IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ( I.C.I. ) ANNO 2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI

Visto il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n° 504, e successive modificazioni;

Visto il D.L. 21/05/2008, n. 93 convertito nella L. 24/07/2008, n. 126;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n° 1 del 19/04/2010 sulla determinazione delle aliquote, delle riduzioni e detrazioni per l’abitazione principale per l’anno d’imposta 2010.

Visto il regolamento in vigore dal 01.01.2003, approvato con deliberazioni della C.S. n° 170 / 2002 e successive modificazioni;

RENDE NOTO

Il 16 GIUGNO P.V. scade il termine per il versamento della prima rata (acconto) dell’I.C.I.

L’imposta, proporzionata alla quota e ai mesi di possesso degli immobili va versata in due rate:

la prima, in acconto, è pari al 50% dell’imposta dovuta, calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi dell'anno precedente;

la seconda rata, da pagare entro il 16 dicembre 2010 a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, è calcolata applicando le aliquote e le detrazioni deliberate per l’anno in corso e sottraendo quanto già versato in acconto.

N.B.:L’imposta dovuta per l’anno in corso può essere versata in unica soluzione entro il termine di scadenza della prima rata;

MODALITA’ DI VERSAMENTO

L’imposta può essere corrisposta mediante una delle seguenti modalità:

· versamento su apposito c.c.p. n. 2141541 intestato a : COMUNE DI MARCEDUSA – SERVIZIO TESORERIA I.C.I. PIAZZA MUNICIPIO, 13;

· versamento presso gli uffici postali o gli sportelli bancari mediante l’utilizzo del modello F 24.

- Importo minimi: Non si fa luogo a versamento quando l’imposta dovuta per ogni anno, al netto delle detrazioni, risulta inferiore a € 5,00 (cinque/00). Resta fermo che i versamenti a titolo di ravvedimento operoso devono sempre essere eseguiti

- Arrotondamento: Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

- Contitolari: Nel caso di più soggetti passivi per il medesimo immobile i versamenti I.C.I. eseguiti da un contitolare sono considerati regolarmente eseguiti anche per conto degli altri.

ALIQUOTE

L’imposta, per l’anno in corso, per gli immobili siti nel territorio di questo comune, è determinata applicando al valore degli immobili stessi, le seguenti aliquote :

Fabbricati adibiti ad abitazione principale e sue pertinenze 6 per mille

Altri fabbricati, aree fabbricabili 6 per mille

ABITAZIONE PRINCIPALE

A decorrere dall'anno 2008, ai sensi del Decreto Legge n. 93 del 27 maggio 2008, sono ESCLUSE dall'ICI (ad eccezione categorie catastali A1-A8-A9):

- l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e le relative pertinenze (ubicate nello stesso edificio o ad una distanza massima di 200 metri -appartenenti alle categorie catastali C2, C6,C7);

Sono assimiliate all’abitazione principale ai sensi di Legge o di Regolamento e pertanto godono della medesima esenzione, sia per l’abitazione che per le pertinenze,le seguenti fattispecie:

- le abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta, secondo quanto stabilito dal vigente regolamento comunale ICI, con presentazione di comunicazione entro l’anno di imposizione;

- le abitazioni appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto dal cittadino che acquisisce la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente e certificato, a condizione che la stessa non risulti locata;

- gli alloggi regolarmente assegnati dall’A.T.E.R.P.;

- l'unità posseduta dal coniuge separato non assegnatario della casa coniugale, a condizione che lo stesso non sia proprietario di altro immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune;

DETRAZIONI per le abitazioni principali Categoria A1-A8-A9 €. 103,29