DISPOSITIVO DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N. 46 del 28/03/2006
(Omissis)
Di stabilire per l’esercizio finanziario 2006 le seguenti aliquote d detrazioni d’imposta:
TIPOLOGIA |
ALIQUOTA/DETRAZIONI |
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale |
5 per mille |
Detrazione per abitazione principale |
A) € 124,00 (centoventiquattro/00) per la generalità dei soggetti passivi, in rapporto al periodo dell’anno durante il quale permanga tale destinazione ad abitazione principale e per un’eventuale sola pertinenza.; B) fino alla concorrenza dell’imposta dovuta per l’unità abitativa adibita ad abitazione principale qualora ricorrano le seguenti condizioni di particolare disagio economico personali e del nucleo familiare del contribuente: · il soggetto passivo dell’imposta deve essere proprietario, ovvero titolare di altro diritto reale di godimento, della sola unità immobiliare ad uso abitativo di categoria A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 adibita ad abitazione principale e di una eventuale sola pertinenza di categoria C/2, C/6 e C/7 (garage, magazzino e locale di deposito, cantina, soffitta, autorimessa), come definita dall’art. 19 del vigente regolamento comunale dell’I.C.I.; · il soggetto passivo non deve avere altre proprietà immobiliari, oltre agli immobili di cui al punto precedente, né deve essere titolare di altri diritti reali di godimento su altri immobili sull’intero territorio nazionale; · il soggetto passivo deve avere posseduto nell’anno d’imposta precedente (2005) solo redditi di pensione di ammontare non superiore ad euro 13.000,00, ed il reddito catastale dell’abitazione principale e della pertinenza; · l’ammontare dei redditi imponibile all’I.R.E. di tutti i componenti del nucleo familiare, compreso il reddito dell’abitazione principale e della pertinenza, degli interessi sui depositi bancari e postali, delle rendite di capitale, di titoli di Stato ed obbligazione, di somme e contributi erogati da enti pubblici e privati, conseguiti sempre nell’anno precedente (2005) non deve essere superiore ad euro 14.000,00 più euro 1.000,00 per ogni persona a carico; · per nucleo familiare del soggetto passivo s’intende l’insieme delle persone residenti nella medesima abitazione indipendentemente dai vincoli di parentela o affinità I contribuenti che risultano in possesso dei suddetti requisiti per poter fruire della maggiore detrazione per abitazione principale dovranno attenersi alle modalità applicative regolamentate nell’Allegato A e presentare il modulo di dichiarazione di cui all’Allegato B, che costituiscono entrambi parti integranti della presente deliberazione. |
Altre unità immobiliari possedute in aggiunta alla abitazione principale |
6 per mille |
Aree fabbricabili |
6 per mille |
Terreni agricoli |
6 per mille |
(non contenute nel testo della deliberazione ma desunte dal regolamento comunale che disciplina l’ICI)
Per abitazione principale si intende l’unità immobiliare nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, dimora abitualmente con i suoi familiari, in conformità alle risultanze anagrafiche.
La detrazione per abitazione principale va rapportata al periodo dell’anno durante il quale l’unità immobiliare è adibita a tale destinazione.
Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota di possesso per la quale la destinazione medesima si verifica ed è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. Qualora l’abitazione sia occupata da uno solo dei contitolari la detrazione spetta interamente allo stesso.
L’imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati dal contribuente, le cui strutture orizzontali (solai e tetto) e verticali (muri perimetrali) presentano gravi lesioni che possono costituire pericolo e rischio di crollo o per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione.