CITTÀ DI COSENZA

I.C.I.2008

 

 

 

·          Visto il D.Lgs. 504/92;

·          Vista la Legge 23 dicembre 1996 n. 662;

·          Visto il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli immobili;

·          Vista la Legge 04/08/2006, nr. 248;

·          Vista la Legge Finanziaria 2007 ( Legge 27/12/2006, nr. 296);

·          Vista la Legge Finanziaria 2008 (Legge 24/12/2007, nr. 244);

 

LO STAFF TRIBUTI

informa i cittadini/contribuenti che il Decreto-Legge 27 maggio 2008, nr. 93, pubblicato sulla G.U. del 28/05/08, nr. 124, a decorrere dall’anno 2008 , ha escluso dall’imposta comunale sugli immobili, di cui al Decreto Legislativo 504/92, l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

Pertanto,  le aliquote ICI, per l’anno in corso, ai sensi del comma 169  dell’art. 1, della L. 27/12/06, nr. 296, (Finanziaria 2007)  nonché dalle modifiche  intervenute ai sensi del D.L. nr. 93/2008, prima indicato, sono le seguenti:

1  ALIQUOTA  del 6 (sei  per  mille), da applicare sul valore, in Euro, dei seguenti immobili:

a)                     unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dei soggetti passivi persone fisiche, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza  anagrafica, per gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1 - A8 - A9;

b)                    immobile concesso in uso gratuito a parenti di primo grado e da questi adibito ad abitazione principale (senza

       la detrazione prevista per questo tipo d’immobile);

        2  ALIQUOTA  del 7 (sette  per  mille), da applicare sul valore, in Euro, dei seguenti immobili:

a)              immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale e degli altri di cui al punto 1;

b)             immobili catastalmente classificati A/10, B, C, D;

        c)             aree edificabili.

Il versamento dell’imposta complessivamente dovuta al Comune, per l’anno in corso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 37 del D.L. n.223,

del 04/07/2006, convertito in Legge 04/08/2006, nr. 248, è effettuato in due  rate:

a)              la prima, in acconto, entro il 16 giugno,  pari al  50 %  dell’imposta   dovuta,  calcolata sulla base delle aliquote e delle

              detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente;  

b)       la  seconda,   entro  il  16  dicembre,  a    saldo  dell’ imposta   dovuta,  per  l’  intero anno, con  eventuale

            conguaglio sulla prima rata versata.

E'  possibile  anche pagare l' ICI in  unica   soluzione,  entro il termine previsto per l'acconto.

Dall’imposta dovuta, esclusivamente per i residuali casi d’immobile adibito direttamente ad abitazione principale del soggetto

passivo (punto 1,lettera a), si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, euro 103,29, rapportati al periodo dell’anno durante il quale

 si protrae la destinazione (art. 3, comma 55, punto 2, legge 23 dicembre 1996 n. 662, che ha sostituito l’art. 8 del D.Lgs. 504/92).

Il Concessionario  Equitalia E.TR. S.p.A. sta provvedendo  all’inoltro dei bollettini, precompilati nella parte anagrafica, presso il domicilio dei

contribuenti.

I versamenti dovranno essere effettuati, sul conto corrente postale n. 88670781 intestato alla Equitalia E.TR.  S.p.A.Via  XXIV

Maggio,Cosenza, i cui modelli sono, altresì, disponibili presso il predetto Agente della Riscossione. E’ consentito,inoltre, il versamento tramite mod. F24 presso Banche,Uffici Postali e Agente della Riscossione. – Nel campo codice ente.deve essere inserito il codice del Comune di Cosenza D086.

Gli Uffici forniranno ogni utile notizia circa l’applicazione dell’imposta.

Si ricorda, altresì,  l’obbligo per il contribuente, di comunicare la concessione dell’uso gratuito a parenti di primo grado, con l’individuazione dell’immobile interessato. Detto obbligo, inoltre, sussiste per l’immobile adibito a pertinenza dell’abitazione principale.

    S’informa, altresì, che ai sensi dell’art. 1, comma 175 della legge 27/12/2006, nr. 296, a decorrere dall’1/1/2007, non può essere più utilizzato, in via generale, il sistema della comunicazione ICI, pertanto, ai sensi della circolare del ministero dell’Economia e delle Finanze, prot. 5407/2007 del 13/3/2007, permane la sola dichiarazione prevista dall’art. 10, comma 4 del D. Lgs 504/92, per i casi residuali previsti dalla disciplina dell’ICI., entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi, dell’anno  successivo a quello in cui è inter venuta la variazione.

Per ogni altra delucidazione si consiglia di consultare il sito web del Comune  www.comune.cosenza.it  all’apposita voce TRIBUTI - ICI.

Cosenza, 30/05/2008