VISTO l’art.151, comma 1,del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18.agosto 2000, n.267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministero dell’Interno con il Ministero del Tesoro, il bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato- Città ed autonomie locali;

VISTO il Decreto legge 01 Marzo 2005 n.26, art.1, con il quale il termine per la  deliberazione del bilancio di previsione 2005 da parte degli Enti locali è differito al 31/03/2005/;

RITENUTO dover determinare le aliquote I.C.I. per l'anno 2005;

-VISTA la precedente deliberazione di Consiglio Comunale n°13 del 05.03.2004,avente per oggetto:"Determinazione aliquote I.C.I. anno 2004"esecutiva ai sensi di legge;

VISTO l'art. n°6 del Decreto n°504/1992 e successive modificazioni  ed integrazioni il quale stabilisce che l'aliquota deve essere deliberata in misura unica non inferiore al 4 per mille, e che non superi il 6 per mille, ovvero il 7 per mille, per straordinarie esigenze di bilancio;

 

VISTO il regolamento per l'imposta Comunale sugli immobili;

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

VISTO lo Statuto comunale;

CON voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

                                         D I S P O N E

1)Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2)Di confermare  le seguenti aliquote ICI- Imposta Comunale sugli immobili, di questo Comune, con effetto dal 1° gennaio 2005:

 

            ALIQUOTA ORDINARIA................................6 per mille

 

            ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE......5 per mille

 

3)Dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, sono detratte, fino alla concorrenza del suo ammontare, EURO 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si potrà tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione  medesima si verifica;

 

4)Di fissare un aliquota agevolata al 3 per mille, in favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili, o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;

 

5)Di ridurre del 50% l’importo dovuto, in sede di liquidazione, per la prima casa ai sensi dell’art. 16 comma 5° della legge n°328 del 8 Novembre 2000 in favore degli invalidi civili al 100% capofamiglia monoreddito derivante esclusivamente da pensione o assegno di invalidità, fatto salvo diversa regolamentazione o disposizione da parte dell’organo consiliare in sede di approvazione del Bilancio;

 

6)Di trasmettere il presente atto al Ministero delle Finanze ed al Ministero dell'Interno Commissione Finanza Locale- Ufficio Risanamento Enti Locali;

7)Di disporre la pubblicazione per estratto della presente deliberazione nella G.U. della Repubblica Italiana, ai sensi dell’art.58 del D.Lgs n°446/1997;

 

 

IL RESPONS. DEL SETTORE FINANZIARIO

                                                                                              Giovanni Aceto

 

 

 

 

IL SINDACO                                                 LA GIUNTA COMUNALE GLI ASSESSOPRI