IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO:
che l’Imposta comunale sugli Immobili è stata istituita e disciplinata con il titolo I. capo I, del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 e successive modificazioni;
che, ai sensi dell’art. 1, comma 156, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007), è stato modificato l’art. 6, comma I, del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, stabilendo la competenza del Consiglio Comunale relativamente all’approvazione delle aliquote I.C.I;
che l’art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1992, stabilisce che l’aliquota I.C.I deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille e non superiore al 7 per mille, potendo essere diversificata, entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locali;
che l’art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1993 attribuisce ai comuni la facoltà di ridurre l’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo fino al 50 %, nonché, in alternativa, di elevare fino ad un massimo di Euro 258,23 l’importo della detrazione base di Euro 103,29, anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico-sociale;
che l’art. 58, comma 3, del D.Lgs. n. 446/1997 stabilisce che la predetta detrazione può essere stabilita in misura superiore ad Euro 258,23 e fino a concorrenza dell’imposta dovuta purché il comune non applichi una aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;
che l’art. 4, comma 1, della legge n. 556/1996 consente di deliberare una aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, per le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all’ultimo gettito annuale realizzato:
che l’art. 2, comma 4, della legge n. 431/1998 prevede la possibilità di applicare aliquote più favorevoli, anche inferiori al minimo, per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi “tipo” previsti da tale norma;
CONSIDERATO che l’applicazione delle aliquote e delle agevolazioni determinate nella presente delibera consentono di mantenere l’equilibrio economico-finanziario del bilancio di previsione;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 19.03.2007 che stabilisce il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2007 degli Enti Locali al 30.04.2007;
VISTO l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007), ove si stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio di riferimento;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario comunale;
Con con voti 8 favorevoli e 4 contrari espressi nelle forme di Legge;
DELIBERA
per l’annualità 2007 sono le seguenti:
aliquota ordinaria: 5 ‰ ( cinque per mille);
aliquota immobili locati con contratto registrato: 4‰ ( quattro per mille);
abitazione concessa in uso gratuito a familiari (parenti fino al 3° grado e affini fino al 2° grado): 4‰ ( quattro per mille);