ISTRUZIONI I.C.I. ANNO 2011

DICHIARAZIONE

Non è obbligatorio presentare la dichiarazione ICI quando le variazioni immobiliari dipendono

da atti per i quali i notai utilizzano obbligatoriamente il modello unico informatico (MUI) quali:

gli atti di compravendita di immobili ;

gli adempimenti relativi agli atti di cessione e costituzione, effettuati a titolo oneroso,dei

diritti reali di proprietà e usufrutto, uso,abitazione, enfiteusi, superficie.

L’obbligo di presentare la dichiarazione ICI rimane per tutti i casi in cui le modificazioni , che

non avvengono tramite atto notarile o non possono essere acquisite attraverso la banca dati

catastale, danno luogo ad una diversa determinazione del tributo dovuto.

Esempi di alcune situazioni per le quali resta l’obbligo dichiarativo:

 variazione del valore di un'area fabbricabile diverso rispetto a quello dichiarato in precedenza;

il terreno agricolo è divenuto area fabbricabile o viceversa;

l'area è divenuta edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato;

l'immobile ha perso o acquisito il diritto all'esenzione o all'esclusione dall'ICI;

l'immobile ha perso o acquisito la caratteristica della ruralità;

l'immobile è di interesse storico o artistico.

Per una più precisa rappresentazione della casistica si rinvia alle istruzioni riportate nel modello di

dichiarazione ICI

Per gli eventi accaduti nel 2010 la dichiarazione ICI dovrà essere presentata nel 2011, entro il

temine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2010,

utilizzando il modello ministeriale

La dichiarazione dovrà essere consegnata presso gli uffici circoscrizionali (Uffici circoscrizionali)

oppure spedita in busta chiusa all’Ufficio Tributi di questo Comune, a mezzo del servizio postale,

mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, riportando sulla busta la dicitura “ Dichiarazione

ICI 2010 “

ESENZIONE ICI PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI

A decorrere dal 1° gennaio 2008 non si paga più l’ICI sulla prima casa, con l’eccezione di

quelle di categoria catastale A1 ( abitazioni signorile), A8 ( ville ) e A9 ( castelli e palazzi di

eminenti pregi artistici o storici).

La condizione essenziale per il riconoscimento dell’esenzione è che il proprietario, l’usufruttuario o

colui che gode di un diritto reale sull’abitazione principale, e i suoi familiari dimorino abitualmente,

intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica.

ESENZIONE TERRENI AGRICOLI

I terreni agricoli del Comune di Catanzaro sono esenti dall’imposta per effetto dell’art. 7 comma h

del D.Lgs. 504/92 in quanto ricadono in aree di collina delimitate ai sensi dell’art.15 della legge 27

dicembre 1977, n° 984 “ ( vedi circolare 14 giugno 1993, n9/249-)

VERSAMENTI

Come calcolare l’imposta

La base imponibile è costituita :

Per i fabbricati dalla rendita catastale al 1° gennaio dell’anno in corso, aumentata del

coefficiente di rivalutazione ( attualmente il 5%) e moltiplicata per un coefficiente pari a :

*100 per abitazioni, alloggi collettivi e fabbricati a destinazione varia

( gruppi catastali A e C , escluse le categorie A10 e C1);

* 140 per i fabbricati di tipo B;

* 50 per uffici, studi privati ( A10), alberghi, teatri, banche, ecc. ( D)

* 34 per negozi e botteghe ( C1);

per le aree fabbricabili dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di

imposizione.

L’imposta è dovuta proporzionalmente ai mesi dell’anno solare per i quali si è protratto il possesso;

il mese nel quale la titolarità si è protratta solo in parte è computato per intero in capo al soggetto

che ha posseduto l’immobile per almeno 15 giorni.

ALIQUOTE E DETRAZIONI

> Fabbricati adibiti ad abitazione principale e sue pertinenze 5 per mille

> altri fabbricati ed aree fabbricabili 7 per mille

Detrazione per l’abitazione principale € 103,29

Quando pagare

Il versamento dell'ICI complessivamente dovuta per l'anno in corso può essere effettuato scegliendo

una delle due seguenti modalità :

IN DUE RATE, delle quali la prima, entro il 16 giugno, pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata

sulla base dell'aliquota e delle detrazioni in vigore l'anno precedente. La seconda rata deve essere

versata entro e non oltre il 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno applicando le

aliquote e detrazioni deliberate per l'anno in corso ed effettuando l'eventuale conguaglio sulla prima

rata versata;

IN UNA SOLA RATA ANNUALE, da corrispondere entro il 16 giugno, calcolata applicando le

aliquote e detrazioni deliberate per l'anno in corso.

Non sono dovuti i versamenti di importo inferiore o uguale a euro 12,00 di imposta annua.

- Arrotondamento: il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all’ euro per

difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a

detto importo.

Come e dove pagare

L’imposta può essere corrisposta mediante una delle seguenti modalità :

 versamento diretto presso gli sportelli di Equitalia Etr S.p.a., Agente della Riscossione, siti

in Via Lombardi – palazzo Metroquadro;

versamento su apposito c/c postale n° 88679535 intestato ad Equitalia Etr S.p.a. CZ-ICI;

versamento online collegandosi al sito www.equitaliaetr.it entrando nell’area pagamenti;

avvalendosi del “ Modello F24 “ che potrà essere ritirato presso gli uffici postali o gli sportelli

bancari utilizzando i seguenti codici:

codice Comune di Catanzaro: C352

per l'abitazione principale: 3901

per le aree fabbricabili: 3903

per altri fabbricati : 3904

per interessi : 3906

per sanzioni : 3907

Più dettagliate informazioni possono essere chieste direttamente

Settore Finanziario- Ufficio Tributi

Corso G. Mazzini,188 Catanzaro

Tel: 0961 881435-881402-881426-881434-881406 -

Gli uffici sono aperti al pubblico nei giorni di :

- lunedì dalle ore 11,00 alle ore 12,30

- mercoledì dalle ore 09,00 alle ore 10,30

- venerdì dalle ore 11,00 alle ore 12,30

pomeriggio – lunedì dalle ore 15,30 alle 17,00

posta certificata : uff.tributi@certificata.comune.catanzaro.it