Delibera n° 15 del 19-05-2008 |
OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) ANNO 2008. |
Prot. n° del 20-05-2008 |
IL CONSIGLIO COMUNALE
SENTITA la relazione dell’Assessore alle Finanze;
-ASCOLTATI gli interventi dei Consiglieri Comunali;
PREMESSO che l’I.C.I. – Imposta Comunale sugli Immobili – è stata istituita con il Titolo I, Capo I, del D.Lgs 30 dicembre 1992, n.504 e dallo stesso disciplinata, con le modifiche e integrazioni introdotte con successivi provvedimenti;
-CHE con atto del Commissario Straordinario n.4 del 18.01.2007, esecutivo, si provvedeva ad adottare per l’anno 2007 l’aliquota dell’Imposta comunale sugli immobili nei seguenti termini:
1. Abitazione principale aliquota 7‰
2. Abitazioni secondarie aliquota 7‰
- VISTO CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n.2 del 27 marzo 2008, esecutiva in termini di legge, il Comune di Lungro ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario, ai sensi dell’art. 244 del T.U. sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
RICORDATO CHE:
1. Nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro trenta giorni dalla data di esecutività della delibera, il consiglio dell'ente, o il commissario nominato ai sensi dell'articolo 247, comma 3, è tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza dell'ente dissestato, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita.
2. La delibera non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni, che decorrono da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.
3. Per le imposte e tasse locali di istituzione successiva alla deliberazione del dissesto, l'organo dell'ente dissestato che risulta competente ai sensi della legge istitutiva del tributo deve deliberare, entro i termini previsti per la prima applicazione del tributo medesimo, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita. La delibera ha efficacia per un numero di anni necessario al raggiungimento di un quinquennio a decorrere da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.
4. Resta fermo il potere dell'ente dissestato di deliberare, secondo le competenze, le modalità, i termini ed i limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, le maggiorazioni, riduzioni, graduazioni ed agevolazioni previste per le imposte e tasse di cui ai commi 1 e 3, nonché di deliberare la maggiore aliquota dell'imposta comunale sugli immobili consentita per straordinarie esigenze di bilancio.
5. Per il periodo di cinque anni, decorrente dall'anno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, ai fini della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, gli enti che hanno dichiarato il dissesto devono applicare misure tariffarie che assicurino complessivamente la copertura integrale dei costi di gestione del servizio e, per i servizi produttivi ed i canoni patrimoniali, devono applicare le tariffe nella misura massima consentita dalle disposizioni vigenti. Per i servizi a domanda individuale il costo di gestione deve essere coperto con proventi tariffari e con contributi finalizzati almeno nella misura prevista dalle norme vigenti. Per i termini di adozione delle delibere, per la loro efficacia e per la individuazione dell'organo competente si applicano le norme ordinarie vigenti in materia. Per la prima delibera il termine di adozione è fissato al trentesimo giorno successivo alla deliberazione del dissesto.
6. Le delibere di cui ai commi 1, 3 e 5 devono essere comunicate alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali presso il Ministero dell'interno entro 30 giorni dalla data di adozione; nel caso di mancata osservanza delle disposizioni di cui ai predetti commi sono sospesi i trasferimenti erariali ( nella legge contributi erariali).
VISTA la Nota 4392/2008 del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale della Finanza Locale – con la quale si comunica che la Commissione per la Finanza e gli Organici degli Enti Locali, nella seduta del 06 maggio 2008 ha espresso parere favorevole alla possibilità di applicare, per il nostro Comune, l’istituto del dissesto finanziario;
VISTO il Regolamento comunale per la disciplina della “imposta comunale sugli immobili” (ICI) approvato con deliberazione C.C. n. 20 del 12-03-1999 e successive modificazioni;
RITENUTO di dover confermare, alla luce di quanto sopra esposto, per l’anno 2008, le aliquote ICI onde assicurare:
-il finanziamento dei programmi e dei progetti specificati nella relazione previsionale e programmatica, da approvare congiuntamente al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2008;
-il mantenimento di determinati standard qualitativi e quantitativi dei servizi da garantire alla collettività;
-il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario di bilancio;
VISTA la legge 24.12.2007, n.244, che prevede per l’abitazione principale una ulteriore detrazione di euro 1,33 per mille da calcolare sull’imponibile ICI sino ad un massimo di €.200,00 che si va ad aggiungere a quella già prevista di €.103,29;
VISTA la Certificazione relativa ai minori introiti ICI, redatta ai sensi dell’art.1, commi 5,7 e 287 della citata legge n.244/07, da cui risulta un minori gettito, per l’anno 2008, di €.23.000,00;
VISTI i pareri, favorevoli, espressi sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, primo comma, DLgs. n.267/2000:
a) in ordine alla regolarità tecnica dal responsabile del servizio tributi;
b) in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile del servizio finanziario;
VISTO il regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta I.C.I.;
RITENUTA la competenza, del presente organo, a deliberare in argomento, ai sensi dell’art. 251 del Tuel, D.Lgvo n.267/2000;
VISTE le disposizioni di legge in precedenza richiamate;
VISTO il D.Lgvo n.267/2000, Tuel enti locali;
VISTA la legge 28 dicembre 2001, n.448;
VISTA la Legge 27 dicembre 2006, n.296, finanziaria 2007;
VISTA la Legge 24 dicembre 2008, n.244, finanziaria 2008;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento di contabilità;
Con voti favorevoli n. 11 , astenuti n. 4 (la minoranza) legalmente espressi e contrari n. =, su n. 15 componenti presenti e n. 15 votanti;
VISTO l’esito della votazione
D E L I B E R A
Di dichiarare quanto in premessa specificato parte integrante e sostanziale del presente atto;
-DI DETERMINARE, con riferimento all'esercizio finanziario 2008, le aliquote dell’Imposta comunale sugli Immobili nelle seguenti misure:
1 Abitazione principale aliquota 7‰
2 Abitazioni secondarie aliquota 7‰
-DI DETERMINARE, altresì, per l’anno 2008, una ulteriore detrazione per abitazione principale di €.1,33 per mille da calcolare sull’imponibile ICI sino ad un massimo di €.200,00 che si aggiunge a quella già prevista di €.103,29, così come previsto .dalla legge 24 dicembre 2007, n.244;
-DI STIMARE, sulla base delle proiezioni elaborate dal Responsabile del Servizio Tributi, il gettito complessivo dell’Imposta comunale sugli immobili in Euro 170.390,00, da iscriversi nella parte Entrata, Titolo I, Risorsa 1.01.0010, del Bilancio annuale di previsione dell’esercizio finanziario 2008;
-DI dare atto che il presente provvedimento non è revocabile ed ha efficacia per tutto il periodo di durata del risanamento (cinque anni, che decorrono da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato), per come prescritto dall’art.251 del tuel;
-DI INCARICARE della responsabilità del procedimento amministrativo il dirigente dell’Ufficio tributi;
-DI PUBBLICARE, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale, copia della presente deliberazione, così come disposto dall’art. 52, comma 2, del D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. s), n. 1, del D.lgs. 30 dicembre 1999 n. 506;
-DI trasmette copia del presente atto al Ministero dell’Interno entro 30 giorni dalla data di adozione;
-DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Concessionario della riscossione delle imposte, per gli adempimenti di conseguenza;
-DI ALLEGARE copia del presente atto alla deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per l’esercizio finanziario 2008;
- DI DARE ATTO dei pareri favorevoli espressi dai soggetti di cui all’art.49, comma 1, D.gvo n.267/2000;