ISTRUZIONI I.C.I. ANNO 2011
DICHIARAZIONE
Non è obbligatorio presentare la dichiarazione ICI
quando le variazioni immobiliari dipendonoda atti per i quali i notai utilizzano obbligatoriamente il modello unico informatico (MUI) quali:
gli atti di compravendita di immobili ;
gli adempimenti relativi agli atti di cessione e costituzione, effettuati a titolo oneroso,deidiritti reali di proprietà e usufrutto, uso,abitazione, enfiteusi, superficie.
L’obbligo di presentare la dichiarazione ICI rimane
per tutti i casi in cui le modificazioni , chenon avvengono tramite atto notarile o non possono essere acquisite attraverso la banca dati
catastale, danno luogo ad una diversa determinazione del tributo dovuto.
Esempi di alcune situazioni per le quali resta l’obbligo dichiarativo:
variazione del valore di un'area fabbricabile diverso rispetto a quello dichiarato in precedenza;
il terreno agricolo è divenuto area fabbricabile o viceversa;
l'area è divenuta edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato;
l'immobile ha perso o acquisito il diritto all'esenzione o all'esclusione dall'ICI;
l'immobile ha perso o acquisito la caratteristica della ruralità;
l'immobile è di interesse storico o artistico.Per una più precisa rappresentazione della casistica si rinvia alle istruzioni riportate nel modello di
dichiarazione ICI
Per gli eventi accaduti nel 2010 la dichiarazione ICI dovrà essere presentata nel 2011, entro il
temine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2010,
utilizzando il modello ministeriale
La dichiarazione dovrà essere consegnata presso gli uffici circoscrizionali (
Uffici circoscrizionali)oppure spedita in busta chiusa all’Ufficio Tributi di questo Comune, a mezzo del servizio postale,
mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, riportando sulla busta la dicitura “ Dichiarazione
ICI 2010 “
ESENZIONE ICI PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI
A decorrere dal 1° gennaio 2008 non si paga più l’ICI sulla prima casa,
con l’eccezione diquelle di categoria catastale A1 ( abitazioni signorile), A8 ( ville ) e A9 ( castelli e palazzi di
eminenti pregi artistici o storici).
La condizione essenziale per il riconoscimento dell’esenzione è che il proprietario, l’usufruttuario o
colui che gode di un diritto reale sull’abitazione principale, e i suoi familiari dimorino abitualmente,
intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica.
ESENZIONE TERRENI AGRICOLI
I terreni agricoli del Comune di Catanzaro sono esenti dall’imposta per effetto dell’art. 7 comma h
del D.Lgs. 504/92 in quanto ricadono in aree di collina delimitate ai sensi dell’art.15 della legge 27
dicembre 1977, n° 984 “ (
vedi circolare 14 giugno 1993, n9/249-)VERSAMENTI
Come calcolare l’imposta
La base imponibile è costituita :
Per i fabbricati dalla rendita catastale al 1° gennaio dell’anno in corso, aumentata delcoefficiente di rivalutazione ( attualmente il 5%) e moltiplicata per un coefficiente pari a :
*100 per abitazioni, alloggi collettivi e fabbricati a destinazione varia
( gruppi catastali A e C , escluse le categorie A10 e C1);
* 140 per i fabbricati di tipo B;
* 50 per uffici, studi privati ( A10), alberghi, teatri, banche, ecc. ( D)
* 34 per negozi e botteghe ( C1);
per le aree fabbricabili dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno diimposizione.
L’imposta è dovuta proporzionalmente ai mesi dell’anno solare per i quali si è protratto il possesso;
il mese nel quale la titolarità si è protratta solo in parte è computato per intero in capo al soggetto
che ha posseduto l’immobile per almeno 15 giorni.
ALIQUOTE E DETRAZIONI
> Fabbricati adibiti ad abitazione principale e sue pertinenze 5 per mille
> altri fabbricati ed aree fabbricabili 7 per mille
Detrazione per l’abitazione principale € 103,29
Quando pagare
Il versamento dell'ICI complessivamente dovuta per l'anno in corso può essere effettuato scegliendo
una delle due seguenti modalità :
IN DUE RATE
, delle quali la prima, entro il 16 giugno, pari al 50% dell'imposta dovuta calcolatasulla base dell'aliquota e delle detrazioni in vigore l'anno precedente. La seconda rata deve essere
versata entro e non oltre il
16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno applicando lealiquote e detrazioni deliberate per l'anno in corso ed effettuando l'eventuale conguaglio sulla prima
rata versata;
IN UNA SOLA RATA ANNUALE
, da corrispondere entro il 16 giugno, calcolata applicando lealiquote e detrazioni deliberate per l'anno in corso.
Non sono dovuti i versamenti di importo inferiore o uguale a euro 12,00 di imposta annua.
- Arrotondamento: il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all’ euro per
difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a
detto importo.
Come e dove pagare
L’imposta può essere corrisposta mediante una delle seguenti modalità :
versamento diretto presso gli sportelli di Equitalia Etr S.p.a., Agente della Riscossione, sitiin Via Lombardi – palazzo Metroquadro;
versamento su apposito c/c postale n° 88679535 intestato ad Equitalia Etr S.p.a. CZ-ICI;
versamento online collegandosi al sito www.equitaliaetr.it entrando nell’area pagamenti;avvalendosi del “
Modello F24 “ che potrà essere ritirato presso gli uffici postali o gli sportellibancari utilizzando i seguenti codici:
codice Comune di Catanzaro: C352
per l'abitazione principale: 3901
per le aree fabbricabili: 3903
per altri fabbricati : 3904
per interessi : 3906
per sanzioni : 3907
Più dettagliate informazioni possono essere chieste direttamente
Settore Finanziario- Ufficio Tributi
Corso G. Mazzini,188 Catanzaro
Tel: 0961 881435-881402-881426-881434-881406 -
Gli uffici sono aperti al pubblico nei giorni di :
-
lunedì dalle ore 11,00 alle ore 12,30-
mercoledì dalle ore 09,00 alle ore 10,30-
venerdì dalle ore 11,00 alle ore 12,30pomeriggio – lunedì dalle ore 15,30 alle 17,00
posta certificata :
uff.tributi@certificata.comune.catanzaro.it