Visto il D.lgs 30/12/1992 n. 504 e successive modifiche ed integrazioni;
Considerato che a norma dell'ari. 1 , a decorrere dall'anno 1993 è istituita l'imposta Comunale
sugli immobili ( ICI) ;
Che a norma dell'art. 6 dello stesso decreto ,come sostituito dall'ari 3, comma 53 legge 662/96, l'aliquota in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille è stabilita dal Comune con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo;
Visto l'art. 54 del D.Lgs n. 446/97, il quale stabilisce che le Province e Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione;
Che ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, 48 e 172 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, compete alla Giunta Comunale l'approvazione delle tariffe e delle aliquote di imposta ai fini dell'approvazione dello schema di bilancio di previsione;
Che ai sensi dei citati art. 42 e 172 D.Lgs 18/8/2000 n. 267, compete al Consiglio Comunale,
nell'approvazione del Bilancio di previsione, approvare le conseguenti tariffe ed aliquote , facendo
proprie le deliberazioni della Giunta Comunale;
Visto l'art. 8 stesso decreto legislativo, come sostituito dall'art. 2 comma 55 legge 662/96, secondo il quale con la stessa deliberazione di determinazione dell'aliquota la detrazione di imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere elevata da €
Ritenuto di stabilire anche per l'anno
Ritenuto, altresì, di stabilire anche per l'anno
Acquisito il parere favorevole reso dal responsabile del servizio ai sensi dell'ari 49 D.Lgs n. 267/2000;
Ad unanimità di voti resi ai sensi di legge
DELIBERA
· la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
· di confermare anche per l'anno
· di confermare, altresì, per l'anno
non adibito ad abitazione principale ed i terreni edificabili;
· di confermare la riduzione minima dell'abitazione principale nella misura minima prevista
dalla legge 662/96 di Euro 103,29;
· di dichiarare la presente, a seguito di separata votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi di legge.