenze di bilancio;
CHE nel caso di mancata adozione dell’atto, si intende applicata l’aliquota del 4 per mille;
CHE l’imposta può essere ridotta del 5 per mille per l’unità immobiliare, adibita ad abitazione principale, o, in alternativa, può essere deliberata una detrazione di un importo variabile da Euro 103,29 a Euro 258,23;
VISTO il differimento dei termini di approvazione del Bilancio di previsione 2005 e delle tariffe al 31.03.2005;
RITENUTO di confermare l’aliquota ICI da applicare per l’anno in corso, al 5,5 per mille e la detrazione per l’abitazione principale in Euro 103,29, e di applicare l’aliquota del 7 per mille sugli immobili posseduti in aggiunta alle abitazioni principali;
VISTO lo Statuto Comunale;
ACQUISITI i pareri tecnico e contabile espressi dal Funzionario Responsabile dell’ICI e dal Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, sulla proposta di deliberazione;
Con voti unanimi favorevoli,
D E L I B E R A
Di confermare per l’anno 2005 l’aliquota da applicare per il versamento dell’ICI nella misura del 5,5 per mille e del 7 per mille per gli immobili posseduti in aggiunta alle abitazioni principali ed aree fabbricabili;
Di determinare la detrazione per l’abitazione principale in Euro 103.29;
Di pubblicare la presente deliberazione in estratto sulla Gazzetta Ufficiale con le modalità indicate dal Ministero delle Finanze;
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile-
Il presente verbale viene sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Francesco Giuseppe ZERARDI dr. Sante VITALE
Prot. n. lì,
Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art.124 del D. Lgs. 18 agosto 2000 N° 267, viene iniziata oggi la pubblicazione All’albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.
Dalla residenza municipale, lì Il Segretario Comunale
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
è stata affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi
dal………….…. al…………….……. senza reclami;
è divenuta esecutiva il giorno ………………
perché dichiarata immediatamente eseguibile ( Art. 134 C. 4 D. Lgs. 18.8.2000
N° 267);
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio (Art. 134, C. 3 D. Lgs.
18.8.2000 N° 267);
Dalla residenza comunale, lì Il Segretario Comunale