COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 74 DEL 23/03/2006
OGGETTO: Determinazione aliquota I.C.I. ( Imposta Comunale sugli Immobili) da applicare per l’anno 2006. |
All’appello nominale sono intervenuti:
1)
2) Prof. Giuseppe DE BARTOLO - Assessore presente
3)
4)
5) Prof. Vincenzo FERRARO - Assessore
6) Dott. Eraldo RIZZUTI - Assessore
Assiste il Segretario Generale Dott. Stefano Laino
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
PREMESSO che il D. Lgs. 30 Dicembre 1992 n. 504, al titolo I Capo e successive modificazioni ed integrazioni ,ha istituito l’Imposta Comunale sugli immobili, (I.C.I.), il cui presupposto è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli;
VISTO che questo Ente ha regolamentato l’istituzione dell’imposta suddetta con Delibera di Consiglio Comunale n. 225 del 25.2.1993;
VISTO Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta ICI, approvato con delibera di Consiglio Comunale n.8 del 27/03/1999 e successive modificazioni ed integrazioni;
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n.142 del 04/05/2005 con la quale sono state determinate le aliquote I.C.I. relativamente all’anno 2005;
VISTO l’articolo 6 del decreto Legislativo, 504/1992, sostituito dall’art.3 comma 53 della Legge 23 dicembre 1996 n.662, il quale stabilisce che l’aliquota dell’imposta deve essere deliberata dal
Comune in misura non inferiore al 4%° (quattro per mille) e non superiore al 7%° (sette per mille), con possibilità di diversificazione entro tali limiti per i casi previsti dalla norma stessa;
VISTO altresì che ai sensi dell’art.48 del Decreto Legislativo del 18.8.2000 n.267 e successive modificazioni ed integrazioni, l’organo abilitato ad adottare il relativo atto amministrativo è
CONSIDERATO che è necessario mantenere l’equilibrio di bilancio e della gestione finanziaria per sostenere gli attuali standard quantitativi e qualitativi dei servizi indispensabili di competenza dell’Ente;
VISTO che questo Ente nulla intende modificare per quanto riguarda gli aspetti normativi (detrazione prima casa, aliquota differenziata, etc.) confermando integralmente quanto deliberato con precedente atto di Giunta Municipale n.142 del 04/05/2005, comprese le riduzioni ed agevolazioni ivi previste;
Per quanto evidenziato, si ritiene opportuno quindi:
VISTA la regolarità tecnica e contabile, ai sensi degli artt. 49 e 151 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
P R O P O N E
1. Di determinare per l’anno 2006 l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli immobili (ICI) da applicarsi nel territorio di questo Comune, nella misura del 5,75 °/°° ( 5,75 per mille), confermando altresì l’importo in Euro 113,62 (Centotredici /62), quale detrazione per l’abitazione principale;
2. Di confermare le riduzioni all’imposta già prevista per l’anno 2005 dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 40% limitatamente ai contribuenti che nel periodo d’imposta antecedente a quello per cui è dovuta l’imposta stessa hanno conseguito un reddito imponibile ai fini IRPEF inferiore ad Euro 9.296,22 (novemiladuecentonovantasei /22). Tale riduzione può essere applicata a condizione che l’immobile oggetto della riduzione medesima sia iscritta in catasto in una delle seguenti Categorie Catastali: A/3 –A/4, A/5, in tal caso il contribuente può scegliere se applicare la maggiore detrazione di cui al punto precedente o la riduzione suddetta, significando che le due agevolazioni non sono cumulabili, ed inoltre il contribuente medesimo, deve certificare attraverso una dichiarazione personale da presentare al Comune entro lo stesso periodo del versamento in acconto (mese di giugno) la situazione reddituale che da diritto alla riduzione applicata;
3. Di richiamarsi, per la regolamentazione dell’imposta medesima a quanto disposto dal Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 504 e successive integrazioni e circolari ed al regolamento comunale vigente;
4. Di dare atto che la deliberazione verrà inviata all’Ufficio Pubblicazioni Leggi e Decreti presso il Ministero di Grazia e Giustizia ai fini della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 4° comma, del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267;
IL PROPONENTE
Rag. Giraldi Raffaele
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n.267 del 18/08/2000
In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere: favorevole
Rende, lì 10/03/2006 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Dott. Vincenzo Campolongo
SETTORE: FINANZE - BILANCIO E CONTABILITA’
PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000
In ordine alla regolarità contabile si esprime parere: favorevole
Rende, lì 10/03/2006 IL DIRIGENTE
Rag. Raffaele Giraldi
RICHIAMATO l’art.48,Testo Unico del D.Lgs. N.267 del 18/08/2000;
VISTA la proposta di deliberazione del Rag. Giraldi Raffaele, Dirigente del Settore Finanziario, avente ad
oggetto : “ Determinazione aliquota I.C.I. ( Imposta Comunale sugli Immobili) da applicare per l’anno 2006;
DATO ATTO che la stessa è corredata dei pareri prescritti dal D.Lgs. n.267/2000;
RITENUTO che la proposta di che trattasi è meritevole di approvazione, per le motivazioni in essa contenute
che integralmente si intendono qui richiamate;
CON votazione unanime resa e verificata nei modi e forme di legge;
A – di approvare la proposta del Rag. Giraldi, Dirigente del Settore Finanziario e, per l’effetto:
1. Di determinare per l’anno 2006 l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli immobili (ICI) da applicarsi nel territorio di questo Comune, nella misura del 5,75 °/°° ( 5,75 per mille), confermando altresì l’importo in Euro 113,62 (Centotredici /62), quale detrazione per l’abitazione principale;
2. Di confermare le riduzioni all’imposta già prevista per l’anno 2005 dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 40% limitatamente ai contribuenti che nel periodo d’imposta antecedente a quello per cui è dovuta l’imposta stessa hanno conseguito un reddito imponibile ai fini IRPEF inferiore in Euro 9.296,22 (novemiladuecentonovantasei /22). Tale riduzione può essere applicata a condizione che l’immobile oggetto della riduzione medesima sia iscritta in catasto in una delle seguenti Categorie Catastali: A/3 –A/4, A/5, in tal caso il contribuente può scegliere se applicare la maggiore detrazione di cui al punto precedente o la riduzione suddetta, significando che le due agevolazioni non sono cumulabili, ed inoltre il contribuente medesimo, deve certificare attraverso una dichiarazione personale da presentare al Comune entro lo stesso periodo del versamento in acconto (mese di giugno) la situazione reddituale che da diritto alla riduzione applicata;
3. Di richiamarsi, per la regolamentazione dell’imposta medesima a quanto disposto dal Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 504 e successive integrazioni e circolari ed al regolamento comunale vigente;
4. Di dare atto che la deliberazione verrà inviata all’Ufficio Pubblicazioni Leggi e Decreti presso il Ministero di Grazia e Giustizia ai fini della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del’art.134 4° comma, del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267;
B – di mandare al Dirigente del Settore proponente per gli adempimenti conseguenti e successivi;
§ Letto, approvato e sottoscritto;