CITTÀ DI COSENZA

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                         I.C.I.2009

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·         Visto il D.Lgs. 504/92;

·         Vista la Legge 23 dicembre 1996 n. 662;

·         Vista la Legge 04/08/2006, nr. 248;

·         Vista la Legge Finanziaria 2007 ( Legge 27/12/2006, nr. 296);

·         Vista la Legge Finanziaria 2008 (Legge 24/12/2007, nr. 244);

·         Visto il Decreto-Legge 27 maggio 2008, nr. 93, pubblicato sulla G.U. del 28/05/08, nr. 124, convertito nella Legge 24/07/2008 nr.126;

·         Visto il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli immobili;

 

LO STAFF TRIBUTI

informa i cittadini/contribuenti che il Decreto-Legge 27 maggio 2008, nr. 93, convertito nella Legge 24/07/2008 nr.126, a decorrere dallo anno 2008 , ha escluso dall’imposta comunale sugli immobili, di cui al Decreto Legislativo 504/92, l’unità immobiliare adibita ad abitazioneprincipale del soggetto passivo. Pertanto, le aliquote ICI, per l’anno in corso, ai sensi del comma 169  dell’art. 1, della L. 27/12/06, nr. 296, (Finanziaria 2007) nonché dalle modifiche intervenute,ai sensi del D.L. nr.93/2008, convertito nella Legge 24/07/2008 nr.126,sono le seguenti:

1  ALIQUOTA  del 6 (sei  per  mille), da applicare sul valore, in Euro, dei seguenti immobili:

a)                     unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dei soggetti passivi persone fisiche, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza  anagrafica, per gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1 - A8 - A9;

b)                   immobile concesso in uso gratuito a parenti di primo grado e da questi adibito ad abitazione principale (senza la      detrazione prevista per questo tipo d’immobile). Il predetto beneficio non assimila l’immobile, ai sensi del vigente               regolamento, a quello direttamente adibito ad abitazione principale sul quale opera l’esenzione dall’ICI, ai sensi della               Legge nr. 126/2008.

        2  ALIQUOTA  del 7 (sette  per  mille), da applicare sul valore, in Euro, dei seguenti immobili:

a)             immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale, (Altri Fabbricati);

b)             immobili catastalmente classificati A/10, B, C, D;

c)                    aree edificabili.

il versamento dell’imposta complessivamente dovuta al Comune, per l’anno in corso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 37, comma 13, del D.L. n.223, del 04/07/2006, convertito in Legge 04/08/2006, nr. 248, è effettuato in due  rate:

a)              la prima, in acconto, entro il 16 giugno,  pari al  50 %  dell’imposta   dovuta,  calcolata sulla base delle aliquote e delle

               detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente;  

b)       la  seconda,   entro  il  16  dicembre,  a    saldo  dell’ imposta   dovuta,  per  l’  intero anno, con  eventuale

            conguaglio sulla prima rata versata.

E'  possibile  anche pagare l' ICI in  unica   soluzione,  entro il termine previsto per l'acconto.

Dall’imposta dovuta, esclusivamente per i residuali casi d’immobile adibito direttamente ad abitazione principale del soggetto passivo (punto 1,lettera a), si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, euro 103,29, rapportati  al periodo dell’anno durante il quale  si protrae la destinazione (art. 3, comma 55, punto 2, legge 23 dicembre 1996 n. 662,

che ha sostituito l’art. 8 del D.Lgs. 504/92).

I versamenti dovranno essere effettuati, sul c/c postale n. 88670781 intestato a Equitalia E.TR.  S.p.A., Cosenza – CS – ICI i cui modelli sono,altresì, disponibili presso il predetto

 Agente della Riscossione. E’ consentito, inoltre, il versamento tramite modello F/24 presso banche, Uffici postali e Agente della riscossione. Nel campo del codice ente deve essere

 inserito il codice del Comune di Cosenza, D086.L’Agente della riscossione, Equitalia E.TR. S.p.A. sta provvedendo all’inoltro dei bollettini, precompilati nella parte anagrafica, presso

 il domicilio dei contribuenti.

Si ricorda, altresì, l’obbligo per il contribuente, di comunicare la concessione dell’uso gratuito a parenti di primo grado, con l’individuazione dello immobile interessato. Detto obbligo, inoltre, sussiste  per  gli  immobili  adibiti  a pertinenze dell’ abitazione principale  le  quali,  ai sensi  del vigente regolamento, si possono individuare, in  numero massimo di due, fra le ctg.,

 C2-C6-C7, ciascuna di categoria catastale diversa.

 S’informa, altresì, che ai sensi dell’art. 1, comma 175 della legge 27/12/2006, nr. 296, a decorrere dall’1/1/2007, non può essere più utilizzato, in via generale, il sistema della comunicazione ICI, pertanto, ai sensi della circolare del ministero dell’Economia e delle Finanze, prot. 5407/2007 del 13/3/2007, permane la sola dichiarazione prevista dall’art. 10, comma 4 del D. Lgs 504/92, per i casi residuali previsti dalla disciplina dell’ICI, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi, dell’anno  successivo a quello in cui è intervenuta la variazione.

S’informa, ancora, che il Consiglio Comunale, con deliberazione nr. 19, del 30 marzo 2009, ha approvato il nuovo “REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)”, di cui i contribuenti possono prenderne visione sul sito WEB del Comune o, eventualmente, richiederne copia presso gli Uffici preposti. Gli Uffici forniranno ogni altra notizia utile circa l’applicazione dell’imposta

Per ogni informazione si consiglia di consultare il sito web del Comune  www.comune.cosenza.it  all’apposita voce TRIBUTI - ICI.

Cosenza, 20/05/2009

Il funzionario responsabile ICI                                                                                                  Il Dirigente di Staff

                       geom. Paolo Sposato                                                                                                        dott. Francesco Arnone