Ø Richiamato il D.Lgs. 30.12.1992 n. 504 che, al capo primo, prevede l’istituzione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) a decorrere dall’anno 1993;
Ø Richiamata la delibera di G.M. nr. 27 del 10.03.2005, esecutiva a tutti gli effetti di legge, con la quale si determinava, per l’anno 2005, l’aliquota relativa all’I.C.I.;
Ø Visto il comma 5 dell’art. 1 della Legge n. 449/97, collegata alla Legge Finanziaria per l’anno 1998, nel quale è prevista la possibilità per il Comune di prevedere un’aliquota ridotta a favore dei proprietari che recuperano immobili inagibili o inabitabili o edifici di interesse storico, artistico e architettonico; è altresì previsto lo sconto dell’imposta per coloro che realizzano autorimesse o posti auto o rende utilizzabili i sottotetti; l’aliquota agevolata si applica limitatamente alle unità immobiliari oggetto degli interventi suddetti e per la durata di 3 anni dall’inizio dei lavori;
Ø Ritenuto, anche per l’anno 2006, di poter applicare le disposizioni di legge sopra richiamata;
Ø Considerato che è necessario addivenire ad un aumento delle aliquote ICI limitatamente alla prima casa stante le difficoltà finanziarie cui versa il Comune soprattutto per effetto delle varie leggi finanziarie che hanno continuamente tagliato i trasferimenti da parte dello Stato;
Ø Richiamato l’atto consiliare n. 94 del 31.10.1998, esecutivo a tutti gli effetti di legge, con il quale veniva approvato il regolamento per la disciplina dell’I.C.I.;
Ø Visto il D.Lg.vo n. 267/2000 ed in particolare l’art. 42 comma 2° lett. “f” che ha demandato alla G.M. la competenza per la determinazione delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;
Ø Ritenuto di dover provvedere in merito;
Ø Acquisiti i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità Tecnico-Contabile ai sensi dell’art.49 comma 1° del D.Lg.vo n. 267/2000;
Ø Visto lo Statuto Comunale;
Per tutte le ragioni indicate in premessa che qui si intendono riportate:
1) Aumentare per l’anno 2006 l’aliquota per l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo Comune, nella misura del 6 per mille per la generalità degli immobili e terreni e del 5 per mille a favore di coloro che recuperano immobili inagibili o inabitabili o edifici di interesse storico, artistico e architettonico; lo sconto dell’imposta è previsto anche per coloro che realizzano autorimesse o posti auto anche pertinenziali o rendono utilizzabili i sottotetti, stabilendo in €. 103,30 la detrazione per la prima casa; l’aliquota agevolata si applica limitatamente alle unità immobiliari oggetto degli interventi suddetti e per la durata di 3 anni dall’inizio dei lavori.
2) Autorizzare il Responsabile del Servizio tributi all’espletamento di tutti i successivi adempimenti all’uopo richiesti.
3) Disporre la pubblicazione, per estratto, della presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale.
4) Di dichiarare il presente atto stante l’urgenza , immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134 comma 4° del D.Lg.vo n. 267/2000.
- Vista la suesposta proposta di deliberazione;
- Ravvisata la opportunità da parte di quest’Amministrazione di accoglierla parzialmente, nel senso di venire incontro ai proprietari delle prime case confermando così le aliquote dell’anno precedente che prevedevano, per questi, un’aliquota del 5 per mille;
- Che tale riduzione, si ritiene opportuno effettuarla anche per la lieve entità dei contribuenti interessati;
- Ad unanimità di voti,
D E L I B E R A
1) Di accogliere parzialmente la proposta di deliberazione da parte del Responsabile Dirigente dell’Area Economico-Finanziaria.
2) Di confermare per l’anno 2006 l’aliquota per l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo Comune, nella misura del 5 per mille per la prima abitazione, del 6 per mille per la generalità degli altri immobili e terreni; aliquota agevolata del 5 per mille a favore di coloro che recuperano immobili inagibili o inabitabili o edifici di interesse storico, artistico e architettonico; lo sconto dell’imposta è previsto anche per coloro che realizzano autorimesse o posti auto anche pertinenziali o rendono utilizzabili i sottotetti, stabilire in €. 103,30 la detrazione per la prima casa; l’aliquota agevolata si applica limitatamente alle unità immobiliari oggetto degli interventi suddetti e per la durata di 3 anni dall’inizio dei lavori.
3) Autorizzare il Responsabile del Servizio tributi all’espletamento di tutti i successivi adempimenti all’uopo richiesti.
4) Disporre la pubblicazione, per estratto, della presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale.