LO STAFF TRIBUTI

informa i cittadini/contribuenti che il Decreto-Legge 27 maggio 2008, nr. 93, convertito nella Legge 24/07/2008 nr.126, a decorrere dall�anno 2008 , ha escluso dall�imposta comunale sugli immobili, di cui al Decreto Legislativo 504/92, l�unit� immobiliare adibita ad abitazioneprincipale del soggetto passivo. Pertanto, le aliquote ICI, per l�anno in corso, ai sensi del comma 169 dell�art. 1, della L. 27/12/06, nr. 296, (Finanziaria 2007) nonch� dalle modifiche intervenute, i sensi del D.L.nr.93/2008, convertito nella Legge 24/07/2008 nr.126, sono le seguenti:

1 ALIQUOTA del 6 (sei per mille), da applicare sul valore, in Euro, dei seguenti immobili:

a) unit� immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dei soggetti passivi persone fisiche, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica, per gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1 - A8 - A9;

b) immobile concesso in uso gratuito a parenti di primo grado e da questi adibito ad abitazione principale (senza la detrazione prevista per questo tipo d�immobile). Il predetto beneficio non assimila l�immobile, ai sensi del vigente regolamento, a quello direttamente adibito ad abitazione principale sul quale opera l�esenzione dall�ICI, ai sensi della Legge nr. 126/2008.

2 ALIQUOTA del 7 (sette per mille), da applicare sul valore, in Euro, dei seguenti immobili:

a) immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale, (Altri Fabbricati);

b) immobili catastalmente classificati A/10, B, C, D;

c) aree edificabili.

Il versamento dell�imposta complessivamente dovuta al Comune, per l�anno in corso, ai sensi e per gli effetti dell�art. 37, comma 13, del D.L. n.223, del 04/07/2006, convertito in Legge 04/08/2006, nr. 248, effettuato in due rate:

a) la prima, in acconto, entro il 16 giugno, pari al 50 % dell� imposta dovuta, calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell�anno precedente;

b) la seconda, entro il 16 dicembre, a saldo dell� imposta dovuta, per l� intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.

E' possibile anche pagare l' ICI in unica soluzione, entro il termine previsto per l'acconto.

Dall�imposta dovuta, esclusivamente per i residuali casi d�immobile adibito direttamente ad abitazione principale del soggetto passivo (punto 1,lettera a), si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, euro 103,29, rapportati al periodo dell� anno durante il quale si protrae la destinazione (art. 3, comma 55, punto 2, legge 23 dicembre 1996 n. 662, che ha sostituito l�art. 8 del D.Lgs. 504/92).

I versamenti dovranno essere effettuati, sul c/c postale n. 88670781 intestato a Equitalia E.TR. S.p.A., Cosenza � ICI i cui modelli sono, altres�, disponibili presso il predetto Agente della Riscossione. E� consentito, inoltre, il versamento tramite modello F/24 presso banche, Uffici postali e Agente della riscossione. Nel campo del codice ente deve essere inserito il codice del Comune di Cosenza, D086. L�Agente della riscossione, Equitalia E.TR. S.p.A. sta provvedendo all�inoltro dei bollettini, precompilati nella parte anagrafica, presso il domicilio dei contribuenti.

Si ricorda, altres�, l�obbligo per il contribuente, di comunicare la concessione dell� uso gratuito a parenti di primo grado, con l�individuazione dell�immobile interessato. Detto obbligo, inoltre, sussiste per gli immobili adibiti a pertinenze dell� abitazione principale le quali, ai sensi del vigente regolamento, si possono individuare, in numero massimo di due, fra le ctg., C2-C6-C7, ciascuna di categoria catastale diversa.

S�informa, altres�, che ai sensi dell�art. 1, comma 175 della legge 27/12/2006, nr. 296, a decorrere dall�1/1/2007, non pu� essere pi� utilizzato, in via generale, il sistema della comunicazione ICI, pertanto, ai sensi della circolare del ministero dell�Economia e delle Finanze, prot. 5407/2007 del 13/3/2007, permane la sola dichiarazione prevista dall�art. 10, comma 4 del D. Lgs 504/92, per i casi residuali previsti dalla disciplina dell�ICI, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi, dell�anno successivo a quello in cui intervenuta la variazione.

S�informa, ancora, che il Consiglio Comunale, con deliberazione nr. 19, del 30 marzo 2009, ha approvato il nuovo �REGOLAMENTO PER L�APPLICAZIONE DELL�IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)�, di cui i contribuenti possono prenderne visione sul sito WEB del Comune o, eventualmente, richiederne copia presso gli Uffici preposti. Gli Uffici forniranno ogni altra notizia utile circa l�applicazione dell�imposta

Per ogni informazione si consiglia di consultare il sito web del Comune www.comune.cosenza.it all�apposita voce: FINANZIARIO TRIBUTI ICI.