(Provincia di Catanzaro)
N . 17 Registro delle Deliberazioni
Oggetto:
OGGETTO: Imposta Comunale sugli Immobili ( I. C. I. ) determinazione in ordine all’aliquota,
Riduzione e detrazioni per l’anno 2005
L’anno duemilacinque , il giorno venti, del mese di gennaio alle ore 18,00 nella Sala delle Adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi,
Presenti (SI o NO)
1. Frank Mario SANTACROCE (Sindaco – Presidente) SI
2. Giovanni DE MARE ( vice sindaco ) SI
4. Giuseppe DARDANO (Assessore) SI
5. Giulio ROMANO (Assessore ) SI
6.Maria FRATTO in Lobello ( Assessore ) SI
Gli assenti sono giustificati ai sensi dell’art. 298 del TULCP 4 febbraio 1915 n. 148.
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra richiamato.
PREMESSO:
· che l’ I. C I. - Imposta comunale sugli immobili, è stata istituita con il titolo 1, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e dallo stesso disciplinata, con le modifiche ed integrazioni introdotte con successivi provvedimenti legislativi;
· che l’art. 54 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dall’art. 6 del D. Lgs. 23 marzo 1998, n.
· che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, 48 e 172 del T. U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compete alla Giunta comunale l’approvazione delle tariffe e delle aliquote di imposta ai fini dell’approvazione dello schema di bilancio preventivo;
· che, ai sensi dei citati artt. 42 e 172 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compete al Consiglio comunale, nell’approvazione del bilancio di previsione, approvare le conseguenti tariffe ed aliquote, facendo proprie le deliberazioni della Giunta comunale;
· che l’art. 4, comma 1, del D.L. 8 agosto 1996, n. 437, attribuisce all’ente locale la facoltà di deliberare un’aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all’ultimo gettito annuale realizzato;
· che l’art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, attribuisce al Comune la facoltà di deliberare aliquote agevolate, inferiori al 4 per mille, in favore di proprietari di immobili per interventi di recupero del patrimonio edilizio;
· che l’art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, recante disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo, attribuisce ai comuni la facoltà di deliberare, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, aliquote ICI più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni previste dagli accordi “tipo”;
VALUTATI gli effetti che le norme stabilite dalla nuova disciplina, sopra riassunta, producono, a seconda delle modalità di attuazione stabilite dall’ente:
a) nei riguardi dei contribuenti interessati dalle citate disposizioni ed in particolare dei soggetti ad imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;
b) in relazione al gettito dell’imposta, determinante per la conservazione dell’equilibrio del bilancio e della gestione finanziaria e per far fronte ai costi, sempre crescenti, per i servizi di primaria generale utilità da prestare alla popolazione;
VISTE le disposizioni di legge in precedenza richiamate;
VISTO lo statuto comunale;
VISTO il regolamento comunale di contabilità;
VISTO il regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili;
- con voti unanimi espressi in forma palese
DELIBERA
1) Di determinare per l’anno 2005 l’aliquota comunale sugli immobili ( I. C. I. ) da applicare in questo comune nella misura unica del 6 per mille senza avvalersi della facoltà di diversificazione;
2) Di determinare per l’anno 2005 in Euro 103,29 la detrazione per l’abitazione principale, rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle fattispecie di cui all’art. 3 del vigente Regolamento Imposta Comunale sugli Immobili - ICI;
3) Di dare atto che ai fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni, si applica la riduzione di cui all’art. 8 del D. Lgs. 504/1992 secondo i criteri e con le modalità fissati dall’art. 4 del vigente Regolamento Imposta Comunale sugli immobili - ICI;
4) Di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata per estratto alla Gazzetta Ufficiale;
5) Di trasmettere elenco capigruppo consiliari;