COMUNE DI TORANO CASTELLO

(Provincia di Cosenza)

 

 

Copia di deliberazione della Giunta

 

N . 64

Data 

12/05/2005

 

 

 

 

 

 

OGGETTO:

Modifica delibera di G.M. n° 41/2005 – Determinazioni aliquote dell’imposta Comunale sugli Immobili (ICI) per l’anno 2005

 

 

 

L’anno duemilacinque il giorno Dodici del mese di Maggio alle ore 12.00 nella preposta sala delle adunanze, convocata nei previsti modi di legge, la Giunta si è riunita con la presenza dei signori:       

 

Carica              Nominativo

Presenza (si/no)

 

Sindaco           Antonio Iannace                                 

Assessore        Antonio Fava

Assessore        Francesco Ferraro                   .

Assessore        Guido Basile                        

Assessore        Fabrizio Petrelli    

Assessore        Samantha Cucumo   

 

SI

SI

 

SI

 

SI

 

SI

 

SI

        Totale presenti   6                 .      

 

 

Partecipa alla riunione Il Segretario Capo avv. Angelo Pellegrino che provvede alla redazione del presente verbale.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza dott. Antonio Iannace nella sua qualità di Sindaco

 

 

LA GIUNTA

 

 

Vista e richiamata la propria precedente deliberazione n. 41/2005 avente ad oggetto “Determinazione aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) per l’anno 2005”, deliberazione da intendersi qui integralmente riportata e trascritta per formarne parte integrante e sostanziale, anche se non materialmente allegata;

Atteso che si rende necessario a seguito di una ulteriore verifica da parte dell’ufficio finanziario e tributi modificare la stessa, in quanto le entrate previste a seguito della misura dell’imposta precedentemente deliberate non sono sufficienti a coprire le spese ed a consentire il pareggio del bilancio 2005, a causa dell’ampia esposizione debitoria dell’Ente derivante in misura preponderante dal ricorso ad indebitamento con la CC.DD.PP per la contrazione di prestiti da parte della precedente amministrazione;

Che pertanto per straordinarie esigenze di bilancio occorre modificare la propria citata deliberazione  n. 41/2005, prevedendo nuove tariffe,rispetto a quelle precedentemente deliberate ;

Che la competenza in materia di determinazione delle aliquote di tributi e di tariffe di beni e di servizi spetta alla Giunta Comunale, a norma dell'art.42, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 - Testo Unico degli Enti Locali, il quale, in materia di attribuzioni dei Consigli, espressamente demanda agli organi consiliari  "...l'istituzione e ordinamento di tributi, con l'esclusione della determinazione delle relative aliquote..." ed inoltre la competenza per la sola disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

Visto l’art. 42, lett. F), del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, che attribuisce alla Giunta la competenza a deliberare in materia di aliquote e tariffe per tributi e servizi comunali;

Rilevato  che l'art.10 comma 5, lettera a), legge 28 dicembre 2001, n.488 dispone "….. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art.1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998 n.360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento……."

Rilevato che, con Decreto Legge n.44 del 31/03/2005, pubblicato in G.U. del 1° aprile 2005 n. 75, all’art.1 è stato stabilito il differimento alla data del 31 maggio 2005 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2005 degli enti locali ;

Richiamato il TITOLO I, CAPO I, del Decreto Legislativo 30.12.1992, n.504, concernente l'istituzione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

Visto in particolare l'art.6 del suddetto testo legislativo, come sostituito dall'art.3, comma 53, della legge 23.12.1996, n.662, il quale prevede che l'aliquota I.C.I. deve essere stabilita, con deliberazione da adottarsi entro il 31 ottobre di ogni anno e con effetto per l'anno successivo, in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati; l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro;

Richiamata la deliberazione di Giunta Municipale n.43 del 26.02.2004 con la quale è stata fissata l'aliquota I.C.I. per il Comune di Torano Castello, per l'anno 2004;

Tenuto conto della necessità di conciliare la complessiva già gravosa pressione fiscale con l'esigenza di reperire i mezzi economici diretti ad assicurare in condizioni ragionevoli i diversi servizi istituzionali, nonché di garantire l'equilibrio del bilancio di previsione 2005;

Ritenuto di applicare in questo Comune l'aliquota della suddetta imposta, per come di seguito specificato;

Atteso che   risulta  verosimile  quantificare,  in  applicazione    della  suddetta  aliquota, il probabile gettito   dell'imposta   per il 2005, da  iscrivere nella  relativa  partita  di  bilancio,  in     presunti € 450.000,00;

Richiamati gli artt.58 e 59 del decreto legislativo 15.12.1997, n.446;

Visto il Decreto del Sindaco prot. n. 4650 del 2 luglio 2004 e successive modifiche (n. 6977 del 12/10/2004) con il quale sono stati nominati i responsabili degli uffici e dei servizi;

Visto il T.U. Enti Locali D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la Legge  30/12/2004 n.311 (Legge Finanziaria per il 2005) ;

Visto il regolamento di contabilità;

Visto il regolamento degli uffici e dei servizi;

Visto lo Statuto Comunale;

Vista la delibera di G.M. n. 246 del 28.06.2004 con la quale è stata attribuita, tra l’altro ,ai dipendenti del Comune la responsabilità dei servizi;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica  espresso dal responsabile del servizio  ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ex art.49 D.lgs.267/2000 nonché l’attestazione della copertura finanziaria ex art.153 comma 5 del D.lgs 267/2000  espressi dal responsabile del servizio finanziario ;

Con Votazione favorevole unanimemente espressa nei modi e forme di legge (Votazione palese per alzata di mano)

 

DELIBERA

 

La premessa forma parte integrante e sostanziale del  presente atto deliberativo e s'intende espressamente richiamata, confermata e trascritta;

Di modificare sì come modifica la propria precedente deliberazione n.46/2005 e pertanto:

Di stabilire per l'anno 2005 le seguenti tariffe per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30.12.1992, n.504 e successive modificazioni, integrazioni e sostituzioni, per come risulta dal seguente prospetto:

 

A)

Abitazione principale o 1^ casa*

6,0 

B)

Abitazione secondaria o 2^ casa

7,0 ‰

C)

Abitazione principale anziani e disabili**

5,50 ‰

D)

Abitazioni locate utilizzate come abitazione principale***

6,50 ‰

E)

Immobili diversi da abitazioni (esercizi commerciali, artigiani, ed altri ad essi assimilati)

 

6,50‰

F)

Alloggi non locati

7 ‰

G)

Enti senza scopo di lucro

5,50 ‰

H)

Aree fabbricabili

7 ‰

 

*     La detrazione per l’abitazione principale è di € 103,29;

**  La detrazione di € 103,29 spetta con la maggiorazione del 20% (103,29 + 20,65 = € 123,94) Art.3, comma 56, Legge 23/12/96 n.662;

*** La locazione deve risultare dal contratto di fitto. 

 

Di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari contestualmente all’affissione all’albo pretorio ai sensi dell’art. 125 del D.lgs.267/2000.

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n.267/2000 - Testo Unico degli Enti Locali.