VISTO l�art.151, comma 1,del testo unico delle leggi sull�ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l�anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine pu� essere differito con decreto del Ministero dell�Interno con il Ministero del Tesoro, il bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato- Citt� ed autonomie locali;
VISTA la legge 23 Dicembre 2005 (legge finanziaria 2006) n�266 comma 155, con il quale differisce al 31/03/2006 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2006 da parte degli Enti locali;
RITENUTO dover determinare le aliquote I.C.I. per l'anno 2006;
-VISTA la precedente deliberazione di Consiglio Comunale n�20 del 07.03.2005, avente per oggetto:"Determinazione aliquote I.C.I. anno 2005"esecutiva ai sensi di legge;
VISTO l'art. n�6 del Decreto n�504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni il quale stabilisce che l'aliquota deve essere deliberata in misura unica non inferiore al 4 per mille, e che non superi il 6 per mille, ovvero il 7 per mille, per straordinarie esigenze di bilancio;
VISTO il regolamento per l'imposta Comunale sugli immobili;
VISTO il regolamento comunale di contabilit�;
VISTO lo Statuto comunale;
CON voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge;
D I S P O N E
1) Di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) Di confermare le seguenti aliquote ICI- Imposta Comunale sugli immobili, di questo Comune, con effetto dal 1� gennaio 2006:
ALIQUOTA ORDINARIA..................................6 per mille
ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE.........5 per mille
3) Dell'imposta dovuta per l'unit� immobiliare adibita ad abitazione principale, sono detratte, fino alla concorrenza del suo ammontare, � 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si potr� tale destinazione; se l'unit� immobiliare � adibita ad abitazione principale da pi� soggetti, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
4)Di fissare un aliquota agevolata al 3 per mille, in favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unit� immobiliari inagibili o inabitabili, o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, limitatamente alle unit� immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;
5)Di ridurre del 50% l�importo dovuto, in sede di liquidazione, per la prima casa ai sensi dell�art. 16 comma 5� della legge n�328 del 8 Novembre 2000 in favore degli invalidi civili al 100% capofamiglia monoreddito derivante esclusivamente da pensione o assegno di invalidit�, fatto salvo diversa regolamentazione o disposizione da parte dell�organo consiliare in sede di approvazione del Bilancio;
6)Di trasmettere il presente atto al Ministero delle Finanze ed al Ministero dell'Interno Commissione Finanza Locale- Ufficio Risanamento Enti Locali;
7)Di disporre la pubblicazione per estratto della presente deliberazione nella G.U. della Repubblica Italiana, ai sensi dell�art.52 del D.Lgs n�446/1997;