LA  GIUNTA  COMUNALE

 

 

 

RICHIAMATO l’art. 6, comma 1, D.Lgs. 504/1992, il quale stabilisce che l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili è stabilita dal Comune con effetto per l’anno successivo;

 

 

 

CONSIDERATO che la Giunta Comunale ha valutato tutti gli effetti che le norme stabilite dalla legge sopra citata producono, a seconda delle modalita’ di attuazione stabilite dall’Ente:

 

a)     – nei riguardi dei contribuenti interessati;

 

b)    – in relazione al gettito dell’imposta per la conservazione del’equilibrio del bilancio e della gestione finanziaria;

 

 

 

DATO ATTO che l’art. 53, comma 16, L. 23/12/00, n. 388, ha stabilito che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per i servizi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e che detto termine per l’anno 2005 è stato differito al 28 febbraio 2005;

 

 

 

VISTI:

 

-         il D.Lgs. 504/92;

 

-         il D.Lgs. 267/00;

 

-         il Regolamento di Contabilità Comunale;

 

-         il Regolamento Comunale I.C.I.;

 

-         lo Statuto Comunale;

 

-         i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai funzionari responsabili;

 

 

 

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

 

 

 

 

 

D E L I B E R A

 

 

 

Per i motivi di cui alla premessa che si intendono integralmente e sostanzialmente riportati

 

Stabilire per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili, con effetto 1 gennaio 2005, l’aliquota nelle misure seguenti:

 

Ø     6,5‰ (seivirgolacinque per mille) per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

 

Ø     7,0‰ (settevirgolazero per mille) per gli altri immobili.

 

 

 

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.