IL CONSIGLIO COMUNALE

-     Premesso:

-     Che il Decreto Legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 ha  dato disposizione ai Comuni di istituire a   decorrere dal 1 Gennaio 1993 l’imposta comunale sugli immobili (ICI);

-     Visto la legge finanziaria 2007  la quale dispone che l’aliquota ICI deve essere deliberata dal Consiglio Comunale e non più dalla Giunta come tutti gli altri tributi;

-     Visto lo specifico regolamento sull’imposta comunale sugli immobili (ICI) approvato con Delibera Consiliare n. 13 del 28.02.2000 vistata dal Co.Re.Co - Sez. di Cosenza in data 08.03.2000 al n. 361;

-     Vista la deliberazione di G.M. n. 20 del 15.02.2006 di determinazione aliquota ICI e relativa detrazione per l’anno 2006;

-     Ravvisata la necessità di stabilire l’aliquota ICI per l’anno 2007;  

-     Ritenuto necessario al fine di garantire l’equilibrio economico-finanziario  al Bilancio di Previsione 2007 riconfermare la stessa aliquota    applicata nel 2006;

·      Visto che è stato acquisito il parere favorevole di cui all’art. 49 del d.Lgs n. 267/2000;

·      Considerato che i suddetti pareri sono retroriportati;

·       Con voti unanimi, espressi  per alzata di mano su n. 12 Consiglieri presenti e votanti;

·        

  D E L I B E R A

 

1.     Di  confermare per l’anno 2007, ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo 30/12/1992 n. 504, come sostituito dall’art. 3, comma 53, della legge 23 dicembre 1996 n  662, relativamente all’imposta comunale sugli immobili (ICI), le seguenti aliquote:

       6,50 per mille  da applicare sul valore dei seguenti immobili:

a)      Unità immobiliari direttamente adibite ad abitazioni principali dai soggetti passivi, persone fisiche e dai soci di cooperative sociali a proprietà indivisa;

b)      Immobili concessi in uso gratuito da genitori a figli o viceversa, coniugati, vedovi o legealmente separati, residenti nel territorio comunale e da questi adibita ad abitazione principale;

c)      7 per mille da applicare sul valore dei seguenti immobili:

Immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale e degli altri di cui al punto  1;

Aree fabbricabili.

Detrazione da applicare per l'anno 2007  sull'abitazione principale:

punto 1 lettera a) € 154,94

punto 1 lettera b) € 154,94

Di stabilire che i versamenti non devono essere eseguiti quando l’importo annuo complessivo dell’imposta risulta inferiore o uguale a 5,00 euro;