DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 08 Del 15.05.2007 - |
Originale |
OGGETTO: Imposta comunale sugli immobili.
Approvazione aliquote e detrazioni d’imposta per l’anno 2007.
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Presente |
Assente |
1)CUPELLI Vittorio |
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2)SCANGA Fiorenzo |
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3)BRUNI Sonnino |
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4)CORRENTE Francesco |
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5)GIORDANO Francesco |
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6)DE SIMONE Angelo |
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7)BARONE Giovanni |
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8)FILICE Elio |
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9)MAZZOTTA Sandro |
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10)MARANO Fiorenzo |
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11)BARONE Pasquale |
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12)SALVATI Egidio |
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13)MUTO Giocondo |
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14)POLICICCHIO Nicola |
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15)COSCARELLA Florindo |
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16)CARUSO Giuseppe |
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17)NESI Elio |
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Presenti:n:17 Assenti: n. 0
Assiste, ai sensi di legge, il Segretario comunale avv. Alfio Bonaventura.
E’altresì presente/assente l’Ass.re esterno Naccarato Aurelio il quale non prende parte alla votazione.
Il Sindaco-presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta.
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
OGGETTO: Imposta comunale sugli immobili.
Approvazione aliquote e detrazioni d’imposta per l’anno 2007.
PROPONENTE: Servizio Finanziario
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, che disciplina l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili;
Visto il Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.
Visto l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
Visto inoltre l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;
Dato atto che con decreto del Ministero dell’Interno in data 30 novembre 2006 (G.U. n.
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.
Considerato
Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell’imposta comunale sugli immobili, i comuni hanno ampie facoltà di manovra, ed in particolare di:
a) deliberare l’aliquota anche in misura inferiore al 4 per mille e fino ad un massimo del 7 per mille, diversificando l’imposizione, entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati ovvero con possibilità di agevolazione in rapporto alle diverse tipologie di enti senza scopo di lucro (combinato disposto dell’art 6 del D.Lgs. n. 504/1992 e dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997);
b) ridurre l’imposta dovuta per l’abitazione principale fino ad un massimo del 50% ovvero elevare la detrazione fino a Euro 258,23 (L. 500.000), anche limitatamente a categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico-sociale (art. 8, comma 3, D.Lgs. n. 504/1992);
c) elevare la detrazione per l’abitazione principale fino alla totale concorrenza con l’imposta dovuta, a condizione che l’aliquota applicata per le abitazioni a disposizione non sia superiore all’aliquota ordinaria (art. 58, comma 3, D.Lgs. n. 446/1997);
d) considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 662);
e) applicare un’aliquota ridotta per le abitazioni locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo sia almeno pari all’ultimo gettito realizzato (art. 4, comma 1, D.L. 8 agosto 1996, n. 437, convertito con modificazioni in legge 24 ottobre 1996, n. 556);
f) stabilire aliquote ridotte per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale gli immobili sulla base degli accordi tipo definiti in sede locale tra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori (art. 2, comma 4, legge 9 dicembre 1998, n. 431);
g) stabilire aliquote agevolate per una durata di tre anni dall’inizio dei lavori, a favore di proprietari che eseguono interventi di recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili, interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse storico o architettonico ovvero interventi volti alla realizzazione di autorimesse, posti auto o all’utilizzo di sottotetti (art. 1, comma 5, legge 27 dicembre 1997, n. 449);
h) applicare l’aliquota del 4 per mille, per un periodo non superiore a tre anni, per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente delle attività la costruzione e l'alienazione di immobili (art. 8, comma 1, ultimo periodo, D.Lgs. n. 504/1992);
Visto l’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale demanda al Consiglio Comunale la competenza per l’approvazione delle aliquote e delle detrazioni d’imposta;
Atteso che la relativa deliberazione, anche se approvata successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione, ha effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento e che in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno mentre l’eventuale deliberazione approvata successivamente avrà efficacia dal 1° gennaio dell’anno successivo ;
Ritenuto di non poter avvalersi, per stringenti motivi finanziari, e fino al completamento di tutte le attività di accertamento ICI in corso, delle facoltà di manovra di cui alle precedenti lettere da a) ad h);
PROPONE
1) di determinare, per l’anno 2007, le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili:
2) ALIQUOTA ORDINARIA (senza distinzione tra immobili adibiti ad abitazione principale ed altri immobili ad altro uso adibiti) à à à à 6 ‰
3) di determinare, per l’anno 2007, le seguenti detrazioni dell’Imposta Comunale sugli Immobili e di stabilire, per i pagamenti, le seguenti SCADENZE e criteri di computo:
· - RATA DI ACCONTO entro il 16.06.2007
· - RATA DI SALDO entro il 16.12.2007
La rata di acconto è pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente (o anche, se preferito, il 50% dell'imposta calcolata sulla base dell'aliquota e detrazioni dell'anno in corso. La rata di saldo è a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno con eventuale conguaglio sulla rata di acconto versata. Si può procedere anche in un'unica soluzione: entro il 16 giugno sulla base delle aliquote e detrazioni deliberate per l'anno in corso. La cifra dovuta va arrotondata all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, o per eccesso se superiore.
4) di stimare in € 220.000,00 il gettito complessivo dell’Imposta Comunale sugli Immobili per l’anno 2007 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate e dedotto dalle previsioni della Società Saigese Spa in qualità di gestore unico del servizio tributi del Comune di Lago – Cs -;
5) di pubblicare per estratto la presente deliberazione sui consueti siti istituzionali, nonché sul sito dell’Ente, allo scopo di garantirne la divulgazione;
6) di inviare la presente deliberazione al concessionario della riscossione per gli adempimenti di competenza;
PARERI
Parere sulla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 - comma 1°- del Dec. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 C Parere Favorevole Parere Contrario Lago addì 19.02.2007
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Il Responsabile del Servizio
Dott. F. Giordano |
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta in oggetto;
VISTI i pareri favorevoli resi sulla proposta di deliberazione dai responsabili dei servizi interessati;
VISTO il Dec. Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
VISTO l’art.3 della legge 241/90 e ss.mm.ii.;
VISTO l’esito della votazione;
DELIBERA
1. Di approvare, come approva, la proposta di deliberazione riportata in premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui espressamente richiamata, confermata e trascritta.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Successivamente, con votazione unanime, riscontra l’urgenza di provvedere in merito, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Dec. Lgs. 18 agosto 2000, n.267.
La presente deliberazione viene letta approvata e sottoscritta
Il Segretario Comunale verbalizzante Il Sindaco-presidente
avv. Alfio Bonaventura arch. Vittorio Cupelli