LO STAFF TRIBUTI
informa i cittadini/contribuenti che il Decreto-Legge 27 maggio 2008, nr. 93, convertito nella Legge 24/07/2008 nr.126, a decorrere dall’anno 2008 , ha escluso dall’imposta comunale sugli immobili, di cui al Decreto Legislativo 504/92, l’unità immobiliare adibita ad abitazioneprincipale del soggetto passivo. Pertanto, le aliquote ICI, per l’anno in corso, ai sensi del comma 169 dell’art. 1, della L. 27/12/06, nr. 296, (Finanziaria 2007) nonché dalle modifiche intervenute, i sensi del D.L.nr.93/2008, convertito nella Legge 24/07/2008 nr.126, sono le seguenti:
1 – ALIQUOTA del 6‰ (sei per mille), da applicare sul valore, in Euro, dei seguenti immobili:
a) unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dei soggetti passivi persone fisiche, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica, per gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1 - A8 - A9;
b) immobile concesso in uso gratuito a parenti di primo grado e da questi adibito ad abitazione principale (senza la detrazione prevista per questo tipo d’immobile). Il predetto beneficio non assimila l’immobile, ai sensi del vigente regolamento, a quello direttamente adibito ad abitazione principale sul quale opera l’esenzione dall’ICI, ai sensi della Legge nr. 126/2008.
2 – ALIQUOTA del 7‰ (sette per mille), da applicare sul valore, in Euro, dei seguenti immobili:
a) immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale, (Altri Fabbricati);
b) immobili catastalmente classificati A/10, B, C, D;
c) aree edificabili.
Il versamento dell’imposta complessivamente dovuta al Comune, per l’anno in corso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 37, comma 13, del D.L. n.223, del 04/07/2006, convertito in Legge 04/08/2006, nr. 248, è effettuato in due rate:
a) la prima, in acconto, entro il 16 giugno, pari al 50 % dell’ imposta dovuta, calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente;
b) la seconda, entro il 16 dicembre, a saldo dell’ imposta dovuta, per l’ intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.
E' possibile anche pagare l' ICI in unica soluzione, entro il termine previsto per l'acconto.
Dall’imposta dovuta, esclusivamente per i residuali casi d’immobile adibito direttamente ad abitazione principale del soggetto passivo (punto 1,lettera a), si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, euro 103,29, rapportati al periodo dell’ anno durante il quale si protrae la destinazione (art. 3, comma 55, punto 2, legge 23 dicembre 1996 n. 662, che ha sostituito l’art. 8 del D.Lgs. 504/92).
I versamenti dovranno essere effettuati, sul c/c postale n. 88670781 intestato a Equitalia E.TR. S.p.A., Cosenza – ICI i cui modelli sono, altresì, disponibili presso il predetto Agente della Riscossione. E’ consentito, inoltre, il versamento tramite modello F/24 presso banche, Uffici postali e Agente della riscossione. Nel campo del codice ente deve essere inserito il codice del Comune di Cosenza, D086. L’Agente della riscossione, Equitalia E.TR. S.p.A. sta provvedendo all’inoltro dei bollettini, precompilati nella parte anagrafica, presso il domicilio dei contribuenti.
Si ricorda, altresì, l’obbligo per il contribuente, di comunicare la concessione dell’ uso gratuito a parenti di primo grado, con l’individuazione dell’immobile interessato. Detto obbligo, inoltre, sussiste per gli immobili adibiti a pertinenze dell’ abitazione principale le quali, ai sensi del vigente regolamento, si possono individuare, in numero massimo di due, fra le ctg., C2-C6-C7, ciascuna di categoria catastale diversa.
S’informa, altresì, che ai sensi dell’art. 1, comma 175 della legge 27/12/2006, nr. 296, a decorrere dall’1/1/2007, non può essere più utilizzato, in via generale, il sistema della comunicazione ICI, pertanto, ai sensi della circolare del ministero dell’Economia e delle Finanze, prot. 5407/2007 del 13/3/2007, permane la sola dichiarazione prevista dall’art. 10, comma 4 del D. Lgs 504/92, per i casi residuali previsti dalla disciplina dell’ICI, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi, dell’anno successivo a quello in cui è intervenuta la variazione.
S’informa, ancora, che il Consiglio Comunale, con deliberazione nr. 19, del 30 marzo 2009, ha approvato il nuovo “REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)”, di cui i contribuenti possono prenderne visione sul sito WEB del Comune o, eventualmente, richiederne copia presso gli Uffici preposti. Gli Uffici forniranno ogni altra notizia utile circa l’applicazione dell’imposta
Per ogni informazione si consiglia di consultare il sito web del Comune www.comune.cosenza.it all’apposita voce: FINANZIARIO → TRIBUTI → ICI.