PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

Delibera  n° 9

 

del 15-05-2009

 

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. ICI ANNO 2009

Prot. n° 2600

 

del 19.05.2009        

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

PREMESSO che l’I.C.I. – Imposta Comunale sugli Immobili – è stata istituita con il Titolo I, Capo I, del D.Lgs 30 dicembre 1992, n.504 e dallo stesso disciplinata, con le modifiche e integrazioni introdotte con successivi provvedimenti;

 

-CHE con atto del Consiglio Comunale n.15 del 19.05.2008, esecutivo, si provvedeva ad adottare per l’anno 2008 l’aliquota dell’Imposta comunale sugli immobili nei seguenti termini:

1.      Abitazione principale                                       aliquota  7‰

2.      Abitazioni secondarie                                      aliquota  7‰

 

-                                 VISTO CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n.2 del 27 marzo 2008, esecutiva in termini di legge,  il Comune di Lungro ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario, ai sensi dell’art. 244 del T.U. sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

 

            RICORDATO CHE.

-                                 1. Nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro trenta giorni dalla data di esecutività della delibera, il consiglio dell'ente, o il commissario nominato ai sensi dell'articolo 247, comma 3, è tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza dell'ente dissestato, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita.

-         2. La delibera non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni, che decorrono da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.

-         3. Per le imposte e tasse locali di istituzione successiva alla deliberazione del dissesto, l'organo dell'ente dissestato che risulta competente ai sensi della legge istitutiva del tributo deve deliberare, entro i termini previsti per la prima applicazione del tributo medesimo, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita. La delibera ha efficacia per un numero di anni necessario al raggiungimento di un quinquennio a decorrere da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.

-         4. Resta fermo il potere dell'ente dissestato di deliberare, secondo le competenze, le modalità, i termini ed i limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, le maggiorazioni, riduzioni, graduazioni ed agevolazioni previste per le imposte e tasse di cui ai commi 1 e 3, nonché di deliberare la maggiore aliquota dell'imposta comunale sugli immobili consentita per straordinarie esigenze di bilancio.

-         5. Per il periodo di cinque anni, decorrente dall'anno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, ai fini della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, gli enti che hanno dichiarato il dissesto devono applicare misure tariffarie che assicurino complessivamente la copertura integrale dei costi di gestione del servizio e, per i servizi produttivi ed i canoni patrimoniali, devono applicare le tariffe nella misura massima consentita dalle disposizioni vigenti. Per i servizi a domanda individuale il costo di gestione deve essere coperto con proventi tariffari e con contributi finalizzati almeno nella misura prevista dalle norme vigenti. Per i termini di adozione delle delibere, per la loro efficacia e per la individuazione dell'organo competente si applicano le norme ordinarie vigenti in materia. Per la prima delibera il termine di adozione è fissato al trentesimo giorno successivo alla deliberazione del dissesto.

6. Le delibere di cui ai commi 1, 3 e 5 devono essere comunicate alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali presso il Ministero dell'interno entro 30 giorni dalla data di adozione; nel caso di mancata osservanza delle disposizioni di cui ai predetti commi sono sospesi i trasferimenti erariali ( nella legge contributi erariali).

 

VISTO l’art.1, comma 156, della legge 27 dicembre 2006, n.296, che ha riattribuito al Consiglio Comunale la titolarità della delibera di approvazione delle tariffe dell’imposta ICI dall’anno 2007;

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina della “imposta comunale sugli immobili” (ICI) approvato con deliberazione C.C. n. 20 del 12-03-1999 e successive modificazioni;

RITENUTO di dover confermare, alla luce di quanto sopra esposto, per l’anno 2009,  le aliquote ICI onde assicurare:

-il finanziamento dei programmi e dei progetti specificati nella relazione previsionale e programmatica, da approvare congiuntamente al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2009;

-il mantenimento di determinati standard qualitativi e quantitativi dei servizi da garantire alla collettività;

-il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario di bilancio;

VISTO l’art.1, comma 1, D.L. 27 maggio 2008, n.93, che dispone che a decorrere dall’anno 2008 è esclusa dall’imposta comunale di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

VISTA l’incremento dei trasferimenti erariali operato dal Ministero dell’Interno a compensazione dei minori introiti ICI sull’abitazione principale per complessivi Euro 107.335,55 (art.1, c.1, d.l. 93/2008);

VISTA la Certificazione relativa al maggior gettito ICI derivante dall’attuazione dell’art.2, commi da 33 a 38 e da 40 a 45 del decreto-legge n.262/2006 pari ad €.3.474,55;

 VISTI i pareri, favorevoli, espressi sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, primo comma, DLgs. n.267/2000:

a)      in ordine alla regolarità tecnica dal responsabile del servizio tributi;

b)      in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile del servizio finanziario;

VISTO il regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta I.C.I.;

VISTE le disposizioni di legge in precedenza richiamate;

VISTO il D.Lgvo n.267/2000, Tuel enti locali;

VISTA la legge 28 dicembre 2001, n.448;

VISTA la Legge 27 dicembre 2006, n.296, finanziaria 2007;

VISTA la legge 22 dicembre 2008, n.203, Finanziaria 2009;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il regolamento di contabilità;

Con voti favorevoli n.  , astenuti n. = legalmente espressi e contrari n. =, su n.   componenti presenti e n.  votanti;

VISTO l’esito della votazione : unanime;

D E L I B E R A

 

Di dichiarare quanto in premessa specificato parte integrante e sostanziale del presente atto;

 

-DI DETERMINARE, con riferimento all'esercizio finanziario 2009, l’aliquota dell’Imposta comunale sugli Immobili nelle seguenti misure:

1        Abitazioni secondarie                                              aliquota  7‰

 

DI DARE ATTO che a decorrere dall’anno 2008 è esclusa dall’imposta comunale di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, art.1, comma 1, D.L. 27 maggio 2008, n.93, il cui gettito è stimato in €.107.335,55;

 

DI DARE ATTO che il maggior gettito ICI derivante dall’attuazione dell’art.2, commi da 33 a 38 e da 40 a 45 del decreto-legge n.262/2006 è pari ad €.3.474,55 (fabbricati rurali);

 

DI STIMARE, sulla scorta di quando sopra riportato, il gettito complessivo dell’Imposta comunale sugli immobili in Euro 132.897,00, così calcolato:

ICI prevista nel bilancio assestato 2007                                   €. 236.758,00

Minor gettito abitazione principale                                           €. 107.335,55

Maggior gettito fabbricati rurali                                    €.     3.474,55

            Totale ICI 2009                                                          €. 132.897,00

da iscriversi nella parte Entrata, Titolo I, Risorsa 1.01.0010, del Bilancio annuale di previsione dell’esercizio finanziario 2009;

 

-DI INCARICARE della responsabilità del procedimento amministrativo il dirigente dell’Ufficio tributi;

 

-DI PUBBLICARE, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale, copia della presente deliberazione, così come disposto dall’art. 52, comma 2, del D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. s), n. 1, del D.lgs. 30 dicembre 1999 n. 506;

-DI trasmette copia del presente atto al Ministero dell’Interno entro 30 giorni dalla data di adozione;

 

-DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Concessionario della riscossione delle imposte, per gli adempimenti di conseguenza;

 

-DI ALLEGARE copia del presente atto alla deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2009, così come disposto dall’art. 172, comma 1, lett. e), del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

 

- DI DARE ATTO dei pareri favorevoli espressi dai soggetti di cui all’art.49, comma 1, D.gvo n.267/2000;