C O M U N E DI S A N G I O V A N N I I N F I O R E @r@q
@CDELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Atto n. 6 / CC @Ddel 30 marzo 2009
OMISSISS
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il D.lgs. n.504/1992 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento comunale per la gestione dell'imposta;
Vista la legge 24.12.2007 n.244 (finanziaria 2008), comma 2 bis, riferito all'art.8 del D.lgs.n.504/92;
Vista la legge n.133/2008;
Visto il D.lgs. n.267/2000;
VISTA la legge n. 1331/2008;
Dato atto che a decorrere dal 2008 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al D.lgs. n.504/92, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, intendendo per essa quella considerata tale dal predetto decreto, nonchè quelle assimilate dal Comune con propri atti vigenti alla data di entrata in vigore del decreto legge approvato il 21.05.2008, con le eccezioni e le modalità previste dal predetto decreto;
OMISSISS
Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano;
DELIBERA
1) la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di confermare per l'anno 2009, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili, per come descritto nella delibera di C.C. n.6/2008, nonchè tutte le determinazioni contenute nello stesso atto,dando atto che le aliquote ICI verranno applicate nelle seguenti misure:
a)unità immobiliare adibita ad abitazione principale 6 x mille
b)altre unità immobiliari 6 x mille
c)terreni agricoli 6 x mille
d)aree edificabili 6 x mille
3) di dare atto delle modifiche apportate alla disciplina dell'imposta di che trattasi, dal decreto legge n.93, approvato in data 21.05.2008, convertito dalla legge n.126/2008;
4)di considerare direttamente adibiti ad abitazione principale gli immobili dati in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta da rilevare attraverso autocertificazione della parte;
5)di considerare, altresì, direttamente adibita ad abitazione principale anche l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non sia locata;
6) di stabilire che per gli iscritti all'AIRE l'abitazione di residenza viene assimilata all'abitazione principale;
7)di mantenere in euro 2.08 il versamento minimo dell'imposta:
8) di stimare, in base alle proiezioni elaborate dal Responsabile del servizio tributi, il gettito complessivo dell'imposta in euro 1.100.000,00, da iscriversi nel bilancio di previsione per l'anno 2009;
9) di disporre che copia del presente atto sia pubblicato per estratto sulla G.U. della Repubblica;
10) di rimetterne copia al concessionario della riscossione delle imposte, per gli adempimenti di conseguenza;
11)di disporre che l'ufficio tributi del Comune attui tutte le iniziative per la più ampia conoscenza delle aliquote e delle agevolazioni deliberate;
IL CONSIGLIO COMUNALE
con votazione separata, avente lo stesso risultato della precedente, dichiara la presente immediatamente esecutiva ai sensi di legge.
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