(Provincia di Catanzaro)
n. 13 Registro delle Deliberazioni
Oggetto: Imposta Comunale sugli immobili ( I.C.I. ) Determinazione in Ordine all’aliquota, riduzione e detrazioni per l’anno 2011 |
L’anno duemilaundici,il giorno undici del mese di aprile di alle ore 16,30 nella Sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi spediti nei modi e termini di legge in sessione ordinaria ed in prima Convocazione .
Risultano presenti all’appello nominale i seguenti componenti del consiglio Comunale:
Presenti (SI o NO)
1.Giovanni Piccoli (Sindaco – Presidente) si
2.Antonio Dardano si
3.Antonia Canino si
4.Paolo Parrottino si
5.Domenico Bevacqua si
6.Saverio Lobello si
7.Francesco Marchese si
8.Nicola Durante no
9.Nicola Ricca si
10.Salvatore Dardano si
11.Frank Mario Santacroce no
12.Pasqualino Pisani no
13.Giulio Romano no
ASSEGNATI N. 13 PRESENTI N. 9
IN CARICA N. 13 Assenti N. 4
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra richiamato
Assiste il Segretario Comunale: Dr.Giuseppe Piccoli
PREMESSO:
· che l’ I. C I. - Imposta comunale sugli immobili, è stata istituita con il titolo 1, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e dallo stesso disciplinata, con le modifiche ed integrazioni introdotte con successivi provvedimenti legislativi;
· che con il D.L. 27 maggio 2008, n. 93, convertito in legge 24-07-2008 n.
· Che per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore del decreto sopra menzionato, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992.
· che l’art. 54 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dall’art. 6 del D. Lgs. 23 marzo 1998, n.
· che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, 48 e 172 del T. U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compete alla Giunta comunale l’approvazione delle tariffe e delle aliquote di imposta ai fini dell’approvazione dello schema di bilancio preventivo;
· che l’art. 1 c. 156 della legge finanziaria 2007 attribuisce al Consiglio Comunale la competenza per la determinazione dell’aliquota I.C.I.;;
-Accertato che l’ aliquota in vigore per l’anno 2010 è stata determinata nella misura del 6 per mille per tutti i tipi di immobili ,ivi comprese le pertinenze, e nella misura del 5 per mille per le Aree fabbricabili ;
-Ritenuto necessario riconfermare, anche per l’anno 2011 le aliquote vigenti del 6 e del 5 per mille;
-VISTE le disposizioni di legge in precedenza richiamate;
-VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
-VISTO il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili;
-Vista
-Visto il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Tributi ai sensi dell’art. 49 del TUEL;
- Con votazione unanime espressa in forma palese
DELIBERA
1) Di confermare per l’anno 2011 l’aliquota comunale sugli immobili ( I. C. I. ) da applicare in questo comune nelle seguenti misure:
Aliquota del 6 per mille da applicarsi a tutti i tipi di immobili ,ivi comprese le pertinenze, ad eccezione di :
- Aree fabbricabili la cui aliquota viene determinata nella misura del 5 per mille;
2) Di confermare in Euro 103,29 la detrazione per l’abitazione principale, rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica, precisando che per abitazione principale deve intendersi , salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica così come sancito dal c. 173 della legge 27/12/2006, n. 296;
3) Di dare atto che ai fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni, si applica la riduzione di cui all’art. 8 del D. Lgs. 504/1992 secondo i criteri e con le modalità fissati dall’art.14 del vigente Regolamento Imposta Comunale sugli immobili – ICI ;
4) Di dare atto che il presente deliberato verrà pubblicata per estratto sul sito del Dipartimento delle Politiche fiscali mediante invio all’indirizzo:dpf.federalismofiscale@finanze.it
-In continuazione
-Vista l’urgenza di provvedere in merito,con votazione unanime e palese, la presente deliberazione è resa immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 18-08-2000, n.267.