Delibera Consiglio Comunale n. 3 del 03.05.2011

Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.). Conferma aliquota per l'anno 2011.

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

 

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, che disciplina l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili e attribuisce al Comune il potere di stabilire annualmente le aliquote dell'imposta ed in particolare gli artt. 6 e 8 come modificati dall'art.3, commi 53 e 55 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 i quali prevedono che:

·            l'aliquota deve essere deliberata entro il limite minimo del 4 per mille e massimo del 7 per mille e può essere diversificata con riferimento agli immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale ovvero con riferimento ad alloggi non locati;

·     per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è riconosciuta una detrazione di imposta, fino alla concorrenza del suo ammontare in €103,29, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

·            l'importo della detrazione per l'abitazione principale di  € 103,29  può essere elevato fino ad € 258,23, nel rispetto dell'equilibrio economico di bilancio;

 

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

 

VISTO inoltre l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

 

DATO atto che con decreto del Ministero dell'Interno in data 16 marzo 2011 (G.U. n. 70 in data 26 marzo 2011) è stato prorogato al 30 giugno 2011 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2011;

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6  in data 30.04.2010, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state approvate le aliquote e le detrazioni d'imposta per l'anno 2010  e  sotto  riportate:

a)      aliquota unica nella misura del 5,5 per mille;

b)      l'esclusione dall'Imposta Comunale sugli Immobili dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ad esclusione degli immobili con categoria catastale  A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di € 129,00, rapportata al periodo di utilizzo;

 

RICHIAMATO altresì l'articolo 1 del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, il quale:

·     al comma 1 esonera completamente dal pagamento dell'imposta a partire dall'anno 2008 l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fatta eccezione per le abitazioni accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9;

·     al commi 2 e 3 estende il beneficio dell'agevolazione anche alle unità immobiliari assimilate all'abitazione principale in base al regolamento o delibera comunale, nonché alle unità immobiliari appartenenti a soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP e alle unità immobiliari appartenenti a coniugi separati non assegnatari della casa coniugale, a condizione che non risultino proprietari o titolari di altro diritto reale nello stesso comune di altra unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

 

PRESO atto che, sulla base delle previsioni normative sopra richiamate, il gettito dell'imposta comunale sugli immobili previsto per l'anno 2011, ammonta presuntivamente a    48.000,00;

 

VISTI:

·           l'articolo 77-bis, comma 30, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale estende a tutto il triennio 2009-2011 la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essi attribuiti da legge dello Stato disposta dall'articolo 1, comma 7, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, ad eccezione degli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani;

·     l'art. 1, comma 123, della legge di stabilità del 13 dicembre 2010, n. 220,  il quale conferma, sino all'attuazione del federalismo fiscale, la sospensione del potere delle Regioni e degli Enti Locali di deliberare aumenti dei tributi delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui al comma 7 dell'art. 1 del decreto - legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa rifiuti solidi urbani (TARSU) e per quelli previsti dai commi da 14 a 18 dell'art. 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010. n. 122;

 

ANALIZZATI lo schema di bilancio per l'esercizio 2011 e le previsioni di spesa contenute nella relazione previsionale e programmatica, dai quale emerge, nell'ambito delle scelte di politica fiscale adottate da questo Comune, rapportate all'esigenza di reperire le risorse per garantire l'equilibrio di bilancio, la necessità di assicurare un gettito di € 48.000,00;

 

RITENUTO di provvedere in merito,confermando per  l'anno 2011 le aliquote e detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili  in vigore per l'anno 2010, approvate con deliberazione di Consiglio  Comunale n. n. 6  in data 30.04.2010;

 

RICHIAMATO l'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale demanda al consiglio comunale la competenza per l'approvazione delle aliquote e delle detrazioni d'imposta;

 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

 

VISTA la legge 13 dicembre 2010, n. 220  "Finanziaria 2011";                                            

 

VISTO lo Statuto Comunale;

 

RICONOSCIUTA  la propria competenza a deliberare in materia;

 

ACQUISITI  i pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000;

 

PROPONE

 

Di confermare per l'anno 2011 le seguenti aliquote e detrazioni  I.C.I.:

a)      aliquota unica nella misura del 5,5 per mille;

b)      l'esclusione dall'Imposta Comunale sugli Immobili dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, con eccezione degli immobili con categoria catastale  A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di € 129,00, rapportata al periodo di utilizzo;

 

Di comunicare   copia della presente deliberazione al dipendente responsabile della attività organizzativa e gestionale dell'imposta per gli adempimenti esecutivi di competenza;

Di rendere la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134,c.4 del dlgs 267/00.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Il Sindaco cede la parola al consigliere Barbuto che illustra brevemente il contenuto della proposta in oggetto.

 

Vista la proposta in oggetto;

Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali;

Visto il regolamento degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento dei contratti e di contabilità;

Visto il regolamento  generale per la disciplina delle entrate comunali;

Visto il regolamento  imposta comunale sugli immobili (ICI);

Visto il D.Lgs. 267 del  18.08.2000;

Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 220  "Finanziaria 2011";                                            

 

Visti i pareri  favorevoli  espressi dai  responsabili  dei  servizi interessati;

 

Con voti favorevoli  n. 9 (nove)  e n. 3 (tre) astenuti  (Migliano M., Alfano E. e Filippo G.);

 

DELIBERA

 

Di approvare come approva, la proposta sopra riportata, che qui si intende integralmente richiamata confermata e trascritta.

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Successivamente, con  voti favorevoli  n. 9 (nove)  e n. 3 (tre) astenuti (Migliano M., Alfano E. e Filippo G.), riscontrata l' urgenza di provvedere in merito, dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva.