OGGETTO: MODIFICHE ED INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO
SULL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ( ICI ) .
RICORDA che con proprio atto n. 21 adottato nella seduta del 29.05.2007 è stato approvato il Regolamento sull’imposta comunale sugli immobili ( ICI );
INFORMA che il Responsabile dell’Ufficio Finanziario ha rappresentato che detto Regolamento necessita essere adeguato alle disposizioni introdotte dalla legge n.244 del 24.12.2007 ( Finanziaria 2008);
EVIDENZIA che le modifiche apportate al Regolamento sono relativamente ai seguenti articoli e negli stessi sottolineate:
a) Art. 6 - comma 1 Lett. a – a bis e comma 2;
b) Art. 8 - comma 6 e 7;
c) Art.10 - comma 2 Lett. a bis, a ter;
d) Art.11 - comma 4;
ACCERTATO che non vi sono altri iscritti a parlare invita i presenti a determinarsi in merito;
UDITA la relazione del Presidente;
VISTO il D.L.vo n. 446/1997;
Acquisito il parere di regolarità tecnica prescritto dall’art. 49 primo comma del T.U.EE.LL. n. 267/2000;
Con voti favorevoli ed unanimi n. 16 , espressi in forma palese;
1) Di approvare le premesse alla presente parte dispositiva come parte integrante e sostanziale del presente deliberato anche ai sensi e per gli effetti degli obblighi ex art. 3 della legge 241/1990 quanto alla indicazione dei presupposti di fatto ed al quadro di diritto determinato per l’adozione dell’atto medesimo;
2) Di approvare le modifiche apportate al Regolamento ICI già approvato con atto Consiliare n. 21 adottato nella seduta del 29.05.2007 relativamente ai seguenti articoli e negli stessi sottolineate:
e) Art. 6 - comma 1 Lett. a – a bis e comma 2;
f) Art. 8 - comma 6 e 7;
g) Art.10 - comma 2 Lett. a bis, a ter;
h) Art.11 - comma 4;
3) Disporre la trasmissione del presente atto ad intervenuta esecutività al Ministero dell’ Economia e delle Finanze- Dipartimento per le Politiche Fiscali Ufficio Federalismo Fiscale Rep. III, Viale Europa 242 00144 Roma.
COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO
(Provincia di Cosenza)
Approvato con delibera del Consiglio Comunale n._____ del ________
REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
08
INDICE
Art. 1 |
OGGETTO DEL REGOLAMENTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE |
Pag. 3 |
Art.2 |
PRESUPPOSTO |
Pag. 3 |
Art. 3 |
DESCRIZIONE DI FABBRICATI E AREE |
Pag. 3 |
Art. 4 |
SOGGETTI PASSIVI |
Pag. 4 |
Art. 5 |
SOGGETTO ATTIVO |
Pag. 4 |
Art. 6 |
FABBRICATI RURALI |
Pag. 5 |
Art. 7 |
BASE IMPONIBILE |
Pag. 6 |
Art. 8 |
DETERMINAZIONE DELL’ALIQUOTA E DELL’IMPOSTA |
Pag. 8 |
Art. 9 |
ESENZIONI |
Pag. 9 |
Art. 10 |
RIDUZIONI, DETRAZIONI E AGEVOLAZIONI DELL’IMPOSTA |
Pag. 10 |
Art. 11 |
VERSAMENTI E DICHIARAZIONI |
Pag. 13 |
Art. 12 |
ACCERTAMENTO |
Pag. 15 |
Art. 13 |
RISCOSSIONE COATTIVA |
Pag. 16 |
Art. 14 |
RIMBORSI E COMPENSAZIONE |
Pag. 17 |
Art. 15 |
LIMITI PER VERSAMENTI E RIMBORSI |
Pag. 18 |
Art. 16 |
SANZIONI ED INTERESSI |
Pag. 19 |
Art. 17 |
CONTENZIOSO |
Pag. 20 |
Art. 18 |
INDENNITA’ DI ESPROPRIAZIONE |
Pag. 20 |
Art.19 |
REVISIONE DEL CLASSAMENTO DEGLI IMMOBILI |
Pag. 20 |
Art. 20 |
POTENZIAMENTO DELL’UFFICIO TRIBUTI |
Pag. 21 |
Art. 21 |
DISPOSIZIONI FINALI |
Pag. 21 |
Art. 22 |
EFFICACIA |
Pag. 21 |
OGGETTO DEL REGOLAMENTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE
1. Il presente regolamento, adottato nell’ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, integra le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.504 al fine di disciplinare l’applicazione nel Comune di Belvedere Marittimo dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) assicurando la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
PRESUPPOSTO
2. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.
Articolo 3
DESCRIZIONE DI FABBRICATI E AREE
1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1:
a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato od accatastato;
b) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità' di espropriazione per pubblica utilità. Ai fini della individuazione della edificabilità è sufficiente che lo strumento urbanistico generale risulti semplicemente adottato dal comune, ancorchè non ancora approvato dalla regione, senza che abbia alcuna rilevanza il fatto che sia stato adottato anche lo strumento attuativo del medesimo. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni
posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 9, sui quali persiste l'utilizzazione agro- silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.[1] L’attribuzione della natura edificabile viene comunicata al proprietario mediante servizio postale, con modalità idonee a garantire l’effettiva conoscenza da parte del soggetto passivo.
c) per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.
Articolo 4
SOGGETTI PASSIVI
1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui all’articolo 2 ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto,uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.
2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario. In caso di fabbricati di cui all'articolo 7, comma 3, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.
3. Nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario.
Articolo 5
SOGGETTO ATTIVO
1. L'imposta è accertata liquidata e riscossa da questo Comune per gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul suo territorio. L'imposta non si applica per gli immobili di cui questo Comune è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati nell'articolo precedente quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano
ubicati gli immobili al 1°gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.
Art. 6
FABBRICATI RURALI
1. Non sono soggetti all’imposta i fabbricati o porzioni di fabbricati, destinati all’edilizia abitativa, riconosciuti fiscalmente rurali, purché vengano soddisfatte integralmente tutte le seguenti condizioni:
a) il fabbricato deve essere utilizzato quale abitazione:
1) dal soggetto titolare del diritto di proprieta' o di altro diritto reale sul terreno per esigenze connesse all'attivita' agricola svolta;
2) dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che con altro titolo idoneo conduce il terreno a cui l'immobile e' asservito;
3) dai familiari conviventi a carico dei soggetti di cui ai numeri 1) e 2) risultanti dalle certificazioni anagrafiche; da coadiuvanti iscritti come tali a fini previdenziali;
4) da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attivita' svolta in agricoltura;
5) da uno dei soci o amministratori delle societa' agricole di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale;
a-bis) i soggetti di cui ai numeri 1), 2) e 5) della lettera a) del presente comma devono rivestire la qualifica di imprenditore agricolo ed essere iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
b)Il terreno cui il fabbricato è asservito deve avere una superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati ed essere censito al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario. Qualora sul terreno siano praticate colture specializzate in serra, ovvero la funghicoltura od altra coltura intensiva, ovvero, il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n, 971, il suddetto limite viene ridotto a 3.000 metri quadrati;
c)Il volume di affari derivante da attività agricola del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore alla metà del suo reddito complessivo determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura. Il volume di affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto si presume pari al limite massimo di cui all’articolo 34, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633(b).
d)I fabbricati ad uso abitativo, che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1 ed A/8, ovvero le caratteristiche di lusso previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969 (c), adottato in attuazione dell’articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408 (d), e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, non possono comunque essere riconosciuti rurali.
2. Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralita' alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attivita' agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate:
a) alla protezione delle piante;
b) alla conservazione dei prodotti agricoli;
c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;
d) all'allevamento e al ricovero degli animali;
e) all'agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96.
Articolo 7
BASE IMPONIBILE
1. Base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili di cui all’articolo 3.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, i moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo dell'ultimo comma dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Limitatamente ai fabbricati classificati nel gruppo catastale “B”, il moltiplicatore va rivalutato nella misura del 40 per cento.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando gli appositi coefficienti.[2]
I predetti coefficienti sono aggiornati annualmente. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con Decreto del Ministro delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell’anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo del comma 1 dell'articolo 11; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
4. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.[3] A decorrere dall’anno 2007 il Comune ha dato una valutazione dei terreni edificabili
ai fini dell’esatta applicazione dell’imposta comunale sugli immobili
(Delibera C.C. n.59 del 16/11/2006);
5. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 2, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
Articolo 8
DETERMINAZIONE DELL’ALIQUOTA E DELL’IMPOSTA
1. L'aliquota è stabilita dal Consiglio Comunale, con deliberazione da adottare entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione relativo allo stessa annualità. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l’anno precedente.
2. L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, nè superiore al 7 per mille e può essere diversificata, entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale o di alloggi non locati. L'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli Enti senza scopi di lucro.
3. Il Comune applica un’aliquota inferiore al 4 per mille, in virtù della Legge 27 dicembre 1997 n. 449, articolo 1, comma 5, successivamente regolamentata all’articolo 10, comma 6.
4. L'aliquota può essere stabilita dai Comuni nella misura del 4 per mille,
per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai
fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno
per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e
l'alienazione di immobili.
5. L’imposta è determinata applicando alla base imponibile l’aliquota
vigente.
6. La deliberazione di cui al comma 1 può fissare, a decorrere dall’ anno
d’imposta 2009, un’aliquota agevolata dell’imposta comunale sugli immobili inferiore al 4 per mille per i soggetti passivi che istallino impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi per la durata massima di tre anni per gli impianti termici solari e di cinque anni per tutte le altre tipologie di fonti rinnovabili. Le modalità per il riconoscimento dell’agevolazione di cui al presente comma sono disciplinate con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni.
7 Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l’imposta dovuta applicando l’aliquota deliberata dal Comune per l’abitazione principale e le detrazioni di cui all’articolo 10, commi 2a e 2a bis , calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.
8. Restano ferme le disposizioni dell’articolo 4, comma 1, del Decreto-
Legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 ottobre 1996, n. 556.[4]
Articolo 9
ESENZIONI
1. Sono esenti dall'imposta:
a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, nonchè dai Comuni, se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 4, dalle Comunità Montane, dai Consorzi fra detti Enti, dalle Unità Sanitarie Locali, dalle Istituzioni Sanitarie Pubbliche Autonome di cui all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n.833, dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;[5]
b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purchè compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
f) i fabbricati appartenenti agli Stati Esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;
h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;
i) i fabbricati posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all’articolo 73[6], comma 1, lettera c) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’articolo 16, lettera a) della legge 20 maggio 1985, n. 222, a condizione che le medesime non abbiano esclusivamente natura commerciale.
2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.
Articolo 10
RIDUZIONI, DETRAZIONI E AGEVOLAZIONI DELL’IMPOSTA
R I D U Z I O N I
1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili[7] e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
D E T R A Z I O N I
2. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale sono previste le seguenti detrazioni:
a) dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale[8] dal soggetto passivo, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 103,29 rapportate al periodo dell'anno
durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è
adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione
spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la
destinazione medesima si verifica;
a-bis.Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all'1,33 per mille della base imponibile di cui all'articolo 7. L'ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
a-ter.L'ulteriore detrazione di cui al comma 2a-bis si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle accatastate nelle categorie A1, A8 ed A9.
b) elevare a € 258,23 la detrazione dall’imposta dovuta per l’unità
immobiliare adibita ad abitazione principale ed unica in tutto il territorio
nazionale, a partire dall’anno d’imposta 2007, a favore dei contribuenti
soggetti al CUD con reddito ISEE non superiore a € 6000,00, o per i
nuclei familiari con un reddito complessivo non superiore a € 6000,00 i
cui componenti risultano iscritti al P.I.L. ( ex ufficio di collocamento);
c) elevare a € 258,23 la detrazione dall’imposta dovuta per l’unità
immobiliare adibita ad abitazione principale, a partire dall’anno d’imposta 2007, a favore dei contribuenti che adeguino il colore delle facciate alle tonalità previste nel Piano di colore approvato con atto C.C. n. 31 del 25.07.2001.
A G E V O L A Z I O N I
3. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale sono, altresì,
previste le seguenti agevolazioni al fine dell’applicazione dell’aliquota:
a) aliquota al 4 per mille per l’abitazione principale e relative pertinenze,
nel limite di una sola pertinenza per ogni categoria catastale, per i
contribuenti e/o coniugi possessori di unica abitazione in tutto il territorio
nazionale, con efficacia dall’01/01/2007 ( Previsto con delibera n. 266
del 07/12/2006);
b) aliquota al 5 per mille per l’abitazione principale e relative pertinenze,
nel limite di una sola pertinenza per ogni categoria catastale, per i
possessori e/o coniugi di più unità abitative in aggiunta all’abitazione
principale, con efficacia dall’01/01/2006 (Previsto con delibera C.C. n. 44
del 30.11.2005 );
c) aliquota al 5 per mille per l’abitazione posseduta da cittadino italiano
residente all’Estero, a condizione che non risulti locata ( Previsto con
delibera C.C. n. 10 del 29.03.1999);
d) aliquota al 5 per mille per l’abitazione concessa in uso gratuito dal
possessore ai suoi familiari ( parenti fino al terzo grado), dandone prova
dell’effettivo utilizzo, da parte degli stessi, mediante esibizione di bollette:
Enel, telefono, condominio, acqua potabile, acque reflue, fognarie e
Tarsu.
Sono considerate parti integranti dell’abitazione principale, concessa in
uso gratuito ai propri familiari, le sue pertinenze, ancorché iscritte
distintamente in catasto, quali: garage, box, posto auto(C/6), tettoie chiuse
ed aperte (C/7), magazzino(C/2), nel limite di una sola pertinenza per ogni
categoria catastale, con efficacia dall’01/01/2006 ( Previsto con delibera
n. 44 del 30/11/2005 ) ;
e) aliquota al 5 per mille per abitazione posseduta a titolo di proprietà o di
usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza
in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente,
a condizione che la stessa non risulti locata.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità
immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivise,
adibite ad abitazione principale nonché agli alloggi regolarmente
assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.
5. Per altri fabbricati ed aree edificabili si applica l’aliquota del 7 per mille.
6. L’Ente comunale applica aliquota agevolata nella misura dello 0,01% (zero virgola zero uno per mille) in favore dei proprietari di immobili situati nel Centro Storico, che eseguono interventi volti al recupero di:
a) unità immobiliari inagibili o inabitabili, purchè vi trasferiscano la loro
dimora abituale;
b) unità immobiliare di interesse artistico o architettonico;
c) realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure
all’utilizzo di sottotetti.
L’agevolazione è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto
di detti interventi e per la durata di tre anni dalla comunicazione di inizio
dei lavori.
L’Ente comunale, inoltre, applica per la durata di tre anni a partire dalla
data di inizio attività, l’aliquota dello 0,01% ( zero virgola zero uno per
mille) per gli immobili, situati nel Centro Storico, che verranno destinati
a nuove attività: artigianali, commerciali, culturali e di aggregazione, al
fine di incentivarne la rivitalizzazione.
Articolo 11
VERSAMENTI E DICHIARAZIONI
1. L'imposta è dovuta dai soggetti indicati nell'articolo 4 per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.
2. I soggetti indicati nell'articolo 4 devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate delle quali la prima, entro il 16 giugno, pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata dal 1° al 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta, in ogni caso, nella facoltà del contribuente versare l'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale entro la data prevista per il versamento dell’acconto.
3. L'imposta dovuta ai sensi del comma 2 deve essere corrisposta mediante
versamento su conto corrente postale intestato al Comune di Belvedere
Marittimo- Servizio di Tesoreria I C I n. 52729555- o mediante utilizzo
della Delega F24. In aggiunta alle citate modalità di versamento, il
Comune può avvalersi di altre forme telematiche consentite dai sistemi
bancari e postali.
Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per
difetto se la frazione non è superiore a € 0,49 o per eccesso se è superiore.
4.Nei casi in cui vengano richieste riduzioni od altre agevolazioni che incidono sulla base imponibile o sull’imposta e nelle ipotesi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico, il contribuente è obbligato darne comunicazione, utilizzando la dichiarazione redatta sul modello approvato annualmente dal Ministero dell’Economia e delle finanze. Detta dichiarazione deve essere presentata entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi semprechè non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare nelle forme sopra indicate le modificazioni intervenute, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le modificazioni si sono verificate. Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile può essere presentata dichiarazione congiunta; per gli immobili indicati nell'articolo 1117, n. 2) del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.
5. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, deve presentare al Comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l’avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell’imposta dovuta per il periodo di durata dell’intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.
Articolo 12
ACCERTAMENTO
1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso di accertamento motivato. L’avviso di accertamento in rettifica e d’ufficio è notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni. Sulle somme dovute si applicano gli interessi nella misura del 3 per cento annuale, con maturazione giorno per giorno.[9]
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.
3. Con delibera della Giunta comunale è designato un Funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto Funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti,appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi, nonché può concedere, su domanda del contribuente, la rateizzazione del pagamento del tributo e degli interessi scaturiti dall’avviso di accertamento (Previsto con delibera G.C. n. 246 del 03/04/1998).
Articolo 13
RISCOSSIONE COATTIVA
Riscossione coattiva a mezzo ruolo
1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se
non versate, con le modalità indicate nel comma 3 dell' articolo 12,
entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di
accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di
sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui
al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e
successive modificazioni. Il relativo titolo esecutivo deve essere notificato
al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno
successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo.
2. Per le somme iscritte nei ruoli coattivi il Responsabile del Servizio può
concedere, previa espressa e motivata richiesta dell’interessato, nell’ipotesi di temporanea oggettiva difficoltà economica debitamente documentata, la ripartizione del pagamento delle somme scritte in un numero di rate dipendenti dall’entità della somma da rateizzare, da calcolarsi con riferimento all’importo richiesto e non al totale iscritto a ruolo.
3. Il riconoscimento del beneficio è comunque subordinato alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria bancaria o assicurativa che copra l’importo totale comprensivo degli interessi ed avente scadenza un anno dopo il termine di pagamento dell’ultima rata stabilita; la suddetta polizza non dovrà prevedere la clausola del beneficio di escussione nei confronti del debitore principale da parte del creditore stesso. La garanzia dovrà essere prestata, pena il diniego dell’istanza di rateizzazione, unicamente da istituti di credito o assicurativi autorizzati all’esercizio del ramo cauzioni e ciò dovrà risultare espressamente nel testo della polizza stessa. Il debitore garantito entro quindici giorni dalla comunicazione del piano di rateizzazione dovrà far pervenire la polizza fidejussoria in originale pena l’archiviazione del procedimento e l’impossibilità di presentare una nuova richiesta. Esauriti regolarmente gli effetti della polizza l’Ufficio Comunale la restituirà all’istituto emittente.
Con atto motivato del Responsabile del Servizio può essere esclusa la prestazione della garanzia medesima; la richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell’inizio della procedura
esecutiva; sarà cura dell’Ufficio competente verificare per iscritto presso l’Agente della Riscossione il mancato inizio della procedura esecutiva stessa. In caso di mancato pagamento della prima o di 2 rate, anche non consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione e l’importo a ruolo è immediatamente e automaticamente riscuotibile in unica soluzione. Nel caso sia stata presentata la garanzia precedentemente citata questa deve essere quanto prima incassata. Il carico non potrà usufruire di altre rateizzazioni. L’Ufficio Comunale competente entro trenta giorni dalla ricezione dell’istanza di rateizzazione, ovvero dalla ricezione dei documenti integrativi, procederà a comunicare all’interessato l’esito della richiesta stessa.
Le rate scadono l’ultimo giorno del mese; sulle somme oggetto di rateizzazione si applicano gli interessi al tasso indicato all’art. 21 comma 1 del DPR 602/73 modificato. Gli interessi devono essere applicati dalla data di scadenza del termine di pagamento, se l’istanza è stata presentata prima di tale data, dalla data di presentazione dell’istanza in caso contrario. In tale ultima ipotesi, tra la data di scadenza del termine di pagamento e quello di presentazione dell’istanza, il contribuente è soggetto all’applicazione a cura dell’Agente della Riscossione degli interessi di mora.
Articolo 14
RIMBORSI E COMPENSAZIONE
1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza.
2. È riconosciuto il diritto al rimborso, entro i termini di cui al comma 1, anche dell’imposta versata per le aree che successivamente sono divenute
inedificabili[10] a seguito di atti amministrativi, quali varianti apportate
agli strumenti urbanistici generali od attuativi, nonché di vincoli istituiti
ai sensi delle vigenti leggi che impongano la inedificabilità dei terreni per
i quali è stata corrisposta l’imposta. Condizioni per aver diritto al
rimborso sono:
a. che il vincolo di inedificabilità perduri per almeno tre anni dalla
data di approvazione del piano regolatore generale o delle sue varianti;
b. che non vi sia stata utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell’area interessata o di una parte di essa, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all’abuso;
c. che non risultino in atto azioni, ricorsi o quant’altro avverso l’approvazione dello strumento urbanistico generale e delle relative varianti.
3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.[11]
4. Il Funzionario Responsabile, a seguito di specifica richiesta del contribuente, può procedere alla compensazione delle somme a debito del medesimo con quelle a credito, ancorché riferite a tributi o ad annualità diverse.
Articolo 15
LIMITI PER VERSAMENTI E RIMBORSI
1. Si dispone l’esonero dal versamento qualora l’importo relativo ad un singolo anno d’imposta non sia superiore a € 5,00.
2. Tenuto conto dell’ attività di accertamento da effettuare per pervenire alla riscossione coattiva del tributo, nonché degli oneri da sostenere per svolgere la suddetta attività e nel rispetto del principio dell’economicità dell’azione amministrativa, si dispone l’esonero dal versamento qualora l’importo relativo ad un singolo anno d’imposta, non sia superiore ad € 12,00.
3. Il limite previsto nel comma 2 non rappresenta una franchigia e deve intendersi riferito all’ammontare complessivo del debito tributario, ancorché comprensivo di sanzioni e di interessi.
4. Laddove l’importo risulti non superiore al predetto limite, l’ufficio tributi è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva e non dispone rimborsi.
5. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nell’ipotesi di ravvedimento operoso e nel caso di definizione della sanzione ai sensi, rispettivamente, degli articoli 13, 16 e 17 del D.lgs n. 472, del 18 dicembre 1997.
6. Nel caso in cui l’importo complessivamente dovuto sia superiore al suddetto limite, anche con riferimento a più annualità, permane l’obbligo del versamento e della riscossione, anche coattiva e del rimborso.
Articolo 16
SANZIONI ED INTERESSI
1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% per cento del tributo dovuto, con un minimo di € 51,00.
2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal 50% della maggiore imposta dovuta.
3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da € 51,00 ad € 258,00. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
4. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
6. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi moratori nella misura del 3%, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.[12]
7. E’ data facoltà ai Comuni di avvalersi della Legge 27 dicembre 2001
n. 289 all’art. 13, mediante norma regolamentare da approvarsi in
Consiglio Comunale.
Articolo 17
CONTENZIOSO
1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546, e successive modificazioni.
Articolo 18
INDENNITA’ DI ESPROPRIAZIONE[13]
1. In caso di espropriazione di area fabbricabile l'indennità è ridotta ad un importo pari al valore indicato nell'ultima dichiarazione o denuncia presentata dall'espropriato ai fini dell'applicazione dell'imposta prima della determinazione formale dell’indennità, qualora il valore dichiarato risulti contrastante con la normativa vigente ed inferiore all’indennità di espropriazione come determinata in base alla normativa di cui al D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.
REVISIONE DEL CLASSAMENTO DEGLI IMMOBILI
L’art. 1, commi 335, 336, e 337, della legge 30 dicembre 2004 n. 311
( legge finanziaria 2005 ) ha introdotto apposite procedure dirette alla
revisione del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata site in
microzone comunali per le quali il rapporto tra il valore medio di mercato,
ed il corrispondente valore medio catastale, si discosta significativamente
dall’analogo rapporto relativo all’insieme delle microzone comunali
(comma 335) ; ovvero in presenza di immobili di proprietà privata non
dichiarati in Catasto, o di immobili per i quali - a seguito di intervenute
variazioni edilizie - le relative situazioni di fatto non siano più coerenti con
i classamenti catastali (cfr. commi 336 e 337).
Articolo 20
1. In relazione a quanto consentito dall’articolo 3, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n.662 e dall'articolo 59, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446[14], una percentuale del gettito ICI è destinata al potenziamento della funzione tributaria e all’attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto.
2. A tal fine le percentuali sono determinate con appositi atti deliberativi di Giunta Comunale.
Articolo 21
DISPOSIZIONI FINALI
1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni generali previste dalle leggi vigenti per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili ed ogni altra normativa applicabile al tributo.
Articolo 22
EFFICACIA
Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio 2008.
[1] In base alle disposizioni contenute nella lettera a) del comma 1 dell’articolo 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ai fini del riconoscimento della citata agevolazione, è possibile, con norma regolamentare prevedere l’esistenza di condizioni in relazione alla qualità ed alla quantità della forza lavorativa necessaria allo svolgimento dell’attività agricola, nonché la esistenza di una determinata proporzione tra reddito agrario e reddito complessivo del soggetto o del nucleo familiare che coltiva il fondo.
[2] Si ricorda che detti coefficienti, sono rivalutati anno per anno con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
[3] Utilizzando la norma regolamentare di cui alla lettera g), comma 1, dell’articolo 59 del Dlgs. n. 446/1997, il Comune, può determinare, per zone omogenee, i valori minimi delle aree fabbricabili che, se dichiarati dai contribuenti in misura non inferiore, neutralizzano il potere di accertamento di cui all’articolo 11.
[4] Utilizzando la suddetta norma, il Comune può introdurre un’aliquota ridotta, non inferiore al 4 per mille, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da parte del soggetto passivo residente, nonché una aliquota ridotta, anche diversa dalla precedente, per le unità immobiliari locate con contratto registrate ad un soggetto residente, che la utilizzi come abitazione principale .
[5] La norma contenuta nella lettera b) del comma 1 dell’articolo 59 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, consente al Comune di estendere la predetta esenzione anche per gli immobili, posseduti dai soggetti ivi indicati, non destinati esclusivamente allo svolgimento di attività istituzionali.
[6] Le disposizioni contenute nel citato articolo 87, sono ora riportate nell’articolo 73 del vigente T.U.I.R.
[7] E’ necessario richiamare l’attenzione sulle modalità di riconoscimento della riduzione, atteso che per effetto di quanto prevede la lettera h) del comma 1 dell’articolo 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, è lasciata alla valutazione discrezionale del Comune la disciplina delle caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria, la cui presenza legittimerebbe il riconoscimento della prevista riduzione.
[8] Si ricorda che in virtù del potere regolamentare contenuto nella norma di cui alla lettera e) del comma 1, dell’articolo 59 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è possibile assimilare all’abitazione principale agli effetti dell’aliquota ridotta e/o della detrazione, le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela.
E’ stato, inoltre, chiarito con la risoluzione n.1/DPF del 2008 che l’ulteriore detrazione dell’1,33 per mille, prevista dall’art. 1 , comma 5, della Legge Finanziaria n. 244 / 2007,
va calcolata non solo sul valore dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, ma anche sul valore delle pertinenze come tali definite dai singoli regolamenti comunali. Ai fini della quantificazione dell’agevolazione in questione risultano, invece, ininfluenti eventuali assimilazioni all’abitazione principale disciplinate dai regolamenti comunali per taluni fabbricati come l’uso gratuito a parenti o di proprietà di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari.
9Tale misura, ai sensi di quanto dispone l’articolo 1, comma 165 della legge Finanziaria 2007, può essere fissata dal comune nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al saggio legale degli interessi.
[10] In base alle disposizioni contenute nella lettera f) comma 1, dell’articolo 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il Comune, mediante regolamento, può prevedere il diritto al rimborso dell’imposta pagata per le aree divenute successivamente inedificabili, stabilendo termini, limiti temporali e condizioni, avendo riguardo anche alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici. Pertanto, i commi che riguardano tale tipo di rimborso, sono stati riportati a titolo esemplificativo, atteso che il potere di disciplina della materia è lasciato alla valutazione discrezionale del Comune.
[11] Si ricorda che, ai sensi di quanto dispone il comma 165 dell’articolo 1 della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007), la misura degli interessi può essere determinata nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale (che, dal 1° gennaio 2008 è salito
dal 2,5 al 3 per cento) .
[12] Vedi nota all’articolo 13
[13] Tale norma è stata abrogata dall’articolo 58, n. 134 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo Unico sull’esproprio), ed è stata riprodotta, con alcune modifiche, nell’articolo 37, comma 7 del citato D.P.R.7. Si è ritenuto opportuno, riportarla nell’attuale stesura, fermo restando che non sussiste alcun obbligo per i Comuni di riportarle nel regolamento ICI.
[14]Art.59, comma 1 lettera p) del D.Lgs. 446/97: con regolamento adottato a norma dell'art.52 del D.Lgs.446/97 i Comuni possono prevedere che ai fini del potenziamento degli uffici tributari del comune, ai sensi dell'art.3 comma 57 della legge 23 dicembre 1996 n.662, possono essere attribuiti compensi incentivanti al personale addetto.
Art.3, comma 57, della legge 23 dicembre 1996 n.662: una percentuale del gettito dell'Imposta Comunale
sugli Immobili può essere destinata al potenziamento degli Uffici Tributari del Comune.