D E L I B E R A

 

1)      Di determinare per l’anno 2008 le aliquote ICI nelle seguenti misure:

-          Aliquota ordinaria 5,5 (cinquevirgolacinque) per mille;

-          Aliquota ridotta al 4,5 (quattrovirgolacinque) per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale da parte dei soggetti passivi.

2)      Per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall’art. 5 del D.Lgs. n. 504/1992 e successive modifiche, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, terr. A), dell’art. 3 della legge n. 662/1996.

3)      L’imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall’ufficio tecnico del Comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge n. 15/1968 nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l’immobile. Il contribuente ha l’obbligo di comunicare al Comune, con raccomandata a.r., la data di ultimazione dei lavori di costruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l’immobile è comunque utilizzato. Il Comune può effettuare accertamenti d’ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente.

4)      Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, € 103,29 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, di usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari hanno la residenza anagrafica. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dall’ATERP.

Alla detrazione di cui sopra deve essere aggiunta, escluso per le abitazione classate come A/1, A/8 e A/9, quella determinata applicando l’1,33 per mille alla base imponibile, purchè non superiore ad € 200,00.