Visto il D.Lgs 30/12/1992 n. 504 e successive modifiche ed integrazioni;
Considerato che a norma dell’art. 1 , a decorrere dall’anno 1993 è istituita l’imposta Comunale sugli immobili ( ICI) ;
Che a norma dell’art. 6 dello stesso decreto ,come sostituito dall’art. 3, comma 53 legge 662/96, l’aliquota in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille è stabilita dal Comune con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l’anno successivo;
Visto l'art. 54 del D.Lgs n. 446/97,il quale stabilisce che le Province e Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione;
Che ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, 48 e 172 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267,compete alla Giunta Comunale l’approvazione delle tariffe e delle aliquote di imposta ai fini dell’approvazione dello schema di bilancio di previsione;
Che ai sensi dei citati art. 42 e 172 D.Lgs 18/8/2000 n. 267, compete al Consiglio Comunale ,nell’approvazione del Bilancio di previsione, approvare le conseguenti tariffe ed aliquote , facendo proprie le deliberazioni della Giunta Comunale
Visto l’art. 8 stesso decreto legislativo come sostituito dall’art. 2 comma 55 legge 662/96 secondo il quale con la stessa deliberazione di determinazione dell’aliquota la detrazione di imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere elevata da lire
Ritenuto di stabilire anche per l’anno 2005 l’aliquota nella misura del 6 per mille per la prima casa e sue pertinenze e la detrazione nella misura prevista dalla legge di Euro 103,29 non avendo il Comune la possibilità di ridurre né l’aliquota né di aumentare la detrazione per la prima casa a causa del dissesto finanziario;
Ritenuto, altresì, di stabilire anche per l’anno 2005 l’aliquota nella misura del 7per mille per ogni altro tipo di immobile non adibito ad abitazione principale ed i terreni edificabili ;
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 D.Lgs n. 267/2000;
Ad unanimità di voti resi ai sensi di legge
DELIBERA
-di confermare anche per l’anno 2005 l’aliquota dell’imposta Comunale sugli immobili (prima casa e sue pertinenze)(ICI) che sarà applicata in questo Comune nella misura del 6 per mille;
-di confermare, altresì, per l’anno 2005 l’aliquota del 7 per mille per ogni altro tipo di immobile non adibito ad abitazione principale ed i terreni edificabili;
-di confermare la riduzione minima dell’abitazione principale nella misura minima prevista dalla legge 662/96 di Euro 103,29;
-di dichiarare la presente a seguito di separata votazione unanime immediatamente eseguibile ai sensi di legge.