PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE
COMUNE di CETRARO
(Provincia di Cosenza)
piazza Gino Iannelli,sn- 87022- Cetraro (cs)
Tel. 0982-978231-fax- 0982- 971392
OGGETTO: Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario anno 2010
Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) Aliquote, Detrazioni ed Esenzioni-Conferma.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il D.Lgs. 30/12/1992 n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, relativo all’istituzione, a decorrere dall’anno 1993, dell’imposta comunale sugli immobili;
VISTO il regolamento per la disciplina dell’imposta Comunale sugli immobili approvato con deliberazione del C.C. n. 13 del 05/5/2007;
RICHIAMATO il primo comma dell’art.6 del Decreto Legislativo 30.12.1992, n.504, come modificato da ultimo dall’art. 1, comma 156, della legge 27.12.2006 n. 296, cosiddetta “Legge Finanziaria 2007”, che statuisce che l’aliquota dell’Imposta comunale sugli immobili e’ stabilita, dal 1° gennaio 2007, dal Consiglio Comunale, “… con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l’anno successivo…”;
RICHIAMATO, altresì, il comma 169 dell’art. 1 della sopraccitata legge Finanziaria 2007 che prevede che “ gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione di bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purche’ entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”;
VISTI i decreti Ministeriali del 17/12/2009 e del 29/04/2010, con i quali, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione relativamente all’anno in corso, è stato rispettivamente differito al 30/04/2010 e al 30/06/2010;
VISTO, il comma 173 dell’art. 1 della succitata legge Finanziaria 2007 che ha modificato il comma 2 dell’art. 8 del Decreto Legislativo n. 504/1992 nel senso che deve intendersi quale abitazione principale del soggetto passivo: I.C.I. “… salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica.”;
VISTO il Decreto Legge 93/2008, pubblicato in G.U. n. 124 del 28/05/2008 che ha disposto l’esenzione dell’ICI per l’abitazione principale con esclusione delle categorie A1, A8 e A9;
VISTO l’art.1, comma 7, del Decreto Legge 92/2008(convertito, con modificazioni, in Legge 24 luglio 2008, n.126) in base al quale “è sospeso il potere delle Regioni e degli Enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi assimilati attribuiti con Legge dello Stato”;
VISTO l’art.77 bis, comma 30, del Decreto Legge 112/2008 (convertito, con modificazioni, in Legge 06 agosto 2008, n.133) in base al quale “resta confermata per il triennio 2009/2011, la sospensione del potere delle Regioni e degli Enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi assimilati attribuiti con Legge dello Stato”, facendo salvi gli eventuali adeguamenti delle tariffe T.A.R.S.U. in funzione dell’incremento dei costi e del tasso di copertura minimo stabilito dalla Legge;
RITENUTO di confermare anche per l’anno 2010 le aliquote e le detrazioni per abitazione principale dell’I.C.I. applicate nel corso dell’esercizio 2009;
VISTA la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 16/4/2003 n. 3/DPF che fissa nuove modalità di pubblicazione delle deliberazioni di approvazione delle aliquote I.C.I. adottate dai Comuni a rettifica delle istruzioni precedentemente diramate con propria circolare n. 49/E del 13/2/1998;
ACQUISITI i pareri, espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267;
DELIBERA
DI stabilire, per i motivi esposti in premessa, le seguenti determinazioni relative all’Imposta Comunale sugli Immobili I.C.I. per l’anno 2010
Aliquote :
Aree Fabbricabili |
6 per mille |
Abitazione principale |
6 per mille |
Altri fabbricati |
7 per mille |
Detrazione: per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, intesa, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica, e sue pertinenze, nella misura di € 103,29;
Esenzione: Esenzione dall’imposta per: “Terreni agricoli ricadenti in aree montane di collina delimitate ai sensi dell’art.15 della legge 25.12.1977, n.984” come espressamente previsto dall’art. 7, comma 1, lettera h ) del D.L.gs.30.12.1992,n.504 e ss.mm.ii;
Di confermare, anche per l’anno 2010, per i motivi esposti in premessa, le aliquote e le detrazioni per abitazione principale dell’Imposta Comunale sugli Immobili.
Di incaricare il responsabile del Servizio Tributi della pubblicazione della presente deliberazione sul sito Internet del Dipartimento delle Politiche fiscali del Ministero dell’Economia e delle Finanze così come da istruzioni diramate dalla circolare del suddetto Ministero in data 16/04/2003 n. 3/ DPF.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con n.14 voti favorevoli espressi per alzata di mano, n.5 voti contrari(Consiglieri Caldiero, Spaccarotella, La Face, Cipolla e Cesareo) e n. 2 assenti (Consiglieri Iozzi e Falbo),
DELIBERA
Di dare immediata esecuzione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267: