COMUNE DI ROTA GRECA

PROVINCIA DI COSENZA

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DELIBERAZIONE  ORIGINALE  DELLA GIUNTA COMUNALE

 

 

N.  3

 

Del  25/1/2006

OGGETTO: Determinazione aliquota I.C.I. per l'anno 2006. Conferma anno precedente.

 

     L’anno duemilasei il giorno venticinque  del mese di Gennaio alle ore 19:00 nella sala delle adunanze del Comune, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei signori:

 

COGNOME E NOME

CARICA

PRESENTE

 D’Elia Dino

Sindaco

SI

 Albano Roberto

Assessore

SI

 Surace Rose Marie

Assessore

SI

Bottino Vincenzo

Assessore

SI

Capano Massimiliano

Assessore

NO

 

Assiste il Segretario Comunale Dr. Pietro Manna.

Il Sindaco D’Elia Dino, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

VISTO l'articolo 48 del T. U. n. 267 del 18 agosto 2000, e succ. modifiche ed integrazioni;

PREMESSO che il D. Lgs. 30.12.1992 n. 504,al tit. I, capo 1, istituisce ed ordina l'imposta comunale sugli immobili , il cui presupposto è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli e che la base imponibile è il valore degli stessi;

VISTO l'art. 6 del suddetto D. Lgs., sostituito dall'art. 3 c. 53 L. 23.12.96 n. 662, il quale stabilisce che l'aliquota dell'imposta deve essere deliberata dal Comune in misura non inferiore al 4 per mille  e non superiore al 7 per mille, con possibilità di diversificazione entro tali limiti per i casi previsti dalla norma stessa;

CONSIDERATO che ai fini del mantenimento del pareggio del Bilancio 2006 ed  alla luce delle normative altamente riduttive in materia di trasferimenti agli enti locali, si ritiene di confermare  l’aliquota  al 6,00 per mille anche per  l’anno 2006;

RITENUTO inoltre opportuno di riconfermare un'aliquota indifferenziata, ossia uguale per la generalità dei contribuenti e per tutti i tipi di immobili soggetti al tributo in quanto:

Ø      l'applicazione di una aliquota superiore  nelle fattispecie ricavabili dall'art. 6 è inutile, non risultando necessaria in rapporto al mercato dell'abitazione  una politica tariffaria  finalizzata a contenere il fenomeno delle abitazioni non utilizzate , ed inopportuna in riferimento alle  attività produttive  che la maggiorazione andrebbe a colpire ;

Ø      l'applicazione di una aliquota inferiore per enti senza scopo di lucro sarebbe in  pratica ininfluente stante l'inesistenza di soggetti passivi di tale natura;

VISTO l'art. 42, 1° co. lett. f, del D. Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del settore in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi art. 49 del D. lgs. n. 267/2000;

CON voti unanimi favorevoli, palesemente espressi;

 

D  E  L  I  B  E  R  A

 

Ø      di dare atto che quanto espresso in premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ø      di confermare  per l'anno 2006 nella misura unica del 6,00 per mille (seipermille) l'aliquota dell' I.C.I. per tutti gli immobili soggetti a tale tributo, non avvalendosi pertanto della diversificazione delle aliquote;

Ø      di dare atto che l'Ufficio competente  provvederà a richiedere la pubblicazione della presente nelle forme e nei modi di rito;

Ø      di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, ultimo comma, del T. U. n. 267/2000.

Ø      Di allegare copia del presente atto allo schema del bilancio di previsione 2006, da approvarsi dalla Giunta Comunale con successivo atto deliberativo;