LA GIUNTA COMUNALE

 

Visto il D.Lgs 30/12/1992 n. 504 e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che a norma dell’art. 1 , a decorrere dall’anno 1993 è istituita l’imposta Comunale sugli immobili ( ICI) ;

Che a norma dell’art. 6 dello stesso decreto ,come sostituito dall’art. 3, comma 53 legge 662/96, l’aliquota in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille è stabilita dal Comune con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l’anno successivo;

Visto l'art. 54 del D.Lgs n. 446/97,il quale stabilisce che le Province e Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione;

 

Che ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, 48 e 172 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267,compete alla Giunta Comunale l’approvazione delle tariffe e delle aliquote di imposta ai fini dell’approvazione dello schema di bilancio di previsione;

 

Che ai sensi dei citati art. 42 e 172 D.Lgs 18/8/2000 n. 267, compete al Consiglio Comunale ,nell’approvazione del Bilancio di previsione, approvare le conseguenti tariffe ed aliquote , facendo proprie le deliberazioni della Giunta Comunale

 

Visto l’art. 8 stesso decreto legislativo come sostituito dall’art. 2 comma 55 legge 662/96 secondo il quale con la stessa deliberazione di determinazione dell’aliquota la detrazione di imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere elevata da lire 200.000 a lire 500.000 nel rispetto degli equilibri di bilancio e a norma dell’art. 58 comma 3 del D.Lgs 446/97 anche in misura superiore alle lire 500.000;

Ritenuto di stabilire anche per l’anno 2005 l’aliquota nella misura del 6 per mille per la prima casa e sue pertinenze e la detrazione nella misura prevista dalla legge di Euro 103,29 non avendo il Comune la possibilità di ridurre né l’aliquota né di aumentare la detrazione per la prima casa a causa del dissesto finanziario;

Ritenuto, altresì, di stabilire anche per l’anno 2005 l’aliquota nella misura del 7per mille per ogni altro tipo di immobile non adibito ad abitazione principale ed i terreni edificabili ;

Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 D.Lgs n. 267/2000;

Ad unanimità di voti resi ai sensi di legge

                                                                       DELIBERA

-di confermare anche per l’anno 2005 l’aliquota dell’imposta Comunale sugli immobili (prima casa e sue pertinenze)(ICI) che sarà applicata in questo Comune nella misura del 6 per mille;

 -di confermare, altresì, per l’anno 2005 l’aliquota del 7 per mille per ogni altro tipo di immobile non adibito ad abitazione principale ed i terreni edificabili;

-di confermare  la riduzione minima dell’abitazione principale nella misura minima prevista dalla legge 662/96 di Euro 103,29;

-di dichiarare la presente a seguito di separata votazione unanime immediatamente eseguibile ai sensi di legge.