DELIBERA

Di fissare per l'anno 2005 nella misura unica del 4,5 pro mille l'aliquota per l'applicazione dell'I.C.I..

Per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del D.Lgs. n. 504/1992 e succ.modif., compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, terr. A) dell'art. 3 della legge n. 662/1996.

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, € 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliarde è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, di usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonchè agli alloggi regolarmente assegnati dall'ATERP.