IL CONSIGLIO COMUNALE

 

PREMESSO:

che l’Imposta comunale sugli Immobili è stata istituita e disciplinata con il titolo I. capo I, del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 e successive modificazioni;

 

che, ai sensi dell’art. 1, comma 156, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007), è stato modificato l’art. 6, comma I, del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, stabilendo la competenza del Consiglio Comunale relativamente all’approvazione delle aliquote I.C.I;

 

che l’art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1992, stabilisce che l’aliquota I.C.I deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille e non superiore al 7 per mille, potendo essere diversificata, entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locali;

 

che l’art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1993 attribuisce ai comuni la facoltà di ridurre l’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo fino al 50 %, nonché, in alternativa, di elevare fino ad un massimo di Euro 258,23 l’importo della detrazione base di Euro 103,29, anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico-sociale;

 

che l’art. 58, comma 3, del D.Lgs. n. 446/1997 stabilisce che la predetta detrazione può essere stabilita in misura superiore ad Euro 258,23 e fino a concorrenza dell’imposta dovuta purché il comune non applichi una aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

 

che l’art. 4, comma 1, della legge n. 556/1996 consente di deliberare una aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, per le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all’ultimo gettito annuale realizzato:

 

che l’art. 2, comma 4, della legge n. 431/1998 prevede la possibilità di applicare aliquote più favorevoli, anche inferiori al minimo, per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi “tipo” previsti da tale norma;

 

CONSIDERATO che l’applicazione delle aliquote e delle agevolazioni determinate nella presente delibera consentono di mantenere l’equilibrio economico-finanziario del bilancio di previsione;

 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 19.03.2007 che stabilisce il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2007 degli Enti Locali al 30.04.2007;

VISTO l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007), ove si stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio di riferimento;

 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario comunale;

 

Con con voti 8 favorevoli e 4 contrari espressi nelle forme di Legge;

 

 

DELIBERA

 

 

  1. di stabilire che le aliquote I.C.I. applicate dal Comune di San Martino di Finita

              per l’annualità 2007 sono le seguenti:

                         aliquota ordinaria: 5 ‰ ( cinque per mille);

                         aliquota immobili locati con contratto registrato: 4‰ ( quattro per mille);

                   abitazione concessa in uso gratuito  a familiari (parenti fino al  3° grado e affini fino al 2° grado): 4‰ ( quattro per mille);

  1. di quantificare la detrazione I.C.I  spettante per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale in Euro 103.29
  2. di dare atto che le suddette aliquote e detrazioni consentono di rispettare l’equilibrio economico-finanziario del bilancio di previsione e determinano un gettito dell’imposta stimato in Euro 59.914,53
  3. di dare altresì atto che le predette aliquote sono da ritenersi vigenti per l’annualità 2007 nonché, in assenza di ulteriori deliberazioni, per le annualità successive sulla base del disposto dell’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007);
  4. di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale.