LA GIUNTA COMUNALE

 

            Premesso che l'ICI. - Imposta Comunale sugli immobili - è stata istituita con il titolo I, capo I, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504  e dallo stesso disciplinata, con le modifiche ed integrazioni introdotte con successivi provvedimenti legislativi;

            Che l'art.54 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ha stabilito che il Comune approva le tariffe ed i prezzi pubblici contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione;

            Che l’art. 42, comma 2, lettera f),  del D.Lgs. 267/2000 sostanzialmente stabilisce la competenza della Giunta in ordine alla determinazione delle aliquote d’imposta;

            Che l'art.58 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ha recato nuove disposizioni in materia di soggetti ad imposta e detrazioni per le abitazioni principali, applicabili a decorrere dal 1° gennaio 1999;

Considerato che sono stati valutati tutti gli effetti che le norme stabilite dalla nuova disciplina, sopra riassunta, producono, a seconda delle modalità di attuazione stabilite dall'ente:

a)  nei riguardi dei contribuenti interessati dalle citate disposizioni ed in particolare dei soggetti ad imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

b)  in relazione al gettito dell'imposta, determinate per la conservazione dell'equilibrio del bilancio e della gestione finanziaria e per far fronte ai costi, sempre crescenti, per i servizi di primaria generale utilità da prestare alla popolazione;

e si dispone di tutti gli elementi utili per verificare gli effetti suddetti e per assumere consapevolmente i provvedimenti conseguenti;

            Visto il D.L. del 24/03/2005 che ha rinviato al 31/05/2005 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2005;

Acquisito il parere favorevole espresso dal responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000 sulla presente proposta di deliberazione;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

Con voti unanimi resi nei modi e forme di legge,

 

DELIBERA

 

1.      Di confermare le seguenti norme per l'applicazione dell'ICI. - Imposta Comunale sugli immobili, in questo Comune, con effetto dal 1° gennaio 2005:

 

a)      aliquota da applicare per tutti i soggetti passivi ed immobili lire sei (6.00) per mille.

b)     all'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo  sono detratte,  fino  a  concorrenza del  suo  ammontare, € 103,29 (eurocentotre/29 cent.) rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni predette si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per la case popolari.

 

2.      L'imposta è ridotta del cinquanta per cento (50%) per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili  e di fatto  non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza ditali condizioni dall'ufficio tecnico del Comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione.  In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.Lgs 445/2000, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al Comune, con raccomandata A. R. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il Comune può effettuare accertamenti d'ufficio per  verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente.

 

3.      Di dare atto che nella determinazione dell'aliquota, nonché della detrazione sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico - finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune e che le stesse rispettano tale equilibrio.

 

4.      Di riservarsi l'adozione di provvedimenti, su proposta della Giunta comunale, per l'iscrizione nel bilancio di previsione del fondo per il potenziamento degli uffici tributari del Comune, in conformità a quanto stabilito dall'art.3, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

 

5.      Di dare atto che , ai sensi del secondo comma dell'art.58 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art.9 del D.Lgs. n. 504/1992 relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

 

6.      Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs.18 agosto 2000, n.  267.