Vista la delibera della G.C. n° 31 del 14.03.05, esecutiva a norma di legge, con la quale sono state determinate le aliquote, le riduzioni,le detrazioni e le modalità applicate dall’Imposta Comunale sugli Immobili ( I.C.I.) per l’anno 2005.
Visto l’art.42,comma 2°,del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
Visto il parere favorevole reso dal Responsabile di Ragioneria ai sensi dell’art.49,comma 1°, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267;
ad unanimità di voti favorevoli resi nelle forme di legge:
Per l’anno 2006 le aliquote,riduzioni,detrazioni e modalità applicative sono determinate come appresso:
1) per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa,residenti nel Comune, per unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 6,5 per mille;
2) Aliquota da applicare, per soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nel punto 1): 7,00 per mille.
Per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall’art.5 del D.Lgs. 504 del 30.12.1992 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48,51,52 lettera a) dell’art.3 della legge 23.12.1996,n.662.
L’imposta è ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzabili, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall’ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4.01.1968 n°15 nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l’immobile. Il contribuente ha l’obbligo di comunicare al Comune, con raccomandata A/R la data dalla quale l’immobile è comunque utilizzato.
L’aliquota è stabilita nella misura del quattro per mille, per un periodo non superiore ad anni uno, per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell’attività la costruzione o l’alienazione di beni.Per beneficiare dell’aliquota agevolata, l’impresa deve effettuare immediata dichiarazione al comune della data di ultimazione della costruzione, con avviso che la stessa è destinata alla vendita. Entro 15gg. Dalla cessione dell’immobile, l’impresa deve comunicare al Comune i dati relativi agli acquirenti e la data del contratto.
L’aliquota stabilita dal presente capo è applicata dalla data di ultimazione della costruzione a quella del contratto di vendita.
Dall’imposta dovuta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte,fino a concorrenza del suo ammontare, €. 103,29 – rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s’indente quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.
Viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente,a condizione che la stessa non risulti locata.
Si da atto che nella determinazione delle aliquote di cui al Capo I e di quanto oggetto del Capo IV, nonché della definizione della riduzione o detrazione di cui al Capo V sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico – finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio.
Di riservarsi l’adozione di provvedimenti per l’iscrizione nel bilancio di previsione del fondo per il potenziamento degli uffici tributi del Comune, in conformità a quanto stabilito dall’art. 3 comma 57 della legge 23.12.1996, n°662.
Di dare atto che , ai sensi del 2°comma dell’art.58 del D.Lgs. 446 del 15.12.1997, per l’applicazione dell’art.9 del D.Lgs.n 504/1992 relativo alle modalità di applicazione dell’impost6a ai terrenio agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all’art.11 della legge n.9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo.
Di definire i valori unitari delle Aree Fabbricabili, come segue:
- Fogli di mappa n° 6-7-8-11-12-14
- ZTO BR e B € 20,00 al mq.
- ZTO Z1 € 7,00 al mq.
- ZTO C € 17,00 al mq.
- Foglio di mappa 10-13
- ZTO B e BR € 27,00 al mq.
- ZTO Z1 € 9,00 al mq.
- ZTO C € 22,00 al mq.